Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-07-2011) 26-08-2011, n. 32922

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.M. è stata condannata dal Tribunale di Bari (Sez. Bitonto) per avere reiteratamente ingiuriato suo marito P.D. e per averlo minacciato, condotta protrattasi dal l’ottobre 2002 sino al 6.1.2003. La Corte d’appello del capoluogo pugliese ha parzialmente riformato la prima decisione riconoscendo il beneficio della non menzione ed escludendo la condizione del risarcimento del danno alla concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Il ricorso personalmente interposto dalla S. eccepisce la prescrizione dei reati non potendosi applicare sospensione superiore ai 60 gg. per ogni episodio;

– omessa assunzione di prova decisiva nell’esame, richiesto dalla prevenuta, di alcuni soggetti che avrebbero minato la credibilità della persona offesa;

– carenza di motivazione sulla ritenuta attendibilità della voce della persona offesa, residuando – fuori da questa fonte di prova – soltanto la certificazione di lesioni che potrebbero qualificarsi come percosse, omettendo di commentare il deposto della M. (madre dell’imputata) che avrebbe provato l’inattendibilità della persona offesa;

– inosservanza della legge processuale per avere erroneamente ritenuto che la contumacia la causa della mancata prospettazione di versioni alternative alla versione d’accusa.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Tanto preclude di apprezzare l’eccepita causa estintiva della prescrizione (del resto non ancora maturata per gli ultimi episodi, venendo a perfezionarsi alla data del 6.8.2011).

Infatti, l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione; ne deriva che risulta preclusa la possibilità di rilevare e dichiarare, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., cause di non punibilità (cfr. Cass. Sez. Un., 22 novembre 2000, De Luca).

L’inammissibilità del ricorso si apprezza considerando che l’impugnazione – non soltanto si duole dell’inattendibilità della voce della persona offesa, contrariamente al costante indirizzo di questa Corte che ne accredita la capacità di sostenere l’accusa, sia pure mediante uno scrupoloso vaglio giudiziale (come è capitato nel caso in esame) – ma ripropone puntualmente i motivi del gravame di appello reiterando così, non soltanto il vizio già denunciato dai giudici di seconde cure che aveva già riscontrato il carattere inammissibile dell’appello, ma trascurando del tutto anche in questo caso la puntale giustificazione resa a sostegno dell’assunto giudiziale, mostrando, in tal modo, una evidente assenza di specificità.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue non soltanto la condanna alle spese processuali ma anche al pagamento della sanzione ex art. 616 c.p.p. che si ritiene equo fissare in Euro 1.000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa per le Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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