Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Propongono ricorso per cassazione R.R. e C. N. (madre e figlia) rispettivamente imputata e persona offesa nei procedimenti penali riuniti che avevano visto la prima, per l’appunto, accusata di avere cagionato al fratello Re.Re., durante una discussione in famiglia su interessi economici comuni, lesioni personali volontarie lievi altresì offendendolo, nell’ottobre 2005 e la seconda invece, vittima della condotta penalmente rilevante dello zio R.S. che l’aveva, nelle stesse circostanze, colpita con pugni e ingiuriata.
Occorre precisare – per la esatta ricostruzione della vicenda – che nello stesso processo R.R. era anche persona offesa di altra fattispecie di lesioni volontarie addebitata al fratello R. S..
Oggetto del ricorso per cassazione è la sentenza del Tribunale di Piacenza in data 23 ottobre 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado che aveva condannato R.R. alla pena di 500,00 Euro di multa e al risarcimento del danno nonchè R. S. alla pena di giustizia e al risarcimento del danno, dichiarando in quest’ultimo caso compensate le spese sostenute dalle costituite parti civili R.R. e C.N..
Deduce:
R.R..
1) la violazione dell’art. 336 c.p.p. mancando in atti una valida querela del R.S.;
2) il vizio di motivazione relativamente alla contestazione di lesioni personali. Era mancata la valutazione sulla dedotta inattendibilità della unica teste a carico della prevenuta, ossia G.F., moglie della persona offesa R.S. che, secondo la prospettazione della ricorrente, aveva reso dichiarazioni tra loro non collimanti quando aveva deposto dinanzi alla PG in sede di indagini preliminari e quando successivamente era stata chiamata svolgere l’ufficio di testimone dinanzi al Tribunale;
3) il vizio di motivazione e la erronea applicazione dell’art. 594 c.p..
La persona offesa da un lato e la moglie G. avevano riferito frasi ingiuriose diverse, attribuendole alla ricorrente, con conseguente dubbio sulla effettiva consistenza della condotta tenuta dalla imputata;
4) il vizio di motivazione sulla responsabilità in ordine al reato di lesioni.
Dovendosi prendere atto della insufficienza delle prove orali, residuava la prova documentale (certificazione medica) che però attestava la rilevazione di lesioni ma non anche la loro eziologia;
C..
Il vizio di motivazione sulla ritenuta necessità di dichiarare compensate le spese di costituzione di parte civile.
I ricorsi sono inammissibili.
Tale, in primo luogo, deve dichiararsi il gravame proposto dalla parte civile C. la quale ha redatto personalmente l’atto senza avvalersi di un difensore iscritto nell’apposito albo con la conseguenza che il relativo ricorso risulta proposto da soggetto non legittimato.
Hanno posto in evidenza le Sezioni unite di questa Corte che la persona offesa dal reato non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poichè per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall’art. 613 c.p.p., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo. (Sez. U, Sentenza n. 24 del 16/12/1998 Cc. (dep. 19/01/1999 ) Rv. 212076).
Inammissibile deve dichiararsi anche il ricorso di R.R..
Il primo motivo è tale perchè rappresenta la mera riproposizione del corrispondente motivo di appello, già fondatamente rigettato dal giudice di secondo grado con motivazione che la parte critica del tutto genericamente.
Invero il Tribunale aveva bene osservato che non solo è versato nel processo un atto recante la intestazione di denuncia querela e quindi chiaramente indicativo della natura dell’atto sottoscritto dal R. S..
In più lo stesso Tribunale ha dato atto che, se mai ce ne fosse stato bisogno, la parte ha confermato e reiterato la manifestazione di volontà di perseguimento penale della R.R. recandosi a sottoscrivere il verbale di ratifica dell’atto querelatorio.
E’ noto che la giurisprudenza ha ritenuto corretta ed anzi doverosa la interpretazione del comportamento della persona offesa anche successivo alla presentazione dell’atto di querela osservando che la manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, atta a rimuovere l’ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela, non è vincolata a particolari formalità, nè deve estrinsecarsi in espressioni sacramentali.
E’ sufficiente infatti che essa risulti inequivocamente nel suo contenuto sostanziale ed, a tal fine, ben può prendersi in esame, quale elemento di giudizio per la esatta interpretazione della dichiarazione, il complessivo comportamento, anche successivo alla dichiarazione stessa, della persona offesa (Rv. 218329).
Tutti gli altri motivi di ricorso sono inammissibili perchè o affetti dal vizio di quello appena illustrato (mera ripetizione di analogo motivo di appello già motivatamente disatteso) o manifestamente infondati.
Sulla presunta inattendibilità delle dichiarazioni della teste a carico G., il Tribunale ha bene posto in evidenza che la doglianza dell’appellante si basava su una circostanza non apprezzabile dal giudice.
E cioè sul fatto che la teste avrebbe reso dichiarazioni non collimanti durante la fase delle indagini preliminari e in dibattimento.
Una simile dissonanza però può essere fatta valere dinanzi al giudice, che di regola non conosce gli atti delle indagini preliminari, solo attraverso la procedura della contestazione al teste e la utilizzazione del verbale delle dichiarazioni difformi al solo fine di valutare la attendibilità del dichiarante.
Essendo mancata la contestazione, la difformità non era apprezzabile e tale rilevazione ineccepibile del Tribunale non è stata contestata dalla parte che si è limitata a riprodurre il motivo di appello.
In tal modo confezionando un motivo di ricorso generico.
Manifestamente infondata risulta dunque la doglianza sulla insufficienza delle prove elencate a sostegno della ipotesi accusatoria posto che il Tribunale ha utilizzato le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, quelle conformi della teste G. (la quale è stata ritenuta particolarmente credibile anche perchè ha prospettato una ricostruzione del fatti che ha comportato anche la condanna del marito per il reato di lesioni volontarie) e la certificazione medica: questa non può dirsi dunque a valenza dimostrativa dubbia posto che le lesioni in essa documentate sono state attribuite alla imputata sulla base delle altre prove dichiarative menzionate.
Quanto alla fattispecie di ingiurie il giudice ha bene argomentato sulla convergenza delle dichiarazioni di due fonti testimoniali a proposito della natura offensiva delle espressioni utilizzate dalla imputata nei confronti del fratello.
Il fatto che le espressioni riportate dalla teste G. sembrino non collimare esattamente con quelle riferite dalla persona offesa non inficia la attendibilità della teste che, al di là della esatta riproduzione della frase offensiva sentita pronunciare, ha ribadito tale natura della dichiarazione utilizzata.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascuna ricorrente al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di Euro 1.000,00.
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