Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Propone ricorso per cassazione a mezzo di difensore munito di procura speciale, G.G., parte civile nel procedimento già iscritto a carico di C.R. in ordine al reato di ingiuria e concluso in primo grado con sentenza di assoluzione perchè il fatto non era punibile ex art. 599 c.p., comma 2.
La parte civile aveva proposto appello agli effetti civili ed il Tribunale di Venezia – Sezione di Portogruaro – con decisione del 18 maggio 2010, aveva ribadito la decisione del primo giudice.
Deduce la parte civile:
1) la erronea applicazione della legge penale.
Osserva che la esimente dell’art. 599 c.p., comma 2 opera quando vi sia la prova di un comportamento della persona offesa che risulti caratterizzato da disprezzo e/o vessatorietà.
Ma il comportamento di essa parte civile non aveva presentato tali connotazioni posto che il G. si era limitato a recarsi nell’area prospicente l’immobile di cui era amministratore, unitamente ad alcuni condomini, per verificare la possibilità di organizzarvi posti auto per gli stessi proprietari.
A tale fine aveva spostato le fioriere della imputata, peraltro ivi collocate in maniera arbitraria.
A tale iniziativa aveva replicato la C. con l’espressione oggetto di imputazione.
Ma anche ipotizzando che il G. avesse agito con attività amministrativa illegittima, doveva soccorrere la giurisprudenza che esclude, per tale ipotesi la operatività della esimente, a meno che la illegittimità non risulti ictu oculi.
L’amministratore aveva però agito del tutto correttamente dando i necessari avvisi a Comune e agli interessati.
Anche il riconoscimento della esimente nella forma putativa appariva arbitrario.
Il giudice avrebbe dovuto dimostrare che la imputata era caduta in un errore plausibile e logicamente apprezzabile senza che risulti alcun equivoco;
2) il vizio di motivazione.
La sentenza si presentava illogica laddove aveva presentato l’antefatto delle ingiurie come spostamento di fioriere che ostruivano il passaggio verso l’esercizio commerciale della imputata:
un comportamento che, così descritto, doveva risultare per la imputata non ingiusto, ma semmai favorevole ai suoi interessi.
La opacità di tale motivazione derivava dal fatto che la reale ragione della diatriba non erano le fioriere ma la apposizione di dissuasori al parcheggio.
In data 21 giugno 2010 è pervenuta una memoria di replica nell’interesse della imputata, con censura ai motivi di ricorso.
Il ricorso è infondato.
Occorre preliminarmente dare atto della tardività della memoria della difesa della C., pervenuta in cancelleria senza il rispetto dei termini previsti dal codice di rito.
Quanto al ricorso, si desume dalla sentenza impugnata che la espressione lesiva del decoro della parte civile sia stata pronunciata quando la imputata si era resa conto che l’altra aveva spostato, di propria iniziativa e senza consenso della interessata, delle fioriere di sua proprietà.
Il giudice non si esime neppure dal dare atto che il collocamento di tali fioriere potesse essere oggetto di contestazione da parte del Comune.
Tuttavia resta il nucleo dei fatti, rappresentato – per quanto accertato dai giudici – dal comportamento suddetto, rispetto al quale tutte le notazioni in punto di fatto contenute nel ricorso nulla aggiungono, trattandosi di deduzioni che, per tale loro natura, non possono essere apprezzate dalla Corte di legittimità nè vengono presentate come elementi decisivi, tempestivamente e specificamente dedotti al giudice dell’appello.
Ebbene, la materia in esame va risolta alla luce del principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di ingiuria, costituisce fatto ingiusto idoneo ad integrare l’esimente della provocazione la condotta dell’ingiuriato che intraprenda autonomamente l’attività ablatoria di una situazione di fatto che ritenga illegittima, invece di sollecitare l’intervento dell’autorità, in quanto, a tal fine, la caratterizzazione di ingiustizia deve essere parametrata non già all’ipotetica illegittimità del comportamento di controparte, quanto piuttosto alla conformità della condotta dell’ingiuriato alle ordinarie regole del vivere civile, le quali esigono che l’illegittimità sia accertata ed eventualmente rimossa nelle forme di legge (Rv. 243893).
Nella specie risulta, essenzialmente dalla lettura della sentenza di primo grado, che lo spostamento delle fioriere posizionate dalla imputata fu espressione di ostilità non essendo necessario alle misurazioni che la persona offesa stava eseguendo e avendo il senso di esplicitare la contestazione di una situazione di fatto che si assumeva di intralcio alla creazione di aree destinate a parcheggi privati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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