Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza della corte d’appello di Catania in data 1.10.2010, M.F. veniva condannato per i reati di truffa e falso, in riforma della sentenza di primo grado che lo aveva assolto, a seguito di appello interposto dal Procuratore Generale.
Il fatto aveva riguardo alla falsa attestazione di appartenere a categoria con diritto ad esenzione dal ticket, ai sensi della L. n. 549 del 1995.
Secondo la Corte territoriale, al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, lett. o) è previsto che sono comprovati con dichiarazione sottoscritta dall’interessato, o prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, qualità e fatti attinenti alla situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, onde consentire lo snellimento delle procedure documentali attestative di condizioni che legittimano alla fruizione agevolata dei servizi.
L’art. 76 del D.P.R. citato poi sancisce che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal TU delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, è punito ai sensi del c.p., il che equivale a dire che il privato che renda false attestazioni sulla sua posizione reddituale, nella situazione di cui all’art. 46 D.P.R. citato, consuma il reato di cui all’art. 483 c.p..
In buona sostanza la corte territoriale ha ritenuto che integra falsa dichiarazione circa stati, qualità personali e fatti per conseguire l’esenzione dal contributo di spesa sanitaria, la condotta del privato che renda dichiarazioni a norma del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 76; attraverso la falsità è stato ritenuto commesso anche il reato di truffa aggravata.
In conseguenza di tale modus opinandi, l’imputato veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato per dedurre, con unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Viene rilevato che la concessione del beneficio consegue all’esercizio di un potere discrezionale del giudice che non è vincolato all’assenso dell’imputato. In sentenza sarebbe stato fatto un unico generico riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., senza dare conto delle ragioni per le quali il beneficio non sia stato concesso, pur a fronte dei presupposti per ritenerlo, quali lo stato di incensuratezza.
Motivi della decisione
Deve essere preliminarmente rilevato che con la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 7537/2011, è stato ritenuto che il reato di cui all’art. 316 ter c.p. "assorbe il reato di falso previsto dall’art. 483 c.p., nei casi in cui l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elementi essenziali per la sua configurazione".
La fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello stato o di altri enti pubblici, si configura come fattispecie complessa ex art. 84 c.p., che contiene tutti gli elementi costitutivi del reato di falso ideologico; il reato di falso ideologico va ritenuto assorbito nel delitto di cui all’art. 316 ter c.p. anche quando – come nel caso di specie – la somma indebitamente percepita, non superando la soglia minima dell’erogazione, integri mera violazione amministrativa, di cui al comma 2, art. 316 ter c.p..
Pertanto è di immediata evidenza come secondo detto autorevole ultimo orientamento, i fatti contestati andavano ricompresi nello schema descrittivo della norma citata, ivi assorbiti i reati di falso e di truffa e che il mancato superamento della soglia di punibilità avrebbe dovuto portare alla declaratoria di non previsione del fatto come reato.
A mente dell’art. 129 c.p.p., una volta riconosciuto che il fatto non è previsto dalla legge come reato, deve essere dichiarato d’ufficio con sentenza.
Non può portare ad opinare diversamente il fatto che non si abbia riguardo a provvedimento di abolitio criminis, nè ad una decisione del giudice delle leggi, a seguito dei quali sia venuta meno la rilevanza penale o l’esistenza di una norma penalmente sanzionata, atteso che la non definitività della sentenza consente di recuperare la portata del pronunciamento della massima istanza di legittimità, ancorchè non possa ritenersi depenalizzante negli stretti termini di cui all’art. 673 c.p.p. (cft. Cass. 13.7.2006, n. 27858).
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, perchè qualificato il fatto come violazione art. 316 bis c.p., in esso assorbito il reato di cui all’art. 483 c.p., il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè, qualificato il fatto come violazione art. 316 bis c.p. in esso assorbito il reato di cui all’art. 483 c.p., il fatto non è previsto dalla legge come reato.
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