T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 21-09-2011, n. 2258

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, agente di polizia penitenziaria, ricorreva avverso il diniego di accesso a tutta la documentazione inerente la sospensione dal servizio, il ritiro dell’arma di dotazione e l’invio presso la Commissione Medico Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Milano dalla quale era stato riconosciuto non idoneo al servizio per novanta giorni.

Il diniego era stato motivato per il fatto che l’interesse sotteso alla richiesta di accesso documentale era stato già soddisfatto dalle partecipazione dell’interessato al procedimento di invio alla C.M.O.

Il ricorso si articola su tre motivi.

Il primo contesta la violazione dell’art. 97 Cost e dell’art. 3 L. 241\90 oltre all’eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento in fatto e in diritto.

Dalla motivazione, infatti, non è dato comprendere quale sia l’argomentazione giuridica su cui è fondato il diniego e vi è inoltre un evidente travisamento laddove si nega che il ricorrente sia titolare di un interesse diretto e attuale corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.

Il secondo motivo è impostato negli stessi termini del primo e si limita ad aggiungere le ragioni per cui il ricorrente è titolare di un interesse diretto alla conoscenza degli atti cui ha richiesto di accedere dal momento che aveva subito una serie di provvedimenti da parte dell’amministrazione lesivi del suo status giuridico e rispetto ai quali doveva valutare se esistevano gli estremi per una tutela giurisdizionale.

Il terzo motivo lamenta la violazione dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza della p.a.e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta che sarebbero stati lesi dalla condotta dell’amministrazione.

Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Il L.M. ha subito una serie di provvedimenti che hanno inciso negativamente sul suo status giuridico e rispetto ai quali ha interesse a valutare se vi siano i presupposti per potere adire la via giudiziaria.

La conoscenza degli atti che sono posti a fondamento di tali provvedimenti si appalesa indispensabile a tale scopo e pertanto non può negarsi che lo stesso abbia interesse che giustifichi l’accesso come richiesto.

Peraltro non si tratta di documenti il cui accesso sia vietato per legge, non avendo l’amministrazione rappresentato una circostanza siffatta e di conseguenza la richiesta deve essere accolta.

La motivazione del provvedimento di diniego è assolutamente carente sul piano giuridico poiché confonde il diritto alla partecipazione al procedimento con il diritto alla trasparenza dell’attività amministrativa che può essere garantito attraverso l’istituto dell’accesso, dal momento che una partecipazione al procedimento senza la conoscenza di tutti gli atti che lo hanno determinato consente l’instaurarsi di un contraddittorio apparente ed in ogni caso il diritto all’accesso tutela anche l’interesse a valutare la proposizione di un ricorso giurisdizionale, iniziativa che va al di là della mera partecipazione procedimentale.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed ingiunge al Ministero della Giustizia di garantire l’accesso alla documentazione richiesta nei sensi indicati in motivazione.

Condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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