Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-06-2011) 31-08-2011, n. 32955

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 5 gennaio 2011, ha quasi integralmente confermato l’ ordinanza del 7 dicembre 2010 del GIP del medesimo Tribunale con la quale veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di F. C., indagato per i delitti di tentata estorsione e di rapina con l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, quale unico motivo, una violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Come è noto, la L. n. 203 del 1991, art. 7, disciplina due distinte ipotesi, prevedendo la possibilità di applicare l’aggravante anche nei confronti di chi, pur non organicamente inserito in associazioni mafiose, agisca con metodi mafiosi o comunque dia un contributo al raggiungimento dei fini di un’associazione di tale tipo (v. a partire da Cass. Sez. Un. 28 marzo 2001 n. 10 e più di recente Sez. 6^ 2 aprile 2007 n. 21342).

Tuttavia, a differenza dell’ipotesi in cui il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l’attività delle associazioni mafiose, quando si tratti di soggetti non inseriti in tali organizzazioni è necessario che il ricorso al metodo mafioso sia accertato con maggiore rigore, costituendo l’unico presupposto che giustifica l’aggravamento sanzionatone del tutto svincolato dalla esistenza di una associazione.

L’accertamento deve essere condotto in maniera oggettiva, tenendo conto del contesto in cui si svolge l’azione, ma soprattutto analizzando il tipo di comportamento posto in essere, alla luce della definizione fornita dall’art. 416 bis c.p., espressamente richiamato dal citato art. 7.

Deve trattarsi, cioè, di un comportamento idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale della specie considerata.

La giurisprudenza riconosce come in tali casi non sia necessario che l’associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della condotta dell’agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà, potendo anche essere semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità attraverso cui si manifesta, sia già di per sè tale da evocare l’esistenza di consorterie amplificatrici della valenza criminale del reato commesso (v. a partire da Cass. Sez. 1^ 18 marzo 1994 n. 1327 e da ultimo Sez. 1^ 22 gennaio 2010 n. 5783).

Di tali premesse in punto di diritto il Tribunale ha fatto buon uso, sulla scorta, questa volta in punto di fatto, delle circostanze evidenziate nell’impugnata ordinanza (v. in particolare alla pagina 27 della motivazione) e ne ha fatto discendere, non certo illogicamente, la conseguenza che l’indagato non si fosse limitato ad evocare l’esistenza di un clan camorristico operante nella zona ma avesse, addirittura, agito in concorso con altre persone, la cui presenza aveva amplificato la portata intimidatoria di quanto posto in essere.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deve farsi, inoltre, luogo alle comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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