T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-09-2011, n. 726

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente espone in fatto: (a) di aver chiesto, nel 2001, il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un edificio con destinazione residenziale in area sulla quale la regione ha poi imposto un vincolo idrogeologico quindi il divieto di ogni attività di trasformazione dello stato dei luoghi; (b) che con altre istanze, del 2004 e del 2006, ha chiesto la delocalizzazione dell’intervento nell’ambito del contratto di quartiere denominato "Nicolori – Villaggio Trieste" e dell’omonimo piano di recupero, istanze favorevolmente esitate dalla giunta (delibera 184/2004) per come partecipato da nota comunale (prot. n. 9003 del 29 gennaio 2007) di contestuale richiesta di integrazione documentale, riscontrata con nota del 6 aprile 2007; (c) che con altre note, sempre tempestivamente esitate, è stato invitato a produrre ulteriore documentazione; (d) che quindi, il 9 marzo 2011 ha sollecitato la conclusione del procedimento, preannunziando iniziative per l’annullamento del silenzio rifiuto e per il risarcimento dei danni derivati dal comportamento inadempiente; (e) che con il ricorso in epigrafe agisce per l’accertamento del diritto e la condanna del comune di Latina a riscontrare l’istanza del 9 marzo 2011 e, per l’effetto, a concludere il procedimento;

Considerato che con memoria, sul cui odierno deposito nulla è stato eccepito, il comune ha rappresentato l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della domanda;

Considerato in particolare che ai fini del decidere rilevano, nel caso, le note comunali – in atti del ricorrente -, rispettivamente del 16 luglio e del 15 dicembre 2008, dalle quali emerge che: (a) è stata rappresentata la necessità di dimostrare l’assenza di formalità pregiudizievoli sugli immobili da cedere, anche "… il giorno stesso previsto per la stipula della convenzione…"; (b) per il calcolo della volumetria – riferibile ovviamente alla capacità dell’area di delocalizzazione e non a quella ab origine interessata dall’intervento precluso dal sopravvenuto vincolo idrogeologico – è stato interessato il dirigente del servizio pianificazione; (c) ribadendo quanto già partecipato, il comune ha rappresentato che "le aree da frazionare non sono quelle di proprietà della S.V. bensì quelle del comune che devono essere cedute agli assegnatari della volumetria ivi allocata.";

Considerato che in esito a detto ultimo adempimento, nulla si desume dalla nota del 20 febbraio 2009 e dalla successiva domanda del 9 marzo 2011 entrambe a firma del ricorrente e preordinate a sollecitare la conclusione del procedimento;

Considerato che e in sede introduttiva e nel corso della odierna camera di consiglio, nulla è stato rappresentato in esito all’inutilità e/o irrilevanza, di detta ultima richiesta integrativa, rispetto alla conclusione del procedimento;

Considerato pertanto che la domanda di annullamento del silenzio quindi di condanna del comune alla conclusione del procedimento, secondo i termini di cui all’istanza del 9 marzo 2011, non può esser accolta in quanto, non essendo stata contestata l’utilità e la congruenza procedimentale, quindi la legittimità dell’integrazione da ultimo citata, non sussistono tutti gli elementi ritenuti necessari dall’amministrazione ai fini della conclusione del procedimento di interesse del ricorrente;

Considerato che da tanto deriva quindi l’assenza dei presupposti di azionabilità della domanda ex articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo che presuppone, in ogni caso, un inadempimento imputabile all’amministrazione, da escludere nei casi in cui il richiedente un provvedimento favorevole non corrisponda integralmente alle richieste dell’amministrazione interessanti profili della vicenda assunti come rilevanti dalla stessa per la definizione, con provvedimento espresso, della relativa domanda;

Considerato che le spese di giudizio seguono, come per legge, la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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