Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Tribunale monocratico di Ravenna, con sentenza del 31.072006, condannava Fr.Wa. per il reato di truffa continuata ed aggravata, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 1200,00 di multa e,nel contempo assolveva, con la formula che esclude solo il dolo, M.S., reggente della filiale Carife di (OMISSIS) all’epoca dei fatti: i due erano accusati di aver distratto a proprio favore, la somma di L. 1.689.511.690 proveniente da affidamenti bancari conseguiti dalle titolari di due tabaccherie, B.M. e F.F. e dai garanti delle stesse, V.L. e F.C..
La Corte di Appello di Bologna, su appello delle parti civili, dichiarava la prescrizione del reato ascritto al Fr., dopo averlo diversamente qualificato in appropriazione indebita, e confermava l’assoluzione del M..
1.2 Avverso tale sentenza di assoluzione ricorrono le parti civili, le quali chiedono che "l’imputato M.S. sia riconosciuto responsabile, agli effetti civili, dei fatti a lui contestati in danno delle costituite parti civili e conseguentemente condannato in solido con il responsabile civile Cassa di Risparmio di Ferrara SpA, con sede in (OMISSIS) al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili". Esse lamentano: il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), nella parte della sentenza che, rifacendosi integralmente alla motivazione della sentenza di prime cure, esclude la rilevanza, ai fini della valutazione della condotta del direttore della banca, della normativa dettata dalla Banca d’Italia in varie circolari ed in particolare in quella del 12.01.2001 e all’omissione dell’obbligo di segnalazione per prevenire e reprimere attività di riciclaggio.
1.3 Lamenta il ricorrente che il giudice di appello ha omesso qualsiasi valutazione in ordine al fatto che il reato non si sarebbe potuto realizzare senza l’apporto causale della condotta del M., che si è esplicata, in senso commissivo, nell’aver dato il benefondi al pagamento di assegni pur sapendo che gli stessi erano privi di copertura, l’aver concesso al Fr. di aprirsi un conto corrente, l’aver prospettato ai garanti degli affidamenti una situazione contabile diversa da quella reale; l’aver autorizzato l’emissione di assegni circolari con addebito su conti corrente esausti, nonostante il diniego del dipendente allo sportello; l’aver consentito l’apertura di un conto corrente intestato al figlio del Fr., utilizzato poi come deposito del contante riveniente dai conti delle tabaccherie, e trasferito poi contante ed assegni circolari verso la banca del Titano di (OMISSIS), su un conto, peraltro, intestato a persona diversa dal Fr.; l’aver consentito il trasferimento di denaro su un conto intestato alla moglie del Fr. ed in una condotta omissiva per non aver impedito che sui conti di F. e B. si superassero gli affidamenti e nelle mancate segnalazioni delle operazioni sospette, secondo le direttive della Banca d’Italia.
1.4 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’inosservanza di legge in relazione all’art. 40 c.p., commi 1 e 2, ed al ruolo di garanzia che è proprio del direttore di una banca. Il M. era perfettamente a conoscenza del giro di assegni circolari che tramite il Fr. quotidianamente venivano negoziati presso la Banca del Titano di (OMISSIS), sia perchè i dipendenti della banca Be., G., C., Co. e P. hanno testimoniato in tal senso sia perchè il teste Bu. della Polizia Tributaria ha riferito di un controllo antiriciclaggio effettuato dalla Guardia di Finanza su segnalazione dell’UIC proprio in relazione alla movimentazione dei conti gestiti dal Fr..
La difesa di M.S. e della Cassa di Risparmio di Ferrara, avvocato Dario Bolognesi, ha presentato una memoria congiunta nella quale si chiede di respingere il ricorso e si evidenzia che il ricorso è inammissibile essendosi limitato a riprospettare le stesse doglianze già manifestate nei precedenti gradi e per la maggior parte versate in fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.
2.1 Ritiene il collegio che la motivazione della sentenza di primo grado, specificamente richiamata e confermata dalla sentenza impugnata, prescinda da quanto disposto dalla L. n. 386 del 1990 e successive modifiche pervenendo ad una affermazione che con la predetta normativa, si pone in contrasto stridente.
2.2 L’emissione di assegni bancari privi di copertura, che prima della modifica del 1999 era un reato ed oggi costituisce un illecito amministrativo da segnalare, con immediatezza, alla apposita centrale rischi, è stata opportunamente valutata nelle istruzioni di vigilanza in materia di "Emissione e gestione di assegni bancari e postali", della Banca d’Italia che, in tale provvedimento, ha delineato le soluzioni organizzative procedurali e operative che le banche devono adottano "per assicurare la piena osservanza della normativa in materia di assegni bancari e postali e per fronteggiare i rischi connessi all’emissione e alla gestione di tali strumenti di pagamento". 2.3 Tali rischi, a tenore del documento, si sostanziano in quelli connessi all’emissione e gestione dell’assegno bancario in termini di responsabilità delle banche per l’inosservanza di specifiche disposizioni normative; – rischi di credito legati alle eventuali facilitazioni concesse alla clientela, ad esempio, attraverso il riconoscimento della disponibilità di somme prima dell’avvenuto incasso di titoli; – rischi operativi e reputazionali che possono discendere da una gestione impropria degli assegni da parte della banche e da un uso non corretto dei medesimi ad opera della clientela stessa. L’Istituto di vigilanza, nelle istruzioni dirette agli operatori bancari, proprio al fine di abbattere i predetti rischi, ha evidenziato, come regole comportamentali cui attenersi, che "il rilascio degli assegni va effettuato con prudenza, valutando la frequenza delle richieste del cliente, le disponibilità e l’andamento del relativo conto, la natura dell’attività svolta nonchè l’esistenza di rapporti con altre banche. Oltre alle informazioni raccolte in attuazione degli obblighi di identificazione e registrazione previsti dalla L. n. 197 del 1991 e delle prescrizioni relative alla conoscenza della clientela contenute nelle Istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette emanate dalla Banca d’Italia, le banche, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali ( ), assumono ogni altra informazione relativa alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del cliente, utile ad averne una compiuta conoscenza.
Tale quadro conoscitivo è oggetto di costante aggiornamento, alla luce delle operazioni progressivamente poste in essere dal cliente e delle ulteriori informazioni via via acquisite sul conto del medesimo. Gli assegni tratti sulla banca possono essere pagati soltanto se emessi nei limiti delle disponibilità di conto ovvero nell’ambito del fido accordato al cliente o del margine di sconfinamento concedibile in base alle disposizioni interne. Gli assegni privi di copertura non vanno tenuti in sospeso. Le banche, ricorrendone i presupposti, inviano tali assegni al protesto senza indugio. I titoli che vengono onorati sono immediatamente addebitati nei rispettivi conti di modo che i saldi evidenzino le eventuali nuove facilitazioni di credito concesse. La contabilità deve rappresentare esattamente, nella natura e nell’entità, l’effettivo stato dei rapporti tra banca e cliente, rendendo altresì possibili i successivi controlli degli organi aziendali, anche al fine di assicurare un corretto flusso segnaletico nei confronti della Centrale dei rischi….". 2.4 Alla stregua delle predette istruzioni, che delineano la univoca configurabilità dell’operatività legittima dell’assegno bancario quale strumento di pagamento ed individuano la corretta operatività del preposto alla gestione della azienda bancaria, si rileva che nel caso in esame, come si evince dalla stessa motivazione della sentenza, (Ndr: testo originale non comprensibile) il direttore della filiale ha violato, coscientemente, tutte le regole,della prudente ed oculata gestione degli assegni, perchè, come è precisato in motivazione, "il giro di assegni,tanto più quando assume le dimensioni raggiunte dalla vicenda in esame (quasi 4000 assegni nell’ultimo periodo)rappresenta comunque una situazione anomala perchè consente all’agente di ottenere delle risorse finanziarie di fatto, superando le linee di credito concordate, esponendo di regola (ma non nel caso di specie, perchè alcuni di conti movimentati erano affidati) la banca al rischio di andare incontro ad un danno patrimoniale (infatti il meccanismo si basa sulla fiducia della banca che consente un prelievo o comunque una transazione sulla somma portata da un assegno prima di aver avuto conferma della effettiva disponibilità degli importi riportati nel titolo). Ciò nonostante il sistema di controllo non ha funzionato ed il direttore ha continuato a tollerare lo svolgimento di operazioni anche quando ormai era evidente ictu oculi che qualcosa non funzionava (vedi testimonianza C.).
2.5 Il giudice, tuttavia, pur individuando gli elementi di devianza nella condotta del direttore della filiale, in modo contraddittorio non deduce dagli elementi acquisiti, la prova della malafede, neanche a titolo di dolo eventuale che pure si sostanzia nell’implicito riferimento alla prevedibilità dell’evento (l’ammanco), limitandosi ad esaltare, quale unico elemento ispiratore della condotta, la scelta imprenditoriale di sostenere le imprese commerciali in dissesto, in attesa del finanziamento,ed in altra parte della motivazione, in modo illogico e contraddittorio,ad affermare che attraverso l’istruttoria dibattimentale non è stata acquisita la prova sicura che il direttore dell’agenzia fosse consapevole dell’attività illecita posta in essere dal Fr., nè quindi che lo abbia deliberatamene favorito nella realizzazione del profitto criminoso.
2.6 Anche la motivazione della sentenza d’appello è viziata e non solo per l’improvvido rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado. Invero, la Corte di merito, dopo aver dato atto che il giro di assegni poteva sostenersi solo con il consenso degli operatori bancali – ma di tutti e non del solo M. – afferma perentoriamente che ciò non costituisce prova della consapevolezza che, nel corso delle complesse operazioni di giro, il Fr. approfittasse per dirottare una parte dei denari verso se stesso e ciò perchè "è difficile comprendere perchè la condivisione da parte del M. della medesime situazione si debba tradurre solo per lui in dolo di concorso". 2.7 E’ di tutta evidenza che il percorso argomentativo strutturato per affermare l’assenza di prova circa la compartecipazione del M. al reato è connotato da illogicità manifesta perchè, dopo aver enunciato l’assioma che tutti gli esponenti bancari erano al corrente delle specifiche caratteristiche dell’ attività bancaria del Fr., per elidere le conseguenze in termini di valenza probatoria, di tale assioma, postula l’ingiustizia che solo il M. sia chiamato a rispondere per concorso doloso in tale atticità a non anche gli altri operatori delle altre banche.
2.8 Ed è del pari, assolutamente evidente che nessuna correlazione può essere stabilita tra i due concetti che esprimono due diverse e peculiari realtà, quella della conoscenza dell’attività illecita e quella dell’aver proceduto penalmente anche nei confronti degli altri soggetti che conoscevano la situazione; è del pari evidente che nessuna rilevanza probatoria processuale, può essere attribuita, con un procedimento di errata correlazione attesa la non omogeneità delle due situazioni, alla seconda circostanza, i cui confini non sono stati neanche prospettati nella dialettica processuale.
2.9 Viceversa proprio de tale assimilazione i giudici di secondo grado hanno tratto le valutazioni sugli specifici elementi emersi a carico del M., attribuendo natura neutra alla concessione di benefondi ad assegni privi di copertura e giudicando irrilevante il rilascio di un numero sovrabbondante di carnets di assegni.
2.10 Del tutto carente e contraddittoria si appalesa,poi, la motivazione che ha indotto i giudici dell’appello ad escludere la sussistenza di una attività sostanziosa di cambio assegni allo sportello, con pagamento del titolo in contanti. In motivazione, infatti, non si spiega come una assegno,che non reca traccia di negoziazione nel sistema bancario possa essere registrato contabilmente in un conto corrente o comunque, in qualche modo fumoso a quest’ultimo ricondotto.
2.11 L’attività bancaria di cassa, si caratterizza per l’estrema precisione delle registrazioni contabili, tutte minuziosamente supportate da specifici documenti, archiviati giornalmente; sicchè non appare congruo attribuire valore di certezza ad una operazione non documentalmente ricostruita e solo ipoteticamente giudicata possibile. Manca, infatti, nella descrizione delle operazioni asseritamene effettuate sui conti correnti l’indicazione del percorso documentale – probatorio che ha indotto il giudice ad affermare la negoziazione in conto corrente.
2.12 Nè può tacersi, infine, che nel valutare i pur rilevanti ulteriori elementi che gravano a carico del M., (l’aver autorizzato l’emissione di assegni circolari, in assenza di provvista, sui conti di B. (per escluderne la rilevanza la Corte ha utilizzato la medesima motivazione già indicata sub 2.6);
l’aver autorizzato l’apertura del conto corrente del figlio del Fr.; l’aver affidato i conti delle imprese commerciali e consentito gli sconfinamenti; non aver notiziato le titolari dei conti della situazione in cui versavano i conti affidati) la Corte ha proceduto ad un esame parcellizzato senza tener conto dell’insegnamento di questa Corte che ha chiarito che "la valutazione della prova impone di considerare ogni singolo fatto e il loro insieme non in modo parcellizzalo e avulso dal generale contesto probatorio, e di verificare se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale" Rv. 206131 Rv. 24S128. 2.13 Per tutti i motivi su esposti, si impone l’annullamento della sentenza, ma in ossequio al divieto di reformatio in pejus, attese le precedenti sentenze assolutorie sul punto,ciò deve riguardare la sola responsabilità, ai fini civilistici, del M. e del correlato responsabile civile Cassa di Risparmio di Ferrara SpA. 2.14 La sentenza impugnata, pertanto deve essere annullata, ai soli effetti civili, in accoglimento del ricorso delle parti civili, con rinvio al giudice civile, a norma dell’art. 622 c.p.p., competente per valore in grado di appello, che deciderà tenendo conto degli enunciati sopra indicati e pronunciandosi anche, all’esito del relativo processo, sulle spese,se e in quale misura dovute alla parte civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, quale giudice civile competente, per valore, in grado di appello.
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