Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
ritenuto che il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto, come osservato dal primo giudice, parte ricorrente non ha dato prova, pur a fronte di puntuale contestazione di parte intimata, della propria legittimazione attiva;
che tale difetto di legittimazione attiva deve in questa sede essere confermato anche ad ammettere la titolarità in capo alla parte appellante di un centro commerciale di grandi dimensione situato in zona periferica del Comune di Vasto classificata nel P.R.G. D3, ovvero l’affermata presenza delle condizioni, individuate dalla giurisprudenza del giudice amministrativo, rappresentate della "vicinitas " e dall’appartenenza al medesimo " bacino di utenza" (Cons. Stato Sez. IV, 12.09.2007 n.4821) cioè dello stabile collegamento tra detta struttura e la parte del territorio comunale (zona centrale B2) rispetto al quale sarebbe stata assentita, attraverso il provvedimento impugnato, la contestata struttura commerciale di medie dimensioni, non emergendo comunque in atti prova o indizio di prova in merito alla possibilità, postulata da tali condizioni, dello sviamento della clientela e della conseguente futura diminuzione di profitto, in ragione dell’ identità, quanto meno parziale, dei generi merceologici trattati nelle due strutture commerciali in argomento;
che oggetto del ricorso di primo grado è un’asserita autorizzazione tacita che sarebbe stata assentita in favore della Società controinteressata nell’ambito dello speciale procedimento promosso da quest’ultima ex d.P.R. 4447/1998, ricavabile, in particolare, dall’avviso dello Sportello Unico per le Attività Produttive del 19 marzo 2010 contenente notizia della conclusione favorevole dell’anzidetto procedimento;
che tale autorizzazione tacita è atto giuridicamente insussistente nell’ambito del predetto procedimento, e riprova di ciò è data, in relazione a quanto affermato dalla medesima Società controinteessata, e non contestato in questa sede, dal successivo provvedimento espresso n.1938 del 24.09.2010, rilasciato in favore della M.& A. Srl nel frattempo subentrata alla Immobiliare "C", che parte ricorrente ha omesso d’impugnare.
che tale omessa impugnazione del provvedimento autorizzativo espresso per la realizzazione di una struttura commerciale di medie dimensioni determina anche la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso;
che appare inammissibile per di più anche l’impugnazione della deliberazione consiliare del Comune di Vasto in data 4 ottobre 2009, n.81, essendo provvedimento di portata generale di mero recepimento, limitatamente alla piccola e media impresa, della legge regionale Abruzzo 16 luglio 2008, n.11, e che dunque non contiene alcuna prescrizione che abbia pregiudicato le esistenti strutture commerciali di grandi dimensioni; vale a dire né introducendo divieto rispetto a futuri ampliamenti né un obbligo di riduzione della superficie esistente.
Per tutto quanto sopra il ricorso in esame deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in favore di ciascuna delle parti resistenti in euro 2.500,00..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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