Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il presente ricorso il sig. M.I. contesta la determinazione dirigenziale in data 20.11.2009, con cui l’Ufficio competente del Comune di Velletri ha sospeso ogni determinazione in ordine a domanda di permesso di costruire avanzata dallo stesso sig. I. il 30.4.2009.
Il provvedimento soprassessorio è dall’Amministrazione giustificato con la necessità di attendere la predisposizione degli elaborati utili ad attuare la delibera G.C. 19.11.2009 n. 376. Quest’ultima dispone l’avvio dei procedimenti finalizzati allo sviluppo del territorio, per l’applicazione degli incentivi connessi alla individuazione della zona franca urbana, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007. Anche la delibera della Giunta Comunale costituisce oggetto dell’impugnativa.
Con atto di motivi aggiunti il sig. I. ha impugnato il sopravvenuto parere negativo sulla sua domanda di titolo edificatorio, assunto dalla commissione edilizia comunale il 16.4.2010, su proposta del dirigente di settore, in sostituzione della precedente proposta favorevole del 12.6.2009.
Con atto stragiudiziale in data 11.4.2011 il sig. I., tramite il suo rappresentante legale, ha chiesto alla Regione Lazio l’accesso a documentazione relativa a nota interpretativa dell’art. 17.1 delle norme tecniche di attuazione della variante generale al piano regolatore di Velletri. Successivamente ha promosso ricorso incidentale per l’accesso all’atto richiesto, maturato sulla relativa domanda il silenzio dell’Amministrazione regionale oltre i termini di legge.
Con successiva memoria acquisita agli atti del giudizio e con dichiarazione resa in camera di consiglio il rappresentante processuale ha fatto presente di aver ricevuto la documentazione, dopo la notifica del ricorso incidentale. Insiste per la condanna della Regione alle spese per il giudizio sulla domanda di accesso.
Il presente ricorso è fissato per la discussione del merito e per l’esame della domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati. In questa sede il Collegio si pronuncia sulla domanda incidentale di accesso, per la quale rileva la sopravvenuta carenza d’interesse.
Riserva ogni altra determinazione, anche in ordine alle spese complessive del giudizio, alla conclusione dell’udienza pubblica di discussione del merito, già fissata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) dichiara improcedibile la domanda di accesso a documentazione amministrativa.
Rinvia per ogni altra delibazione all’udienza di discussione del merito della controversia, già fissata unitamente alla trattazione della domanda di tutela cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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