Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-07-2011) 02-09-2011, n. 33053 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 22/11/2010 la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’opposizione presentata da C.C. avverso il provvedimento della medesima Corte che, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva revocato l’indulto precedentemente applicato in favore del C. per avere costui commesso nel quinquennio altro reato per il quale aveva riportato condanna superiore ad anni due di reclusione.

La Corte ha rilevato che la data di cessazione della permanenza del reato ritento causa di revoca del beneficio era avvenuta – secondo quanto emergeva dagli atti – dopo la data del 2/5/2006 (limite ultimo per l’applicazione dell’indulto) e che quindi il reato in questione ben doveva essere considerato causa di revoca del beneficio in precedenza concesso. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato deducendo violazione di legge nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione. 11 ricorrente ha rilevato che la Corte non aveva in concreto esaminato la questione della cessazione della permanenza del reato limitandosi a richiami generici dei principi giurisprudenziali in materia, senza tenere conto che alla data 2/5/2006 il C. trovavasi in stato di detenzione da quasi cinque mesi e che non emergeva dagli atti alcuna protrazione, pur nel corso della detenzione, della sua partecipazione al sodalizio; inoltre, pur a non ritenere cessata la consumazione del reato in contestualità con l’arresto, certamente si sarebbe dovuto limitare la sua protrazione solo fino al momento della "cristallizzazione" dell’accusa, ossia fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio, questione questa posta all’attenzione della Corte di merito che non aveva però offerto al proposito alcuna motivazione. Con memoria datata 20/6/2011 il difensore ha ulteriormente argomentato in risposta al parere di inammissibilità del ricorso espresso dal P.G. presso questa Corte.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, nessuno dei rilievi in esso esposti ed altresì illustrati nella memoria finale meritando di essere condiviso.

La Corte di Napoli, giudice dell’opposizione ad ordinanza resa dalla stessa Corte in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha fatto puntuale e motivata applicazione del principio formulato da questa Corte per il quale in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta", la regola, di natura processuale, per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado, non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data. Ne consegue che, qualora in sede esecutiva deve farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della pennanenza, è compito del giudice dell’esecuzione verificare in concreto se il giudice della cognizione abbia, o non, ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado (cfr. in tal senso Cass. sent. n. 37335/2007;

cfr. anche Cass. sent. n. 25578/2007). Ebbene il giudice del merito, al fine di valutare se la cessazione della permanenza alla data del 6/11/2006 fosse dato oggettivamente rilevante ai fini della collocazione temporale del fatto impositivo della revoca ex lege dell’indulto, ha rettamente fatto capo alla statuizione del giudice della cognizione quale fonte esclusiva della valutazione sottopostagli. Ha quindi accertato: che nulla autorizzava a ritenere che la sentenza di primo grado del 6/11/2006 avesse individuato fatti anteriori alla sua emissione indicativi della cessazione della effettività del permanente vincolo associativo, che di contro la sentenza era assai chiara nell’affermare che l’accertato vincolo associativo (operante dal 1999) fosse in atto al momento della decisione (fino ad oggi), che inoltre la sentenza indicava come la commissione dei reati fine fosse coessenziale alla effettività territoriale del sodalizio (il clan Pagnozzi) ma non certo indispensabile per la sua esistenza (sicchè non si poteva inferire dalla non commissione dei primi, in relazione allo stadio di custodia in carcere del C., una sostanziale cessazione del secondo). E dalla interazione di tali elementi la Corte territoriale ha tratto argomento per ritenere che il giudice della cognizione avesse affermato la cessazione della permanenza del delitto in questione solo alla data della emissione della sentenza. Si tratta, dunque, di affermazioni dispiegate in applicazione dei principi posti da questa Corte ed articolate con logica e congruità di argomentazione non superate dalle censure del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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