Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-06-2011) 02-09-2011, n. 33068 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. F.L., tramite il suo difensore, ricorre per cassazione contro il decreto emesso il 27 agosto 2010, con cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Udine, in accoglimento della richiesta del P.M. e ritenuta la tardività dell’opposizione da lui proposta, dispose l’archiviazione del procedimento penale nei confronti di D.Z.C. in relazione al reato d’insolvenza fraudolenta ( art. 641 c.p.).

2. Il ricorrente deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), violazione degli artt. 409 e 410 c.p.p..

3. Il ricorso è fondato.

L’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, presentata oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell’avviso della richiesta, non ne determina l’inammissibilità e non esonera il giudice, che nel frattempo non abbia già provveduto all’archiviazione, dalla valutazione dell’opposizione in vista dei conseguenti adempimenti. Ne consegue che, in tal caso, l’inammissibilità dell’opposizione integra una violazione del principio del contraddicono legittimamente azionabile con ricorso per cassazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19073/2010, P.O. in proc. Signorile; Sez. 6, Sentenza n. 6475/2004, P.O. in proc. Gozzo).

4. il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Udine per il seguito.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Udine per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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