Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-05-2011) 02-09-2011, n. 33046 Consegnatario e luogo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 15.6.2010 il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l’appello proposto nell’interesse di C.L. avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Napoli del 24.3.2010 con il quale, unificando le misure di sicurezze disposte con diverse sentenze, era stata applicata la libertà vigilata per il periodo di tre anni.

Il Tribunale di sorveglianza riteneva che correttamente la citazione dell’udienza davanti al Magistrato di sorveglianza fosse avvenuta mediante notifica al protutore C.A. (fratello di C.L.), essendo risultata impossibile la citazione della tutrice F.M. (moglie di C.L.). Nel merito, riteneva che la perdurante pericolosità del predetto fosse comprovata, oltre che dalle sentenze di condanna per associazione di stampo mafioso, dal contenuto dell’informativa del Commissariato di P.S. Arenella, dalla quale risultava che il C. era ancora considerato il capo dell’omonimo clan camorristico, da lui ancora gestito tramite fiduciari.

La perdurante attività criminale del C. era dedotta anche dalla lettera con la quale il protutore, C.A., aveva chiesto al Magistrato di sorveglianza che l’esecuzione della libertà vigilata prevedesse controlli solo presso il domicilio di C. L., potendo lo stesso essere oggetto di attentati da parte di altri clan che agivano sul territorio.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di C.L., eccependo l’invalidità del procedimento svoltosi davanti al Magistrato di sorveglianza, in quanto dell’udienza era stato dato avviso al protutore e non al tutore del ricorrente, nonostante quest’ultimo non avesse abbandonato l’ufficio e fosse solo temporaneamente impedito.

La notifica al protutore era viziata anche sotto altro profilo, in quanto l’atto non era stato notificato personalmente al protutore, ma alla di lui moglie convivente.

Nel merito, il difensore denunciava l’incompletezza della documentazione esaminata, in quanto non era stata acquisita una recente sentenza, riferibile al reato di cui all’art. 416 bis c.p., commesso fino al 2007, con la quale era stata esclusa la permanenza di contatti del C. con il clan, dato il lungo tempo che lo stesso aveva trascorso in carcere.

L’informativa sulla quale si erano soprattutto basati i giudici di merito appariva imprecisa e priva di riscontri, e quindi risultava del tutto carente l’istruttoria sulla quale i giudici di merito si erano basati per applicare la misura di sicurezza della libertà vigilata.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il giudizio con il quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha ritenuto che, di fatto, il tutore avesse abbandonato il suo ufficio è insindacabile in questa sede, se adeguatamente motivato.

E correttamente è stato ritenuto dal suddetto Tribunale che non costituisca una mera causa accidentale e temporanea di interruzione del proprio ufficio di tutore l’accertata impossibilità di notificare al predetto un atto urgente, nonostante i ripetuti tentativi eseguiti tramite la Polizia giudiziaria su delega del Magistrato di sorveglianza.

Del tutto regolare appare anche la notifica al protutore, sia perchè la notifica dell’atto al protutore non è sottratta alla normativa generale che regola le notificazioni, e quindi appare rituale la notifica a mani della moglie convivente dello stesso protutore, sia perchè l’atto ha raggiunto il suo scopo, essendo poi intervenuto nel procedimento il suddetto protutore con specifiche richieste rivolte al magistrato di sorveglianza.

Il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato sulla attuale pericolosità del ricorrente, basandosi, oltre che sul contenuto di plurime sentenze di condanna per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., su recenti indagini della Polizia giudiziaria dalle quali risultava che il C. continuava a dirigere il suo clan tramite quattro fiduciari.

Il suddetto elemento, unitamente a quanto rappresentato al Magistrato di sorveglianza dal fratello sui pericoli a cui il C. potrebbe andare incontro non per una presa di distanza dalle associazioni camorristiche, giustifica pienamente il giudizio di pericolosità sociale, al di là dell’esito di un processo per fatti comunque riferibili ad epoca antecedente agli elementi presi in considerazione dai giudici di merito.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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