Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – Con ordinanza deliberata il 9 novembre 2010, il Tribunale di Perugia, costituito ex art. 309 c.p.p., rigettava l’istanza di riesame proposta da Z.I. avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale della sede dell’11 giugno 2009, che aveva applicato nei confronti dello stesso e di altri indagati di nazionalità albanese, la misura cautelare della custodia in carcere, con riferimento ai delitti: di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, (capo A della rubrica) e di concorso in nove episodi di illecita detenzione di sostanza stupefacente, di cui all’art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (capi B, C, E, F, G, H, K, L, M).
1.1. – Con tale ordinanza il Tribunale ha infatti ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in ordine ai reati a lui ascritti. Secondo i giudici del riesame tali Indizi erano quelli esposti nell’informativa di reato del gruppo operativo antidroga della Guardia di Finanza di Perugia, basata, principalmente, su di una copiosa attività di intercettazione telefonica, riscontrata da servizi di osservazione della polizia giudiziaria, dalla quale emergeva la continuità dei contatti fra i vari imputati, nonchè dai numerosi arresti in flagranza operati dalla polizia e dal sequestro di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente.
Attraverso la complessa attività investigativa era stata evidenziata, in particolare, l’esistenza di una vasta organizzazione, operante sia in Italia, sia in Belgio che in Albania, finalizzata al commercio di cocaina e marijuana.
Con specifico riferimento alla posizione dell’indagato, il Tribunale di Perugia ha valorizzato il diretto coinvolgimento in un numero rilevante di episodi di spaccio, che confermavano, unitamente al contenuto delle intercettazioni riportate nell’informativa del marzo 2010, la sua intraneità alla sia pur embrionale organizzazione, nella quale lo stesso risultava occupare una posizione di vertice.
2. – Avverso tale ordinanza del tribunale ha proposto ricorso per cassazione, lo Z.I. deducendone l’illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente alla sussistenza di gravi indizi relativamente al reato associativo ed al ruolo di promotore attribuitogli.
2.1 – Nell’interesse dell’Indagato, in ricorso si deduce, in particolare, che il tribunale non avrebbe fornito adeguata risposta alle deduzioni difensive con le quali si contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo tipico del reato di partecipazione ad associazione per delinquere, vero discrimine tra la contestazione elevata ed il concorso di persone nel reato continuato.
Motivi della decisione
1. – L’impugnazione è inammissibile perchè basata su motivi manifestamente infondati.
L’iter argomentativo dell’ordinanza impugnata appare infatti esente dai vizi -Invero del tutto genericamente denunciati in ricorso – essendo fondato su una compiuta e logica analisi critica degli elementi indizianti – solo sommariamente illustrati al paragrafo 1.1 dell’esposizione in fatto – e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, in quanto conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di Z.I. in ordine ai reati a lui contestati, e rispetto ai quali, almeno per qual che concerne le imputazioni concernenti il concorso dello stesso nell’illegale detenzione per fini di spaccio di sostanza stupefacente, non risultano prospettate censure, dovendosi qui ribadire, in particolare, con riferimento alla contestata partecipazione dell’indagato al sodalizio criminale indicato nell’imputazione cautelare, il principio, da tempo enunciato da questa Corte, secondo cui ®in tema di reati associativi, gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati possono essere influenti nel giudizio relativo all’esistenza del vincolo associativo e all’inserimento dei soggetti nell’organizzazione, specie quando ricorrano elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonchè delle modalità della loro esecuzione- (in tal senso, ex multls, Sez. 5, Sentenza n. 21919 del 04/05/2010, dep. l’8/06/2010, Rv. 247435, imp. Procopio). Considerato, del resto, che il giudizio svolto dal Tribunale attiene al grado di inferenza degli indizi e, quindi, all’attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza ( art. 273 c.p.p.) per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
2. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), di una somma, congruamente determinabile In Euro 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario al sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1.
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