T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 7565 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti erano, al momento della proposizione del ricorso, messi di conciliazione non dipendenti comunali, in possesso di decreti di nomina rilasciati dai Presidenti dei Tribunali anteriormente alla data del 31.12.1989.

Ritengono, in tale qualità, di avere diritto, ex art. 12, comma VI, della l. 21.11.1991, n. 374, alla immissione in ruolo con priorità, mediante prove selettive, sui 1360 nuovi posti (n. 240 per la VII qualifica funzionale, n. 480 per la VI, n. 640 per la V), previsti in aumento dell’organico complessivo del personale degli uffici notificazioni e protesti dal III comma dello stesso articolo XII.

Essi hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi banditi per le tre qualifiche, ed, in particolare, al concorso per la V qualifica di operatore bandito con il d.m. 21 gennaio 1993, meglio indicato in epigrafe.

Da tale concorso, tuttavia, i ricorrenti sono stati esclusi, in quanto in possesso del solo diploma di scuola media e non anche del prescritto diploma di Istituto di istruzione professionale, considerato equipollente a quello di istruzione secondaria superiore, come espressamente richiesto dall’art. 2, n. 4 del bando di concorso.

I ricorrenti hanno quindi impugnato, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, il bando di concorso, nonché quelli coevi relativi agli analoghi concorsi riservati banditi per posti di collaboratore e di assistente Unep, VI e VII qualifica.

Impugnano ora, con il presente ricorso giurisdizionale, e con istanza cautelare, il provvedimento di esclusione dal concorso per la V^ qualifica.

Deducono:

1) Illegittimità derivata dall’invalidità del bando.

Secondo i ricorrenti, la norma è chiarissima nel prevedere che la copertura dei 1360 posti previsti in aumento dell’organico complessivo dell’Unep debba avvenire mediante prioritaria immissione in ruolo dei messi di conciliazione non dipendenti comunali in possesso del decreto di nomina rilasciato dal Presidente del Tribunale anteriormente al 31.12.1989.

Nei lavori parlamentari, essi rinvengono inoltre, il chiaro intento legislativo di stabilizzare nei ruoli degli ufficiali giudiziari il personale precario in servizio presso gli uffici di conciliazione.

I bandi impugnati, tuttavia, si porrebbero in contrasto con tale volontà in quanto prescrivono il possesso di un titolo di accesso non previsto dalla legge, tale da costituire un insuperabile sbarramento per l’immissione in ruolo di grandissima parte del personale precario in servizio presso gli uffici di conciliazione.

Inconferente sarebbe il richiamo, fatto dall’amministrazione, al d.P.R. 17.1.1990, n. 44.

I bandi, inoltre, devono ritenersi illegittimi nella misura in cui impediscono l’accesso al ruolo a quei messi di conciliazione che non dovessero conseguire nelle prove scritte la votazione minima di 21/30. Infatti, l’idoneità del personale a essere immesso in ruolo quantomeno nella qualifica più bassa di operatore, è in re ipsa attestata dalla circostanza che le funzioni proprie dei posti messi a concorso erano già svolte dai soggetti interessati, in virtù di investitura formale riveniente dal decreto di nomina.

L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza n. 1301 del 23.61993, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza della IV Sezione n. 1589/93, questa Sezione ha ammesso i ricorrenti, con riserva, alle selezioni di cui trattasi.

Con istanze del 24 marzo 2010 e 30 marzo 2010, i ricorrenti V., S., T., S., O., R., R., S., C., D.L., A., M., T., N. hanno presentato istanza di fissazione di udienza a firma congiunta, confermando il loro permanente interesse alla decisione del ricorso.

Hanno quindi presentato memorie e documenti in vista dell’udienza di discussione del 13 luglio 2011, alla quale il ricorso è stato assunto in decisione.

2. Il Collegio rileva che, con memoria depositata in data 24.12.2010, i ricorrenti V., S., T., S., O., R., R., S., C., D.L., A., M., T., N., hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, avendo gli stessi preso parte alla procedura concorsuale collocandosi in posizione utile alla immissione in ruolo ed avendo l’amministrazione statale proceduto autonomamente all’immissione nell’anno 1994 senza formulazione di riserva alcuna in ordine all’esito del giudizio.

Rileva altresì che, dalla documentazione depositata in atti, emerge effettivamente che i sigg.ri D.L., T., V., S., R., S., A., N. e C., sono stati dichiarati immessi nell’esercizio delle funzioni senza l’apposizione di alcuna riserva relativa all’esito del giudizio in corso, mentre non risulta documentazione relativamente ai sigg.ri R., O., M., T. e S..

Ciò posto, giova ricordare che, se l’amministrazione, nell’esercizio del potere di riesame, adotti una nuova determinazione non vincolata dalla mera esecuzione dell’ordinanza cautelare e questa sia pienamente satisfattiva per la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a..

Nel caso in esame, l’immissione nell’esercizio delle funzioni dei ricorrenti, senza l’apposizione di alcuna riserva in ordine alla definizione del presente giudizio, è indice di una manifestazione volitiva dell’amministrazione che non può ritenersi meramente esecutiva della pronuncia cautelare, anche perché quest’ultima è stata limitata alla ammissione con riserva alla procedura concorsuale per la immissione nella quinta qualifica, sicché costituisce un atto successivo ed indipendente dalla esecuzione della misura cautelare.

Il Collegio reputa pertanto che, con riferimento ai ricorrenti D.L.F., T.P., V.P.G., S.M., R.S., S.M., A.F.P., N.E. e C. G., debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, mentre, con riferimento ai ricorrenti R.R., O.E., G.M., T.R. e S.B., debba essere disposta l’acquisizione in giudizio di copia degli eventuali atti con cui gli stessi sono stati immessi nell’esercizio delle funzioni.

E’ riservata al definitivo ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, riservata al definitivo ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese, così provvede sul ricorso in epigrafe:

1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai ricorrenti D.L.F., T.P., V.P.G., S.M., R.S., S.M., A.F.P., N.E. e C. G.;

2) ordina al Ministero della Giustizia, con riferimento ai sigg.ri R.R., O.E., M.G., T.R. e B.S., il deposito presso la Segreteria della Sezione della documentazione indicata in motivazione entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 25 gennaio 2012.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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