Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con provvedimento in data 3.2.2011 la Corte di appello di Bari rigettava l’appello proposto nell’interesse di S.M. avente per oggetto il decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per analoga durata, e versamento della cauzione della somma di Euro 2.500,00, emesso dalla sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Bari in data 10.6.2009.
La Corte territoriale confermava il provvedimento di applicazione della suddetta misura di prevenzione, richiamando i precedenti penali del S. e le numerose e recenti segnalazioni per gravi reati.
Aggiungeva che, nonostante il ridimensionamento del coinvolgimento del S. in un processo in cui era stato accusato di aver partecipato ad un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la pericolosità del predetto si doveva desumere dal fatto che avesse continuato a tenere uno stile di vita poco commendevole; dai modi come si procurava i mezzi per vivere; da violazioni di prescrizioni impostegli; dall’assenza di elementi indicativi di un mutamento della condotta di vita.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di S.M., denunciando l’omissione ed illogicità della motivazione e la mancata considerazione di una prova decisiva, essendo stato il predetto assolto, con sentenza del 18.11.2010 della Corte di appello di Bari, da ogni accusa riguardante traffici di sostanze stupefacenti.
In primo grado era caduta l’imputazione del delitto associativo, ma il S. era stato condannato per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
In appello, come era stato rappresentato ai giudici che avevano poi emesso il provvedimento ora impugnato, il S. era stato assolto anche dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per non aver commesso il fatto.
La Corte distrettuale non solo non aveva considerato l’intervenuta assoluzione, ma aveva dedotto la pericolosità del S. da elementi del tutto generici, senza neppure considerare che il predetto – come risultava dal provvedimento del Tribunale – svolgeva una lecita attività di lavoro.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
La L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, penultimo comma ammette il ricorso per cassazione avverso il menzionato decreto della Corte d’Appello solo per violazione di legge, e quindi il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione non può estendersi al controllo dell’iter giustificativo della decisione.
Nel procedimento di prevenzione, in sede di legittimità, non è quindi deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, al punto da non potersi comprendere le ragioni che hanno giustificato la decisione sulla misura; ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura.
Solo in tali casi può ravvisarsi violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell’obbligo sancito dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10 di provvedere con decreto motivato (V. Corte Costituzionale, 5.11.2004 n. 321; Cass. Sez. 1 sent. N. 544 del 21.1.1999, Rv. 212946; Cass. Sez. 2 sent. n. 703 del 3.2.2000, Rv. 215556; Cass. Sez. 6 sent. n. 35044 dell’8.3.2007, Rv.
237277; Cass. Sez. 5 sent. n. 19598 dell’8.4.2010, Rv. 247514).
Nel provvedimento impugnato la motivazione è talmente generica che non consente di comprendere le ragioni per le quali il S. è stato ritenuto dotato di una così spiccata pericolosità da dover essere contenuta con la severa misura di prevenzione che gli è stata applicata.
E’ vero che il giudice della prevenzione può trarre elementi da cui dedurre la pericolosità di un soggetto anche da un processo conclusosi con l’assoluzione del medesimo soggetto, ma tali elementi devono essere, seppur sinteticamente, indicati, altrimenti il provvedimento resta sostanzialmente privo di motivazione.
Nel provvedimento impugnato si parla di un ridimensionamento dell’accusa, quando invece vi era stata un’assoluzione in appello per il (residuo) delitto contestato al S., e si deduce la pericolosità dello stesso da elementi del tutto generici – quali le segnalazioni per gravi reati di cui non è precisata nè la tipologia nè l’epoca di commissione; lo stile di vita; alcune violazioni alle prescrizioni, delle quali però non si precisa nè l’epoca nè l’entità e neppure la pregnanza delle stesse ai fini del giudizio di pericolosità; il mancato mutamento di vita; la non chiara fonte dei redditi del S., non precisando se il predetto svolga o meno una lecita attività lavorativa – senza mai indicare alcun fatto specifico e concreto sul quale si è basato il giudizio di pericolosità sociale.
Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Bari.
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