T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 26-09-2011, n. 7533 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente ha partecipato al concorso interno – bandito sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n. 1/38 del 24/09/08 – per titoli ed esame scritto a 108 posti (successivamente elevati a 291 con DM. datato 3 luglio 2009 pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n. 1/22 del 17/07/09) per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vicesovrintendente del ruolo di Sovrintendenti della Polizia di Stato.

Il concorso si è svolto il giorno 27/4/2009 e la graduatoria definitiva è stata pubblicata il 7/5/2010. Dalla graduatoria è emerso che il ricorrente si è classificato al 293° posto, con un punteggio totale di punti 88,90 e, quindi, non è risultato vincitore per soli due posti.

Il sig. A. ritiene che avrebbe avuto diritto ad un punteggio complessivo di 91,30, tale da consentirgli la collocazione in graduatoria tra il 176° e il 177° posto: ritiene, in sostanza, che se fossero stati correttamente valutati i titoli di servizio e gli fosse stato, conseguentemente, riconosciuto il maggiore punteggio spettante (pari a 2,4) egli avrebbe positivamente superato la selezione e si sarebbe collocato tra i vincitori.

Alla luce di tali argomentazioni, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 3925 del 1° settembre 2010 il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza del 14 luglio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha censurato gli atti della procedura selettiva sotto due profili.

A) Tra i criteri di valutazione dei titoli di servizio, il bando individuava le "QUALITA" DELLE MANSIONI SVOLTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SPECIFICA COMPETENZA PROFESSIONALE DIMOSTRATA ED AL GRADO DI RESPONSABILITA" ASSUNTA (da punti 1.0 a punti 8.0 nel totale assegnato da ciascun Componente)" (cfr. doc. 3 di parte ricorrente). Nella scheda di valutazione (cfr. doc. 4 di parte ricorrente) redatta dalla Commissione esaminatrice si evince che nella griglia di valutazione, accanto alle mansioni di PILOTA D’AEREO e di CAPO EQUIPAGGIO, è stata riportata la valutazione di punti 6.0 per i tre anni presi in considerazione. In realtà, a parere dell’A., la valutazione delle due mansioni in oggetto avrebbe dovuto determinare un punteggio pari a punti 9.0 (PILOTA D’AEREO punti 5.0 + CAPO EQUIPAGGIO punti 4.0, come indicato nel verbale n. 17 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO: doc. 3 di parte ricorrente) per ogni anno e, quindi, la Commissione avrebbe dovuto applicare la valutazione massima prevista di punti 8.0 x 3 anni = 24.0 con un punteggio finale di punti 8.0 e non di punti 6.0.

B) Tra i criteri di valutazione dei titoli di servizio, il bando prevedeva anche "D) TITOLI ATTINENTI ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CON PARTICOLARE RIGUARDO AI CORSI PROFESSIONALI Dl SPECIALIZZAZIONE FREQUENTATI E SUPERATI alla data del 24/10/08 (da punti 0.1 a punti 4.0).". Il ricorrente, pur essendo in possesso della patente ministeriale certificato 2/B per la guida di moto, per la quale la Commissione avrebbe dovuto riconoscergli punti 0.4, non ha ottenuto alcun punteggio aggiuntivo. Conseguentemente, nella scheda di valutazione, al punto D), il ricorrente ha conseguito un punteggio pari a 3.2, anziché pari a 3.6.

Alla luce di tali considerazioni, a parere del ricorrente, il punteggio finale da attribuire all’A. avrebbe dovuto essere il seguente: – voto scritto 65.00; – Titoli di servizio 26.30; Voto finale 91.30.

2. L’Amministrazione resistente si è difesa in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dalla parte ricorrente, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

3. A parere del Collegio il ricorso è in parte infondato ed in parte improcedibile per difetto di interesse.

Con riferimento alla censura sub A), deve ritenersi che la Commissione esaminatrice abbia correttamente operato nel redigere la scheda di valutazione dei titoli di servizio del ricorrente (v. all.

8 dell’Amministrazione resistente), seguendo i criteri di valutazione indicati nel verbale n. 14 del 25.3.2009. Infatti, il verbale recante i criteri di valutazione dei titoli di servizio, prevede che "… per gli anni 2006 – 2007 si prenderanno in considerazione le mansioni elencate nei rapporti informativi; per l’anno successivo quelle riportate nel foglio notizie. Al riguardo, il punteggio totale delle mansioni sarà dato dalla media matematica risultante dagli incarichi ricoperti negli anni presi in considerazione… Nell’eventualità che nel corso dell’anno siano state svolte mansioni di diversa importanza, sarà considerata quella che attribuisce il maggior peso ". Sulla base di tale criterio, al ricorrente è stato correttamente riconosciuto il punteggio relativo alla mansione (di maggior peso) di Comandante Aereo (punti 6.0) e non il punteggio relativo alle altre mansioni aggiuntive indicate dall’A. e risultanti dai rapporti informativi relativi agli anni 2006, 2007 e 2008.

Pertanto, al ricorrente non sarebbero spettati, per tali titoli, gli ulteriori due punti richiesti e, quindi, non avrebbe potuto ottenere otto punti anziché i sei punti effettivamente riconosciuti.

Da ciò emerge l’irrilevanza della censura sub B) avanzata dall’A.. Infatti, il ricorrente si è collocato in graduatoria al 293° posto con un punteggio totale pari a 88.90; anche ove gli fosse riconosciuto il punteggio aggiuntivo preteso a causa del possesso della patente ministeriale certificato 2/B per la guida di moto (punti 0.4), egli otterrebbe un punteggio complessivo pari a 88.94, non utile, invero, a superare il concorrente collocatosi al 292° posto (C.M.) che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 88.95 punti.

Pertanto, la censura sub B) si rivela improcedibile per difetto di interesse, atteso che dall’accoglimento della seconda censura non deriverebbe, comunque, alcun vantaggio per il ricorrente.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia in parte infondato ed in parte improcedibile per difetto di interesse.

5. Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo dichiara in parte infondato ed in parte improcedibile;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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