Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ordinanza del 6 settembre 2010 il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, rigettava l’istanza proposta da C.C., a mente dell’art. 309 c.p.p., avverso la misura cautelare in carcere in suo danno disposta dal GIP del medesimo Tribunale, il precedente 12 agosto, in relazione al reato di cui all’art. 416-bis c.p., perchè gravemente indiziato di aver fatto egli parte dell’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta operante nel territorio di Reggio Calabria ed in particolare nel sottogruppo operativo a Torino, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società di Torino e dell’associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio, reato commesso nelle aree territoriali anzindicate fino all’attualità.
A sostegno della decisione il Tribunale, confermando analoga valutazione del giudice di prime cure, preliminarmente, affermava la competenza dell’autorità giudiziaria reggina, contestata difensivamente e rigettava l’eccezione difensiva di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni perchè non rilasciata copia delle relative bobine ritualmente richieste dal difensore. Nel merito invece il tribunale richiamava dette intercettazioni telefoniche ed ambientali; in particolare quelle telefoniche eseguite:
il 22.8.2009, n. 2794 tra Co.Gi., al vertice del clan ed A.G. e quella successiva, nn. 2776 e 2777 tra il Co. e C.;
il 15 ed il 16.9.2009 tra C. e Co.Fr., nn. 157, 158, 165 e 171;
il 4.12.2009 tra C. e Ca.Gi., n. 2125;
il 6.12.2009 tra M.C. e C.C., n. 536;
il 13.12.2009 tra Ca.Gi. e C.C., n. 4303;
quelle ambientali eseguite:
il 13.12.2009 sull’autovettura in uso al C. con a bordo L.C., M.C., Ca.Gi.;
il 13.12.2009 sull’autovettura in uso al C. con a bordo C.C. e T.F.;
nonchè:
la video ripresa del 17.10.2009, in via (OMISSIS), presso il bar (OMISSIS), di un incontro tra vari Co. ed altri esponenti del gruppo malavitoso tra cui l’indagato;
le video riprese del 26.8.2009, del 10.11.2009 e del 21.10.2009, relative, le prime due, agli incontri del C. in (OMISSIS), presso la lavanderia di Co.Gi., e l’ultima ad un incontro conviviale col Co., il C. ed altri.
Il tribunale, sulla base della valutazione critica delle anzidette acquisizioni, riteneva probatoriamente sostenuta l’ipotesi accusatoria con le contestate aggravanti e sussistenti gravi esigenze cautelari, per legge assicurate soltanto con la misura della detenzione carceraria.
2. Ricorre per l’annullamento dell’impugnata ordinanza l’indagato, assistito dal difensore di fiducia, il quale sviluppa quattro motivi di impugnazione.
2.1.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in ordine alla dichiarata incompetenza del GIP del Tribunale di Torino in favore di quello reggino.
La tesi difensiva poggia sull’assunto che la cd. "locale Torino", la quale, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe un gruppo inserito dell’organizzazione nazionale della ‘ndrangheta reggina che avrebbe assunto una struttura gerarchico-piramidale con strutturazioni territoriali dipendenti dal vertice provinciale, risulterebbe essere, salva ovviamente la questione dell’inserimento dell’indagato in essa, un’associazione criminale del tutto autonoma rispetto a quella calabrese.
Secondo opinare difensivo, i radi contatti con il Co. ovvero qualche parere al medesimo richiesto sulle nomine di vertice del gruppo torinese, non inficerebbe tale autonomia operativa e storica, dappoichè operante il gruppo criminale piemontese di origini calabresi da almeno 50 anni.
La difesa ricorrente richiama altresì, allegandone stralci, la decisione parallela del GIP del tribunale milanese, che in relazione a gruppi lombardi riferibili a "locali" lombarde, ne ha dichiarato la piena autonomia criminale, di conseguenza affermando la propria competenza a conoscerne le condotte operative.
La struttura unitaria nazionale dell’associazione reggina è stata altresì negata, secondo avviso difensivo, da numerose sentenze (analiticamente indicate) e da pronunce della stessa Corte di legittimità, investita in precedenza di questioni relative alla competenza territoriale.
2.1.2 La doglianza è infondata perchè corretta giuridicamente e coerente sul piano logico la motivazione del Tribunale. Diversamente da quanto difensivamente opinato, infatti, dalle telefonate intercettate ed ancor più dalle intercettazioni ambientali, emerge uno stretto legame tra il gruppo torinese e l’organizzazione reggina, dalla quale il gruppo torinese dipende quanto a scelte operative e, soprattutto, quanto ad organizzazione interna. Gran parte delle intercettazioni riportate nell’ordinanza impugnata riguardano infatti la volontà di parte del gruppo torinese di sostituire uno dei responsabili del gruppo (Catalano) con altra persona più capace e sui modi, i tempi ed i termini con i quali ottenere da Co.
F., al vertice della provincia reggina ed apice dell’organizzazione, il risultato organizzativo agognato. Questo dimostra per il tribunale, con giudizio di fatto logico e coerente con le acquisizioni istruttorie, un stretto legame di soggezione e dipendenza della "locale Torino" col vertice reggino e l’assenza di una reale autonomia organizzativa ed in parte financo operativa, di guisa che giuridicamente corretta si appalesa la conclusione sulla competenza assunta dai giudici territoriali calabresi a mente dell’art. 8 c.p.p., dappoichè certamente nel territorio di Reggio Calabria costituitasi l’associazione malavitosa per cui è causa, di cui la branca torinese è unitaria, ancorchè articolata, espressione.
Nè decisivi appaiono i riferimenti a sentenze che avrebbero negate l’unità nazionale del gruppo malavitoso calabrese, appalesandosi questi riferimenti di evidente ed inammissibile genericità, ovvero i richiami alla parallela iniziativa giudiziaria dell’autorità milanese. A parte il rilievo della struttura diffusa del potere giudiziario e della piena autonomia di ogni istanza territoriale di giustizia, osserva la corte che proprio dal puntuale argomentare del GIP milanese si rilevano profonde differenza tra la fattispecie delibata da quel giudice e quella all’esame di questa Corte, differenze attinenti proprio il grado di autonomia del gruppo milanese della ‘ndrangheta lì operante, adeguatamente poste in evidenza dal giudicante ma non riscontrabili nel caso in esame.
2.2.1 Col secondo motivo di impugnazione la difesa ricorrente lamenta l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c).
Denuncia, in particolare, il difensore: che il 16.7.2010 il GIP di Torino ha emesso la prima ordinanza cautelare a carico dell’indagato, che il 17.7.2010 avverso di essa è stata depositata richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p., che il 21.7.2010 è stata depositata istanza al P.M. di rilascio di copia delle registrazioni delle intercettazioni poste a base dell’ordinanza impugnata, che il 23.7.2010 il P.M. ha notificato agli scriventi il provvedimento autorizzatorio con contestuale delega alla P.G. per l’esecuzione di esso unitamente all’Ufficio intercettazioni della procura, che tale provvedimento doveva ritenersi non soddisfacente dappoichè soltanto il P.M. era in grado di conoscere le conversazioni poste a base della sua richiesta; che per questo il 26.7.2010 il difensore ha reiterato una specifica richiesta di copie per l’udienza del 29.7.2010. Deduce altresì la difesa ricorrente che:
– il tribunale subalpino del riesame ha rigettato l’eccezione difensiva rilevando che la copia delle registrazioni era stata comunque messa a disposizione della difesa qualche minuto prima della celebrazione dell’udienza;
– successivamente, trasferito il processo a Reggio Calabria per competenza territoriale, è stata presentata nuova richiesta di copia delle intercettazioni di cui innanzi in relazione alla nuova ordinanza cautelare disposta dall’autorità giudiziaria di Reggio Calabria il di 13.8.2010, istanza non corrisposta dal P.M.;
– il Tribunale del riesame, a fronte della eccezione qui opposta per la mancata risposta del P.M. alla istanza difensiva, ha replicato osservando che la difesa aveva provato solo la domanda volta al rilascio delle copie, ma non anche la mancata risposta a tale istanza ovvero la vana pendenza di essa e che, nella copiosa documentazione racchiusa nei faldoni nn. (OMISSIS), vi erano anche i supporti informatici contenenti le conversazioni riguardanti la posizione del C..
Su tali premesse denuncia la difesa ricorrente la palese illegittimità della motivazione articolata dal tribunale, che l’eccezione è stata ribadita alle udienze del 1.9.2010 e del 6.9 successivo e che a tutt’oggi la difesa non ha avuto la possibilità di controllare e verificare le conversazioni utilizzate contro l’indagato.
2.2.2 La motivazione del Tribunale reggino è palesemente errata e contraria ad ogni principio processuale. L’indagato ha infatti provato il fatto costitutivo della sua legittima pretesa, l’istanza al P.M., di guisa che è la controparte, il P.M. appunto, che deve provare i fatti satisfattivi della pretesa avversaria e non certo l’indagato.
L’eccezione è comunque infondata per le ragioni che si passa ad esporre, diverse da quelle come innanzi spese.
La copia delle registrazioni è stata posta comunque a disposizione della difesa nell’imminenza dell’udienza davanti al tribunale del riesame di Torino e tanto, in considerazione delle caratteristiche del procedimento di riesame e dei suoi tempi necessariamente contenuti è sufficiente a soddisfare le esigenze difensive.
Se già acquisita poi la disponibilità di quelle copie, l’eccezione processuale non può essere reiterata all’infinito anche se replicata l’ordinanza cautelare di Torino dal giudice reggino e la disponibilità di cui innanzi ha riguardato tutte le conversazioni riguardanti la posizione del C., e, quindi, necessariamente anche quelle utilizzate dal gip di Reggio Calabria.
2.3.1 Col terzo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), eppertanto sotto il profilo della violazione della legge processuale, la mancata considerazione delle ragioni difensive esposte dalla difesa con memoria scritta depositata davanti al Tribunale di Torino e ridepositata a beneficio di quello di Reggio Calabria, nonchè la omessa valutazione degli elementi a favore dell’indagato emersi nel corso delle indagini.
A sostegno del motivo la difesa istante sintetizza alle pagine 16 e 17 del ricorso dieci circostanze di fatto che a suo avviso risulterebbero decisive ai fini del giudizio, circostanze adeguatamente illustrate ma ignorate dalle motivazioni impugnate.
2.3.2 Trattasi di censura manifestamente infondata.
La censura riguarda non già il difetto di motivazione, ma una ipotesi di violazione della legge processuale, di guisa che rammenta questa Corte la lezione sul punto da essa costantemente ribadita, lezione secondo cui, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicchè, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (Cass., Sez. 2, 19/05/2004, n. 29434).
Nel caso di specie gli argomenti che si assumono omessi, volti a sminuire quelli dell’accusa, risultano tutti considerati dal tribunale, che li ha disattesi accreditando una ricostruzione dei fatti attraverso la valutazione dagli esiti dell’indagine (si vedano, per tutte, le valutazioni difensive delle intercettazioni, le considerazioni sulla logicità della contestata partecipazione associativa, l’argomento della omessa significatività del mancato invito a nozze del C. da parte del capo-clan P.).
2.4.1 Col quarto motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermata sussistenza, nella fattispecie, delle esigenze cautelari, sul rilievo che: a) insussistente sarebbe il pericolo di fuga dappoichè l’indagato vice da anni a (OMISSIS) con la sua famiglie ed è titolare di una avviata attività piccolo-industriale nella quale lavorano undici unità lavorative; b) sul pericolo di inquinamento probatorio deve convenirsi, dopo la massiccia opera di intercettazione, non v’è altro da acquisire; c) sul pericolo di reiterazione depongono a favore dell’indagato il suo inserimento familiare e lavorativo.
2.4.2 Osserva al riguardo la Corte che trattasi di doglianze manifestamente infondate.
Il tribunale infatti, altresì richiamando la motivazione già sviluppata dal GIP in sede di ordinanza cautelare, ha evocato il grado acquisito dall’indagato nell’ambito dell’associazione malavitosa (quartino, parentesimo di padrino) e con esso il suo curriculum criminale, da ciò desumendo, con logica deduzione oltre la quale v’è spazio unicamente per il giudizio di merito, la pericolosità sociale del C., la quale, in uno con la gravità dei fatti contestati, impongono per legge la più severa delle misure cautelari previste dall’ordinamento.
3. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali a mente dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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