Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Considerato che
I ricorrenti impugnano il provvedimento in epigrafe indicato con il quale l’autorità scolastica ha disposto la non ammissione alla classe successiva dello loro figlia minore la quale, nel corso dell’anno scolastico 2010/2011, ha frequentato la classe prima elementare presso la Scuola primaria G. Vidari di Vigevano;
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate per opporsi all’accoglimento del gravame;
Ritenuto che:
Il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio tenutasi in data 19 settembre 2011 per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità;
Il ricorso sia fondato in quanto la motivazione che sorregge il provvedimento impugnato – nella quale si afferma che l’alunna ha affrontato le attività didattiche con scarso interesse, incostante impegno e poca cura nell’eseguire il lavoro quotidiano; e che la stessa avrebbe incontrato difficoltà nell’acquisire le strumentalità di base in entrambe le aree – risulta contraddetta dalla copiosa documentazione depositata in giudizio dai ricorrenti, dalla quale si evince in particolare che: a) durante l’intero anno scolastico sono state formulate nei confronti della bambina innumerevoli valutazioni positive in tutte le materie, comprese quelle per le quali in sede di scrutinio finale è stata attribuita l’insufficienza; che tali valutazioni positive risultano attribuite anche nel secondo quadrimestre (ad es. in data 28 aprile 2011 è stato attribuito il giudizio di buono in italiano e scienze; in data 29 marzo 2011 è stato attribuito il giudizio di buono in italiano; in data 27 maggio è stato attribuito il voto sei in inglese); b) alla fine del primo quadrimestre la bambina ha riportato un giudizio molto positivo (cfr. doc. 2 di parte ricorrente); c) tale documentazione non è stata smentita dalla scuola, la quale non ha prodotto in giudizio alcun atto ove fossero riportate valutazioni negative, dal quale si possa desumere che, effettivamente, il rendimento scolastico dell’allieva non fosse sufficiente (la relazione del dirigente scolastico si limita ad illustrare le ragioni del contrasto creatosi con la madre dell’alunna soffermandosi su circostanze che non hanno alcun rilievo nella presente decisione, e rimandando, per il resto, alle generiche relazioni dei docenti);
Il motivo di ricorso che deduce la contraddittorietà e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato sia quindi fondato;
Per queste ragioni il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la regola generale della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna le Amministrazioni intimate a rifondere ai ricorrenti le spese di giudizio che vengono quantificate in euro 1.500 oltre IVA, CPA e rimborso C.U.
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