Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – La Corte d’appello di Lecce, con ordinanza del 29 settembre 2010, premesso che, relativamente alla sentenza di condanna irrevocabile pronunziata nei confronti di A.F., con precedente provvedimento in data 29 gennaio 2010 aveva dichiarato interamente condonata, ai sensi della L. n. 241 del 2006, la pena detentiva principale nella intera misura di anni due e mesi otto di reclusione; e che successivamente, con provvedimento in data 31 marzo 2010, aveva invece rigettato la richiesta del predetto condannato di dichiarare estinta anche la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque, in applicazione dell’indulto concesso con D.P.R. n. 394 del 1990, respingeva l’opposizione del condannato avverso tale ultima decisione, in ragione del rilievo: a) che la pena accessoria, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente doveva ritenersi senz’altro legittima nonostante che l’ A. fosse stato condannato, da ultimo, ad una pena principale inferiore ad anni tre, giacchè l’opponente aveva subito una condanna per delitto (concussione) commesso con abuso di un pubblico ufficio, circostanza la quale consentiva, secondo il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31 cod. pen., l’applicazione della pena temporanea nella misura minima di anni cinque, indipendentemente dall’entità della pena principale inflitta in concreto; b) che il reato di concussione per il quale l’ A. aveva riportato la condanna alla pena accessoria, risultava consumato in epoca successiva al (OMISSIS), con conseguente inapplicabilità, ratione temporis, del beneficio invocato.
2. – Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’ A., chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1. – Più specificamente, da parte del ricorrente si censura, in primo luogo, l’affermazione del giudice dell’esecuzione secondo cui, nonostante l’inapplicabilità alla fattispecie, ratione temporis, dell’art. 317 bis cod. pen., la condanna per concussione subita dall’ A. comportava comunque l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea, indipendentemente dalla entità della pena inflitta in concreto al ricorrente, e ciò in applicazione dell’art. 31 cod. pen., trattandosi di delitto commesso con l’abuso di poteri. Sul punto da parte del ricorrente si obietta, infatti, che la migliore giurisprudenza ritiene tale norma non applicabile alla concussione, reato in relazione al quale vale, invece, la regola generale di cui all’art. 29 cod. pen., nel senso che solo una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, importa la interdizione temporanea.
2.2. – Ulteriore profilo di illegittimità della decisione del giudice dell’esecuzione, viene ravvisato dal ricorrente nel passaggio argomentativo dell’ordinanza impugnata in cui si afferma che il reato di concussione che ha comportato la pena accessoria risulta contestato come commesso "tra la fine di o.e.l.d.
n.1.", che segna dunque "il momento finale della condotta attuata dal soggetto agente", con conseguente inapplicabilità dell’indulto concesso con D.P.R. n. 394 del 1990.
Al riguardo si fa rilevare in ricorso che il giudice del merito, intanto, non ha adeguatamente considerato che il reato di concussione era stato originariamente contestato all’ A., unitamente ai reati di abuso d’ufficio e falso (dai quali è stato assolto), che si assumeva fossero stati perpetrati, rispettivamente il (OMISSIS), "in esecuzione di un medesimo disegno criminoso" ed "al fine si assicurarsene il profitto", sicchè, si sostiene, "la data di consumazione della concussione non può che essere anteriore al (OMISSIS)". Osserva ancora il ricorrente che nel primo grado del giudizio di cognizione, si è espressamente accertato che il primo atto posto in essere dall’ A. per indurre la persona offesa all’indebita dazione era stato posto in essere il (OMISSIS), e che tale dato risulta assolutamente rilevante in quanto, per stabilire il momento di consumazione del reato di concussione, bisogna aver riguardo al momento della promessa dell’indebita dazione e non già a quello della effettiva consegna del denaro o di altra utilità, sicchè nessuna decisiva rilevanza può assumere, in senso contrario, il riferimento ad una bozza di contratto di subappalto recante la data del (OMISSIS). Da ultimo da parte del ricorrente si fa rivelare che il giudice dell’esecuzione ha totalmente trascurato un aspetto rilevante della questione prospettatagli, e cioè che l’estinzione della pena principale, come più volte affermato da questa Corte, fa venir meno anche quella accessoria, la quale presuppone l’eseguibilità della pena principale, specie nell’ipotesi di reato continuato.
Motivi della decisione
1. – L’impugnazione è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
1.1. – In riferimento al primo motivo d’impugnazione, va rilevato, infatti, in via preliminare ed assorbente – come correttamente osservato dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria in atti – che la denunzia di illegittimità della pena accessoria è inammissibile in sede esecutiva, dovendo essa "farsi valere in sede di cognizione, impugnando la sentenza del giudice di rinvio"; considerazione questa, che rende irrilevanti gli argomenti dell’ordinanza e le corrispondenti repliche del ricorso, che fanno leva sui rapporti tra l’art. 29 cod. pen. e l’art. 317 cod. pen..
1.2. – Quanto poi al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi, anzitutto, come pure evidenziato dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria, che "l’ordinanza impugnata, alla stregua della lettura delle sentenze di merito e del capo di imputazione che fissa il tempo del reato tra la fine di (OMISSIS), ha individuato nel novembre (OMISSIS) l’epoca in cui si è realizzata l’utilità del reato concussivo (concessione del subappalto fatto dalla parte offesa – in seguito alle pressioni ricevute dall’ A. – alla ditta rappresentata dalla moglie di questi)".
Orbene, secondo la costante giurisprudenza, nel caso in cui alla promessa segua la dazione il delitto di concussione si consuma in quest’ultimo momento (in termini, Sez. 6, Sentenza n. 31689 del 05/06/2007 dep. il 02/08/2007, Rv. 236828, imp. Garcea, secondo cui il "delitto di concussione rappresenta una fattispecie a duplice schema, nel senso che si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell’attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, sicchè, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell’ultimo, venendo così a perdere di autonomia l’atto anteriore della promessa e concretizzandosi l’attività illecita con l’effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo").
Nè vale obiettare che nel caso in esame la concussione risulti commessa in continuazione con i reati di abuso di ufficio e falso "al fine di assicurarsene il profitto" e che tali reati (per i quali è intervenuta assoluzione) sono stati commessi tra il (OMISSIS), ben essendo possibile che le condotte contestate come abuso di ufficio e falso siano state poste in essere successivamente alla promessa e prima del conseguimento dell’utilità promessa. Privo di pregio, è infine, anche l’ulteriore rilievo difensivo secondo cui la bozza di contratto – che costituisce uno degli elementi da cui l’ordinanza ha desunto il tempus delicti (l’altro è il capo di imputazione) – in quanto semplice "minuta" e documento privo d’ufficialità non poteva venire utilizzato dal giudice dell’esecuzione per la sua decisione. Invero, come osservato a ragione dal Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria "nessuna norma, (e sarebbe singolare che ci fosse) impone di escludere come prova i documenti non ufficiali".
Dalle considerazioni sin qui svolte discende pertanto, in conclusione, l’inapplicabilità dell’indulto alla pena accessoria inflitta al ricorrente.
3. – Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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