Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
D.T.M. ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso il decreto della corte d’appello di Genova del 30 settembre 2009 che ha dichiarato improponibile la domanda, proposta con ricorso del 10 aprile 2009, diretta a ottenere l’equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un giudizio, iniziato davanti al tribunale di Pisa nel settembre 2000 e concluso con sentenza del 17 maggio 2008.
Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso, con il quale si censura la dichiarazione di improponibilità della domanda per la mancata prova del rispetto del termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, è fondato.
Anche se non può essere condivisa la censura relativa al rilievo d’ufficio della decadenza, avendo questa Corte (cass. n. 13287/2006, 20326/2004, 17261/2002) già osservato che in tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, la decadenza per mancata presentazione della domanda nel termine di sei mesi di cui di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 è rilevabile d’ufficio, è fondata l’altra censura che attiene all’onere della prova della eccepita decadenza che erroneamente la corte territoriale ha posto a carico del ricorrente, in forma di onere della prova negativa dell’estinzione del diritto di agire, mentre non può che gravare sulla parte che ha formulato l’eccezione (cass. n. 13752/2011).
L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio alla corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.
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