Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione V Sentenza n. 34011 del 2006 deposito del 11 ottobre 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Osserva

La Corte di appello di Palermo, con sentenza 19 maggio 2005, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale R. Vito è stato condannato, con riconoscimento di attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia in quanto giudicato colpevole dei delitti di truffa aggravata e continuata, falso (diretto e per induzione) ideologico continuato in atti pubblici commesso da Pu.

Al R., di pendente del comune di S M Belice, è contestato di essersi allontanato dal servizio senza ?marcare?, con la apposita scheda magnetica, le uscite dal luogo di lavoro. In tal modo, secondo il capo di imputazione, egli indusse in errore il funzionario incaricato di redigere delibere e ordini di pagamento, cosi lucrando il compenso per un numero di ore lavorative superiore ci quelle effettivamente prestate.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce: a) violazione di legge non essendo ravvisabili artifizi e raggiri nella condotta dell’imputato, b) contraddittorietà e illogicità della motivazione. Argomenta come segue.

R. era proprio colui che, all’interno del settore cui era addetto, ere competente per il rilascio dei permessi. Lo stesso quindi era esonerato dalle modalità di segnalazione della presenza in ufficio previsto per il personale. Inoltre l’assenza presentemente ingiustificata addebitata al ricorrente è relativa a un lasso di tempo davvero esiguo, anche in considerazione del fatto che lo stesso aveva facoltà di gestire in maniera ?elastica? il suo orario di lavoro, va anche considerato che nel gennaio dell’anno in questione R. era solito lasciare il luogo di lavoro alle ore 18,30 (orario in cui i Carabinieri operanti l’appostamento avevano probabilmente interrotto il loro servizio) per prestare assistenza durante i lavori di giunta e Consiglio. In realtà l’imputato svolgeva mansioni equivalenti ai dirigenti, tanto da maturare, nel mese, un monte-ore di servizio nettamente superiore alle 36, surplus mai remunerato. E quindi evidente che al R. non sono applicabili criteri rigidi e formalistici di conteggio delle ore lavorative.

Va poi rilevato che l’arco temporale oggetto di contestazione è quello immediatamente successivo alla attivazione del sistema di rilevazione elettronica delle presenze in ufficio; è chiaro quindi che, all’epoca, non ere ancora stato attivato il ?codice? che consentiva di segnalare gli allontanamenti relativi e ragioni di servizio; da ciò discende la mancato utilizzazione della scheda magnetica.

La Corte infine omette qualsiasi motivazione in ordine al diniego della attenuante del risarcimento del danno, dal momento che è stato provato documentalmente che l’imputato ha prestato lavoro oltre l’orario non percependo alcuna remunerazione. Al proposito scrivono erroneamente i giudici di secondo grado che «nessuna doglianza risulta formulata con l’atto di appello di guisa che la pena determinata dal primo giudice deve essere confermata».

La prima censura è infondata.

Invero giurisprudenza ormai risalente, ma condivisibile, di questa Corte (Asn 199001121-Rv. 183150) ha affermato che configura il delitto di truffa aggravata la condotta del Pu che abbandona il posto clandestinamente, per compiere attività incompatibile, nell’orario impegnato, con le incombenze sue proprie, inducendo in tal modo la Pa a ritenere erroneamente che le mansioni proprie del suo dipendente fossero da questi regolarmente espletate e che, quindi, avesse titolo alla retribuzione.

Nel caso in esame è rimasto accertato che R. si allontanò dal luogo di lavoro e che, in almeno un?occasione, si recò presso il suo studio professionale. Detti episodi di allontanamento non furono documentati con la apposito ?marcatura? attraverso il cartellino elettronico.

Il fatto che R. avesse, come sostiene l’impugnante, proprio il compito di sorvegliare che altri impiegati osservassero l’orario di lavoro, se pur fosse vero, da un lato, non lo autorizzerebbe a non rispettare, egli per primo, detto orario, dell’altro aggraverebbe, quantomeno sotto l’aspetto della valutazione morale della vicenda, la sua posizione.

La Corte siciliana comunque afferma che il Segretario comunale ebbe a chiarire in udienza che il R. doveva, come gli altri, documentare la suo presenza in ufficio. Il ricorrente sostiene Il contrario, formulando un assunto in frontale contrapposizione con quello fatto proprio dai giudici di merito, i quali, come premesso, lo fondono su di un preciso elemento di convincimento emerso nel corso della istruzione.

Non valutabili in questo sede sono poi le ulteriori affermazioni del ricorrente (avere egli, nell’ambito del suo rapporto di lavoro, possibilità di osservare un orario ?elastico?, avere prestato in altre occasioni lavoro straordinario non retribuito, essere i fatti addebitati risalenti a un epoca in cui ancora non ere possibile la rilevazione elettronica delle presenze), anche perché, in parte meramente congetturali (non avere i Carabinieri rilevato che, e volte, egli si tratteneva in ufficio sino alle 18,30, in quanto i militari, all’ora indicato, avevano ?probabilmente? interrotto il servizio di osservazione e pedinamento).

Come è agevole rilevare, trattosi di affermazioni che presuppongono (più che allegare) una diversa ricostruzione del fatto e quindi un diverso quadro probatorio, che l’imputato avrebbe dovuto tentare di costruire nelle fasi di merito.

Manifestamente infondata è la seconda censura, atteso che la sentenza impugnato motiva adeguatamente in ordine al diniego della attenuante del risarcimento del danno (pag. 3, settimo capoverso e ss). Conseguentemente quando la Corte, poche righe dopo, afferma che ?quanto al trattamento sanzionatorio, nessuna doglianza risulta formulata?, intende evidentemente riferirsi a doglianze diverse da quella (appena esaminato) del diniego della attenuante ex articolo 62 n. 6 Cp.

Quanto ai capi B) e C), tuttavia, va notato che le Su, con la recente sentenza 15983/06, ric, Sepe e altro, Rv. 233423, hanno escluso che la falsa attestazione della propria presenza in ufficio (cui può essere equiparato la omessa segnalazione della assenza) da parte del Pu configuri il delitto ex articolo 479 Cp. La condotta del R. potrebbe allora, o ben vedere, essere ricondotto alla fattispecie ex articolo 485 Cp, per la quale tuttavia è prevista la procedibilità a querela (che, nel caso in esame, manca). In ragione di tutto quanto finora scritto, la sentenza impugnata va annullato senza rinvio limitatamente ci delitti di falso (articolo 479 e articoli 48-479 Cp) perché il fatto non sussiste.

Nel reso il ricorso va rigettato. Va disposto rinvio alla Corte di appello di Palermo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi B) e C) perché il fatto non sussiste; rigetto nel resto il ricorso e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la determinazione della pena.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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