Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Comune di Bagheria, in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 14 aprile 1973, istituiva la "Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea", adottando, al riguardo, specifico regolamento di organizzazione e funzionamento e inserendo nella pianta organica il posto di "Direttore" della predetta Galleria, inquadrato nella carriera direttiva del personale comunale. L’odierna ricorrente vinceva il concorso pubblico per titoli ed esami indetto per la copertura del posto di cui sopra (atti approvati con Deliberazione di G.M. 1809/1983) e, conseguentemente, con deliberazione di G.M. n. 1967 del 30 dicembre 1983 veniva nominata "Direttore della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea e della Biblioteca Comunale", in prova, con decorrenza dal 1 gennaio 1984, nell’intesa che il passaggio in pianta organica sarebbe avvenuto, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, dopo un semestre decorrente dalla data di assunzione effettiva in servizio, trascorso senza demerito.
In seno al medesimo provvedimento, veniva altresì disposta l’attribuzione del trattamento economico corrispondente allo stipendio base ex D.P.R. n. 810/80, livello IX, oltre la tredicesima mensilità, l’indennità integrativa speciale nella misura di legge, nonché la progressione economica e le altre indennità, se e in quanto dovute.
L’atto veniva pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bagheria in data "domenica 1 gennaio 1984".
Nello stesso anno, il Comune di Bagheria, in forza di due deliberazioni del Consiglio comunale, la n. 503 del 18 aprile, avente ad oggetto "applicazione D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347", e la n. 543 del 7 maggio, relativa alla "applicazione art. 40 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347", approvava, rispettivamente, sia "il prospetto concernente l’individuazione delle qualifiche funzionali da utilizzare per il 1° inquadramento del personale comunale previsto dall’art. 40 del D.P.R. n. 347/83 con successivi atti deliberativi", ed il "regolamento organico del personale riformulato sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347", che "l’inquadramento del personale comunale di ruolo con decorrenza 1.1.1983, ai sensi dell’art. 40 del predetto D.P.R. n. 347/1983".
In particolare, con il primo atto deliberativo citato, il Comune di Bagheria poneva, in pianta organica, la corrispondenza tra la qualifica di "dirigente artistico", livello 9° ex D.P.R. n. 810/1980, e la qualifica funzionale 8°, funzionario, ex D.P.R. n. 347/1983, inserendola nell’area di attività "tecnico-contabile".
Infine, con deliberazione di Giunta municipale n. 1147 del 29 giugno 1985, il Comune di Bagheria, richiamate nel preambolo le precedenti deliberazioni del Consiglio comunale, n. 503 e n. 543 del 1984, sopra richiamate, nonché la deliberazione di Giunta municipale n. 1967 del 30 dicembre 1983, disponeva, con decorrenza dal 16 febbraio 1984, l’inquadramento giuridico ed economico della dott.ssa Fa., con la qualifica di "Dirigente Galleria", nella "qualifica funzionale ottava, profilo professionale funzionario, area tecnico contabile".
Con ricorso al T.A.R. Palermo, notificato al Comune di Bagheria in data 23 novembre 1999, la dott.ssa Fa. chiedeva che le venisse riconosciuto il diritto all’inquadramento nella 1° qualifica dirigenziale ed al relativo trattamento economico con decorrenza dal 16 febbraio 1984, con condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive spettanti, rivalutate ed incrementate degli interessi, con annullamento "se ed in quanto occorra" della delibera di G.M. n. 1147 del 29 giugno 1985 nonché, "in via del tutto subordinata", "delle delibere consiliari n. 543 del 7 maggio 1984 (applicazione art. 40 del D.P.R. n. 347/1983) e n. 503 del 18 aprile 1984 (applicazione D.P.R. n. 347/1983), se e in quanto influenti sull’inquadramento deliberato nel 1985 con la citata delibera di G.M. n. 1147/1985, nonché degli "inquadramenti eventualmente disposti, in applicazione degli accordi nazionali di lavoro successivi al 1983". A tal fine, articolava i seguenti due motivi di doglianza:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 347/1983, in relazione all’allegato A.
2) Violazione sotto altro profilo del D.P.R. n. 347/1983 – Violazione dei principi sulla posizione dei regolamenti nel sistema delle fonti – Invalidità derivata.
Conclusivamente, la ricorrente chiedeva:
– l’accertamento del proprio diritto "al trattamento economico corrispondente alla 1° qualifica dirigenziale e alle qualifiche equivalenti ai sensi dei successivi accordi di lavoro (D.P.R. n. 286/1987 etc.) con decorrenza dal 16 febbraio 1984";
– la condanna del Comune di Bagheria "al pagamento delle differenze retributive spettanti, rivalutate e incrementate degli interessi";
– l’annullamento della "delibera di G.M. n. 1147/1985 che inquadra la ricorrente nella VIII qualifica funzionale ex D.P.R. n. 347/1983", delle "delibere consiliari n. 543/84 (applicazione art. 40 del D.P.R. n. 347/83) e n. 503/1984 (applicazione D.P.R. n. 347/83), se ed in quanto influenti sull’inquadramento della ricorrente deliberato nel 1985 con la citata delibera di G.M. n. 1147/1985" nonché "degli inquadramenti eventualmente disposti nei riguardi della ricorrente, in applicazione degli accordi nazionali di lavoro successivi al 1983, con atti di cui si ignora l’esistenza e, quindi, gli estremi".
Si costituiva in giudizio il Comune di Bagheria per chiedere il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 968/09 il T.A.R. adito dichiarava inammissibile il ricorso, per tardività.
In particolare, il Giudice di prime cure riteneva che: "A nulla vale l’affermazione (peraltro non provata in fatto), secondo la quale, in ogni caso, la ricorrente sarebbe stata posta in condizione di far valere il suo diritto solo a seguito dell’accesso agli atti asseriti lesivi, così che non si sarebbe consumato il potere di impugnativa non essendo decorsi i relativi termini di decadenza ed, invero, appare plausibile, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la ricorrente sia stata posta in condizione di rendersi edotta della sua posizione, quanto meno economica, attraverso la retribuzione mensile corrispostale e che ciò valga a far presumere anche l’effettiva conoscenza della corrispondente posizione giuridica, circostanza del tutto sufficiente a determinare l’onere della tempestiva impugnazione". Con l’appello in epigrafe la dott.ssa Fa. Dora, dopo aver contestato i motivi a base della pronuncia di inammissibilità del ricorso originario formulata dal Tribunale, osservando che "la prova della piena conoscenza (e, quindi, della tardività del ricorso) deve essere fornita esclusivamente da chi la eccepisce", ha ribadito le censure esposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, quindi, le richieste ivi conclusivamente formulate.
Il Comune di Bagheria, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Il Collegio, nella camera di consiglio del 28 aprile 2010:
– ritenuto che, ai fini del decidere, appariva necessario acquisire le copie delle delibere di inquadramento della ricorrente del 1983, del 1984 e del 1985 nonché copia degli atti mediante i quali tali delibere sono state portate a conoscenza dell’interessata e copia dei cedolini dello stipendio dalla stessa percepito, per un anno successivo a quello del suddetto inquadramento nella "qualifica funzionale ottava, profilo professionale funzionario, area tecnico contabile". ovvero, sempre relativamente a tale periodo, copia di altri atti, a conoscenza dell’interessata, dai quali sia possibile evincere la qualifica ad essa attribuita;
– disponeva, con ordinanza n. 1523/2010, che il Sindaco del Comune di Bagheria provvedesse, entro sessanta giorni dalla notifica ovvero dalla comunicazione della suddetta ordinanza, a reperire la documentazione sopra indicata ed entro i successivi trenta giorni a depositarla presso la Segreteria di questo C.G.A.
Con foglio n. 16528 in data 1/3/2011, il Comune di Bagheria ha ottemperato all’ordinanza suddetta inviando, in copia conforme, i seguenti documenti:
– atto di nomina in prova dell’8 febbraio 1984 al posto di Direttore della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea e della Biblioteca comunale;
– deliberazione di G.M. n. 1967 del 30/12/1983; – deliberazione di G.M. n. 1147 del 29/6/1985.
Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per quel che concerne la statuita inammissibilità, per tardività, del ricorso in prime cure, va rilevato che dai documenti prodotti, anche da ultimo, dal Comune di Bagheria non emerge alcun dato certo in ordine all’avvenuta notifica all’interessata degli atti che la riguardavano, fatta eccezione per la delibera n. 1967 del 30/12/1983, invero pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Bagheria, ma soltanto per un giorno, in data 1 gennaio 1984; detta delibera risulta, inoltre, richiamata nel foglio n. 2392 in data 8 febbraio 1984, con cui veniva comunicato all’interessata di essere stata assunta in prova, comunicazione di cui, comunque, non vi è dimostrazione che sia effettivamente pervenuta alla destinataria.
Nel merito, tuttavia, l’appello è infondato e, pertanto, va respinto.
La ricorrente sostiene che, erroneamente, l’Amministrazione comunale non avrebbe ritenuto la struttura organizzativa denominata "Galleria comunale d’arte moderna e contemporanea" quale "massima unità operativa presente nell’ente" e ciò alla luce, peraltro, di quanto previsto dal regolamento istitutivo – approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 14 aprile del 1973 – disciplinante, oltre la costituzione, l’organizzazione della struttura e le modalità di fruizione dei servizi, anche i compiti assegnati al direttore della Galleria. Da tale regolamento si evincerebbe, tra l’altro, che "la direzione della galleria non è subordinata ad alcun’altra unità operativa" e che "il direttore sta al vertice di un ramo di attività del Comune"; l’Amministrazione, dunque, avrebbe dovuto inquadrare la ricorrente nella 1° qualifica dirigenziale, anziché nell’VIII qualifica funzionale con il profilo di funzionario così come è avvenuto.
Escludeva, altresì, la ricorrente che, al fine dell’inquadramento attuato con la deliberazione n. 1147/1985, potesse essere applicata nei suoi confronti la normativa transitoria e di prima applicazione contenuta negli artt. 40 e 41 del D.P.R. n. 347/83, quanto piuttosto quella a regime dettata dall’art. 26 e dall’allegato A al decreto medesimo, essendo stata assunta in servizio in data 16 febbraio 1984.
Inoltre, illegittimamente il Comune di Bagheria, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 503 del 18 aprile 1984, avrebbe disposto "la soppressione o dequalificazione del posto di direttore della galleria" introducendo la qualifica o profilo professionale di dirigente artistico, VIII q.f., funzionario, aggregandola illogicamente all’area tecnico contabile. Siffatta operazione, infatti, sarebbe stata preclusa dalla natura regolamentare della deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 14 aprile del 1973, istitutiva della "Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea", non suscettibile di essere abrogata o derogata da un atto non regolamentare, quale sarebbe la delibera consiliare n. 503/1984.
Ne conseguirebbe l’illegittimità derivata della deliberazione n. 1147/1985, in forza della quale è avvenuto l’inquadramento della ricorrente nell’VIII q.f.
La successiva deliberazione n. 543/1984, secondo la prospettazione della ricorrente, sarebbe, anch’essa, affetta da illegittimità in quanto adottata in violazione della lettera e della ratio del D.P.R. n. 347/1983 che vorrebbe l’attribuzione delle nuove qualifiche funzionali a prescindere dai livelli acquisiti alla stregua dei precedenti accordi piuttosto che sulla base della qualifica formalmente rivestita: anche sotto tale profilo si configurerebbe il vizio dell’illegittimità derivata della deliberazione n. 1147/1985 impugnata.
Afferma la ricorrente che, in ogni caso, tali atti non potrebbero avere refluenze sulla propria posizione giuridica ed economica, essendo atti volti a disciplinare soltanto i rapporti di pubblico impiego con il Comune di Bagheria già in atto al 31 dicembre 1982.
Le doglianze dell’odierna appellante sono destituite di fondamento.
Risulta dirimente, ai fini del decidere, la ricostruzione della vicenda in argomento sulla base di quanto si evince compiutamente dalla deliberazione n. 11 del 14 aprile del 1973 del Consiglio comunale di Bagheria nonché dagli atti e provvedimenti successivamente emessi dal medesimo Comune. Orbene, il Collegio rileva che, con la deliberazione suddetta, il Comune di Bagheria istituì la "Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea" adottando, all’uopo, specifico regolamento di organizzazione e funzionamento e inserendo nella pianta organica il posto di "Direttore" della predetta Galleria, inquadrato nella carriera direttiva del personale comunale.
La dott.ssa Fa., pertanto, partecipò e vinse il concorso pubblico per titoli ed esami per ricoprire detto incarico nella piena consapevolezza che il posto era "inquadrato nella carriera direttiva del personale comunale".
Di conseguenza, e legittimamente, la dott.ssa Fa., nominata "Direttore" della predetta Galleria con deliberazione di G.M. 1809/1983, con il medesimo atto venne inquadrata con trattamento economico corrispondente allo stipendio base ex D.P.R. n. 810/80, livello IX, oltre 13° mensilità, indennità integrativa speciale nella misura di legge ed altre indennità, se ed in quanto dovute.
I successivi provvedimenti del Comune di Bagheria sono da considerare, quindi, mera applicazione del suddetto regolamento alla luce delle disposizioni contestualmente vigenti.
Pertanto, non appare pertinente, oltre che smentito dai fatti, il richiamo al suddetto regolamento effettuato dalla ricorrente, laddove afferma, per sostenere che avrebbe dovuto essere inquadrata nella 1° qualifica dirigenziale, anziché nell’VIII qualifica funzionale, che "la direzione della galleria non è subordinata ad alcun’altra unità operativa" e che "il direttore sta al vertice di un ramo di attività del Comune". Invece, è vero che il Comune di Bagheria, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 503 del 1984, emanata in applicazione del D.P.R. n. 347/1983 e non in contrasto con le disposizioni regolamentari sopra richiamate – come ritenuto dall’odierna ricorrente – stabilì la corrispondenza tra la qualifica di "dirigente artistico", livello 9° D.P.R. n. 810/1980, e quella funzionale VIII, funzionario ex D.P.R. n. 347/1983, inserendola nell’area "tecnico contabile" e, quindi, non al vertice di un ramo di attività del Comune.
Conseguentemente, il Comune di Bagheria, con Deliberazione di G.M. n. 1147 del 29 giugno 1985 – richiamata la suddetta deliberazione n. 503 del 1984 e quella n. 543/1984 (di inquadramento, ai sensi dell’art. 40 del citato D.P.R. n. 347/1983 del personale comunale di ruolo con decorrenza 1/1/1983) nonché la deliberazione di G.M. n. 1967 del 30 dicembre 1983 (nomina della dott.ssa Fa. al posto di "Direttore della Galleria d’arte moderna e contemporanea" di Bagheria con il trattamento economico IX livello), dispose, con decorrenza dal 16 febbraio 1984, l’inquadramento giuridico ed economico della dott.ssa Fa., con la qualifica di "Dirigente Galleria", confermandola nella qualifica funzionale VIII, profilo professionale funzionario, area tecnico contabile.
Né può valere a sostegno della pretesa dell’odierna ricorrente il fatto che, a suo parere, la Galleria in argomento andava considerata alla stregua di "massima unità operativa presente nell’ente".
Infatti, ribadito che la "Galleria" non è al vertice di un ramo di attività del Comune, deve ritenersi che l’Amministrazione, nell’ambito dell’ampia discrezionalità che le va riconosciuta in subiecta materia, aveva già effettuato le sue valutazioni allorché, con il regolamento del 1973, sopra richiamato, ritenne di attribuire al Direttore della "Galleria" il trattamento economico di IX livello ex D.P.R. n. 810/1980, in tal modo escludendo che quella struttura avesse i requisiti della "massima unità operativa presente nell’ente" e che al Direttore della stessa dovesse essere attribuita la 1° qualifica dirigenziale.
Il Collegio ritiene che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Conclusivamente, per i motivi suddetti, l’appello va rigettato.
Nulla si dispone per le spese di giudizio non essendosi costituito il Comune intimato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.
Nulla spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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