Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-05-2011) 06-09-2011, n. 33134 Lettura di atti, documenti, deposizioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 11.5.2010, la corte di assise di appello di Roma, in riforma della sentenza 13.11.08 della corte di assise della stessa sede, ha assolto M.G. limitatamente ai reati commessi in danno di R.E.L. e T.F. e ha ridotto la pena inflitta per il residuo reato continuato, L. n. 75 del 1958, ex art. 3, nn. 4, 6 e 8, e art. 4, n. 7, a anni tre e mesi tre di reclusione e Euro 900 di multa.

Il difensore ha presentato ricorso per violazione di legge,in riferimento all’art. 512 c.p.p., e per manifesta illogicità della motivazione sul punto della utilizzabilità delle dichiarazioni di A.I., mediante lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari.

La corte territoriale ha ritenuto legittima l’utilizzazione di queste dichiarazioni in base alla non prevedibile irreperibilità della testimone, che era munita di regolare passaporto, aveva manifestato la volontà di collaborare, aveva dichiarato domicilio nel proprio paese, dove era ragionevole presumere che, in caso di allontanamento, sarebbe stato possibile citarla.

Secondo il ricorrente invece la irreperibilità era pienamente prevedibile, tenuto conto dell’ingresso illegittimo della donna nel nostro paese, della sua attività di prostituta, della mancanza di un radicamento nel territorio italiano, della ignoranza della lingua italiana, della mancanza di lavoro e di qualsiasi prospettiva in tal senso nonchè della consolidata giurisprudenza che, in assenza di alcun indizio di stabilità e quindi di futura reperibilità, ha escluso la sussistenza dell’ipotesi di utilizzazione delle dichiarazioni rese in fase predibattimentale, ex art. 512 c.p.p..

Il ricorrente inoltre rileva che uno degli elementi su cui la corte ha fondato la prognosi sulla possibilità di reperire la A. (la disponibilità a collaborare) non è ancorata ad alcuna emergenza processuale, non avendo rilevanza in tal senso la denuncia formulata dalla donna.

La motivazione, a fronte di queste argomentazioni, è incentrata su supposizioni totalmente prive di fondamento nelle risultanze processuali, eludendo la precisa risposta che la legge impone al giudice dell’impugnazione.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il giudizio prognostico sulla futura reperibilità della teste è stato articolato secondo fattori accertati e valutati in maniera incensurabile e ragionevole dai giudici di merito, che hanno ritenuto che la denunziante fosse pienamente rintracciabile nel paese di origine e fosse pienamente disponibile a essere convocata e a presenziare nella fase dibattimentale. Va poi rilevato che nel nuovo contesto della spazio giudiziario Europeo, è improponibile una presunzione di irreperibilità per una cittadina Europea che elegga domicilio nel territorio della Stato di provenienza. Il richiamo della difesa a condizioni di vita difficile e precaria della donna non legittima un’anomala classificazione, in via presuntiva, di testi fatalmente irreperibili, da sottoporre comunque a incidente probatorio. A seguito dell’accertata irreperibilità, che non mostrava alcun ostativo carattere di prevedibilità, i giudici correttamente hanno disposto la lettura delle dichiarazioni predibattimentali, ritenendo, secondo un condivisibile orientamento interpretativo, che tale irreperibilità non aveva determinato autonomamente la loro inutilizzabilità. Tale inutilizzabilità ricorre solo qualora emerga la volontà della teste di sottrarsi all’esame dibattimentale, determinando così la deliberata violazione del principio del contraddittorio e del diritto della difesa di partecipare alla formazione della prova dichiarativa (sez. 3^, n. 23913 dell’11.5.2010, rv 247800; sez. 1^, n. 18848 del 29.3.07, rv 236820; sez. 1^, n. 23571 del 20.6.06, rv 234281). Posto che non è formulabile alla A. alcuna censura in tal senso, i giudici di merito hanno utilizzato le sue dichiarazioni di denuncia, previa specifica valutazione positiva della loro efficacia dimostrativa, inquadrata nel più ampio materiale probatorio, costituito dalle parziali ammissioni dell’imputato e soprattutto, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, che ne hanno avvalorato la credibilità.

Nessuna censura è quindi formulabile, in sede di giudizio di legittimità, alla decisione della corte territoriale che, all’esito della precisa analisi delle prove dichiarative e documentali e della loro razionale interpretazione, ha confermato,nei ritenuti limiti, l’affermazione di responsabilità del M., già effettuata dal giudice di primo grado.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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