Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Lecce – Sezione staccata di Taranto, con sentenza in data 2 marzo 2010, riformando la sentenza emessa il 24 aprile 2007 dal GIP del Tribunale di Taranto in esito a giudizio abbreviato, mandava assolto F.G., con la formula:
perchè il fatto non sussiste, dal delitto ascrittogli, di cui all’art. 589 cod. pen. commesso in (OMISSIS) in danno di S.G., deceduto per insufficienza respiratoria acuta iatrogena dopo aver assunto 40 gr. di metadone in sciroppo su prescrizione dell’imputato, in qualità di dirigente medico del SERT, che, per colpa generica, non aveva preventivamante verificato se il S. – che aveva fatto ingresso il giorno precedente nel carcere di (OMISSIS) – avesse già iniziato tale terapia e nonostante il consulente psichiatra avesse prescritto al paziente psicofarmaci quali: Valium, Noziname e Carbolitium che – effettivamente assunti dal paziente quasi contemporaneamente al metadone verso le ore 17,00 – avevano indotto una depressione dell’attività respiratoria, agendo sul sistema nervoso centrale. Ha giudicato la Corte d’appello, esente dai contestati profili di colpa,la condotta dell’imputato, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure. La prescrizione della terapia metadonica a scalare ( che per legge competeva esclusivamente al medico del SERT à sensi del D.M. 12 luglio 1990, n. 186) doveva ritenersi del tutto corretta, atteso lo stato di inveterata tossicodi pendenza da oppiacei del S., certificata in atti e dichiarata dal detenuto al dott. M., medico addetto al presidio delle tossicodi pendenze presso la struttura sanitaria del carcere di (OMISSIS) e comunque accertata anche dal dr. F. che, nel corso della visita, aveva riscontrato il S. affetto da evidenti sintomi da astinenza ovvero da "craving" da eroina. Inoltre, poichè la prova della preventiva instaurazione della terapia a base di psicofarmaci, prescritta dal dott. P., risultava comprovata dal contenuto di un foglietto "non spillato" qualificato "estratto del registro dello psichiatra" inserito nel "diario clinico" del detenuto conservato negli uffici del carcere nonchè da un fax, costituito da altri due fogli "spillati" allo stesso registro, trasmesso il (OMISSIS) ad ore 17,26 dalla Fondazione (OMISSIS) (presso la quale il S. era stato ospite fino al giorno precedente il suo ingresso in carcere) non poteva escludersi che entrambi i surrichiamati documenti fossero stati inseriti all’interno del diario clinico in un momento successivo a quello in cui t’imputato ebbe a prescrivere la terapia metadonica e ad annotarne la relativa prescrizione, allorchè in detto diario era riportata l’avvenuta esecuzione della visita medica generale e di quella tossicologica.
Nè, secondo i Giudici d’appello, avrebbe potuto ritenersi certa la ricorrenza del nesso eziologico tra la condotta del F. e l’evento. Da un lato, non avendo l’imputato prescritto la somministrazione della dose di metadone ad uno specifico orario, avrebbero dovuto il medico di turno e quello addetto al presidio delle tossicodipendenze del carcere, valutare l’opportunità di non far luogo alla somministrazione di tale farmaco in contemporanea con gli psicofamarci, onde evitare probabili rischi alla salute del paziente. In base ai risultati della consulenza autoptica, era peraltro rimasto accertato che la causa del decesso risaliva al "mix di farmaci" assunti dal S. e non già al solo metadone che, verosimilmente, ove non associato agli altri farmaci, non avrebbe determinato la morte. In conclusione, in altre condotte attive od omissive facenti capo agli altri sanitari in servizio, quel giorno, nel carcere di (OMISSIS), risalenti ad epoca posteriore al manifestarsi dei primi malori del S. – ad ore 20,30 – tali però da non indurre il medico di guardia dr. Si. a disporre l’immediato trasferimento del paziente in ospedale, avrebbero dovuto ravvisarsi, secondo i Giudici d’appello, altrettante cause dell’evento mortale. Ricorre per cassazione avverso la sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, articolando tre motivi, di seguito sintetizzati.
Deducendo, con il primo motivo, la inosservanza od erronea applicazione della legge penale in relazione all’esclusione della colpa nonchè il vizio motivazionale, sostiene il ricorrente che la responsabilità, a titolo di colpa, dell’imputato, quale medico responsabile del SERT, doveva individuarsi nella violazione dell’obbligo giuridico di accertare, nel momento in cui procedeva a prescrivere al S. la somministrazione del metadone, se questi assumesse altri farmaci e quindi se il metadone fosse idoneo a provocare effetti dannosi per la salute e/o la vita del paziente. Il F. comunque non poteva non conoscere la prassi invalsa negli istituti carcerari secondo la quale le annotazioni nella cartella sanitaria venivano eseguite il tempi diversi dall’effettive esecuzione delle stesse prescrizioni. L’imputato stesso aveva inoltre ammesso di aver avuto conoscenza, al momento della prescrizione del metadone, del referto redatto dal dr. M., nel quale risultavano riportate le problematiche di natura psichiatrica da cui era affetto il S.. Nè, contrariamente a quanto asserito dalla Corte d’appello, l’eventuale concorso della responsabilità di altri sanitari avrebbe dispiegato effetti scriminanti rispetto alla posizione dell’imputato.
Con il secondo motivo deduce il Procuratore Generale i vizi di violazione di legge e di mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta esclusione del nesso di causa. Non avrebbe rivestito rilevanza concludente ai fini dell’esclusione del nesso eziologico, secondo il ricorrente, il fatto che, come affermato dai Giudici d’appello, alla formazione del "mix" di medicinali – rivelatosi letale – aveva contribuito anche la prescrizione e la somministrazione degli psicofarmaci risalente ad dr. P. che ovviamente non avrebbe potuto immaginare quale prescrizione, il giorno successivo, avrebbe effettuato il F., medico del SERT. Era invece innegabile che fu la successiva somministrazione del metadone a determinare detto fatale "mix" e quindi lo stato di grave insufficienza respiratoria che, in breve tempo, condusse a morte il S.; donde la ricorrenza del nesso di causa tra la condotta del F. e l’evento.
Conclusivamente chiede il ricorrente annullarsi l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della medesima Corte.
Con memoria in atti, in data 8 marzo 2011, il difensore dell’imputato ha insistito per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale, sul presupposto dell’insussistenza di qualsivoglia profilo di colpa ascrivibile al dr. F., giusta quanto accertato dalla Corte d’appello.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va quindi accolto, per quanto di ragione,essendo i Giudici d’appello effettivamente incorsi nei denunziati vizi di violazione di legge e di difetto e di illogicità della motivazione.
La Corte distrettuale è pervenuta ad escludere la ricorrenza della colpa generica, contestata all’imputato, come ritenuto dal Primo Giudice, non facendo corretta applicazione della relativa disciplina normativa giusta la univoca interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, puntualmente riportata in ricorso (cfr. Sez. 4 n. 6834/1988; Sez. 4 n. 19527/2008). L’imputato invero, pur avendo riferito di aver riscontrato nel S. gli evidenti sintomi di una crisi d’astinenza (benchè non rilevata il giorno precedente da altri sanitari, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale) e pur avendo avuto contezza, all’atto di prescrivere la somministrazione del metadone, delle patologie di natura psichiatrica, da cui il paziente era affetto, riportate nel referto redatto all’atto dell’ingresso in carcere, il giorno precedente, dal dr. M. in sede di visita tossicologica, ebbe del tutto ad omettere di procedere agli accertamenti necessariamente propedeutici, invero ineludibili ai fini della prescrizione di detto farmaco nonchè all’acquisizione di tutte le informazioni indispensabili alla valutazione di compatibilità di una siffatta terapia con altra eventualmente già in atto che le acclarate condizioni patologiche in cui versava il S. avrebbe dovuto far ritenere agevolmente prevedibile ad un medico addetto al SERT, quindi dotato di specifica esperienza e competenza professionale. Nè avrebbero potuto escludersi, in siffatto comportamento omissivo del sanitario, i contestati profili di colpa per imprudenza, negligenza ed imperizia non giovando alla tesi difensiva sostenuta dall’imputato (e fatta propria dalla Corte distrettuale) il fatto che il "diario clinico" del detenuto non contenesse l’annotazione delle terapie praticate dal S. anteriormente alla prescrizione del metadone. Non poteva invero sfuggire, da un lato, il notorio ritardo nell’aggiornamento di detto diario clinico da parte del personale addetto secondo una prassi verosimilmente non ignota al dr. F. quale medico del SERT (da ritenersi presente di frequente nel carcere di (OMISSIS), stante la percentuale notoriamente elevata di detenuti tossicodipendenti) e, dall’altro, l’incontestabile obbligatorietà, scaturente quantomeno da fonte deontologica oltrechè giuridica, di "porsi il problema della compatibilità tra il metadone e farmaci sedativi o comunque impegnativi del sistema nervoso centrale, a prescindere dal contenuto delle annotazioni presenti nel diario clinico" (cfr. sentenza di primo grado), poste le patologie psichiatriche da cui il S. era affetto.
Nè, come del pari del tutto correttamente sottolineato dal ricorrente, le eventuali responsabilità di altri sanitari ai quali avrebbero dovuto risalire omissioni colpose nel disporre con ritardo il trasferimento in ospedale del detenuto, all’insorgere dei primi sintomi della crisi respiratoria – cui accenna la motivazione della sentenza impugnata – avrebbero potuto rivestire effetto "scriminante "rispetto a quella dell’imputato, tuttalpiù dovendosi ritenere la sussistenza di altrettante concause colpose del medesimo evento, atteso il principio sancito dall’art. 41 c.p., comma 1.
Sempre in riferimento all’esclusione del nesso causale, erroneamente affermata dalla Corte distrettuale sul presupposto che la morte del S. non fosse dovuta all’assunzione del solo metadone, ma del "mix" di farmaci somministrati da altri medici ed assunti dal paziente in breve successione temporale, quello stesso giorno, ha del tutto correttamente e condivisibilmente rimarcato il ricorrente che, come accia rato in sede autoptica, la causa della morte veniva riscontrata nella depressione del sistema nervoso centrale e quindi nella grave insufficienza respiratoria, secondaria alla contemporanea assunzione, nella medesima giornata, di metadone, Valium e Nozinan, atteso l’effetto sinergico così venutosi a creare. Orbene non pare possa dubitarsi della sussistenza del nesso eziologico risalente alla imprudente ed imperita prescrizione (e conseguente somministrazione) del metadone, effettuata dall’imputato, peraltro, come è pacificamente accertato, successivamente a quella dei farmaci psichiatrici disposta dal dr. P.. E’ del tutto evidente che, ove il metadone non fosse stato prescritto dal F. (e non somministrato), non avrebbe potuto determinarsi l’effetto sinergico letale, di questo con gli altri farmaci. Il rilievo quindi quantomeno concausale della condotta dell’imputato non avrebbe quindi potuto esser messo in discussione, atteso il principio accolto dall’ordinamento in tema di nesso causale.
La sentenza impugnata deve quindi esser annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce che, in sede di nuovo esame del procedimento, si atterrà a quanto fin qui esposto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.