T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 27-09-2011, n. 746 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che il ricorso sia fondato in quanto: a) la decisione in ordine alla proroga o meno dell’efficacia del permesso di costruire è atto che presuppone l’acclaramento della sussistenza o meno delle circostanze indicate nell’articolo 15 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, così come quella su una variante postula una mera verifica di compatibilità urbanisticoedilizia del progetto, acclaramenti che nel caso di specie difettano; b) le sanzioni per il ritardato o l’omesso pagamento del contributo di costruzione sono indicate nell’articolo 42 e non comprendono la decadenza del titolo né, quindi, il diniego di assentimento della sua proroga o di varianti;

Ritenuto, per quanto precede, che il ricorso vada accolto e gli atti impugnati annullati;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il comune di Ausonia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro mille;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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