Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-12-2011, n. 30235

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il 15 giugno 2001, la REWE ZENTRAL Aktiengesellschaft con sede in Colonia (Repubblica Federale Tedesca) chiese al Tribunale di Latina di accertare che l’uso dell’espressione "Penny Market 2000" quale denominazione sociale, insegna o marchio da parte della s.r.l. Penny Market 2000 s.r.l., per contraddistinguere una catena di negozi di generi alimentari e prodotti affini, costituiva contraffazione di vari marchi registrati dei quali era titolare, tutti contenenti la parola "Penny", da sola o in abbinamento alla parola "Market" o ad altre parole o elementi grafici, e relativi anche a prodotti alimentari o affini, e comunque destinati alla grande distribuzione.

La società contenuta eccepì che aveva modificato la sua denominazione sociale da "Penny Market 2000" a "Denny Market 2000".

Il tribunale respinse la domanda.

2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 12 dicembre 2005, ha confermato le statuizioni di primo grado.

3. Per la cassazione di questa sentenza, che sostiene esserle stata notificata il 27 gennaio 2006, ricorre la REWE ZENTRAL con atto notificato il 28 marzo 2006 al difensore della controparte presso il domicilio eletto in Roma per tre motivi.

4. La società ricorrente, pur affermando nel ricorso che la sentenza impugnata le è stata notificata, ha prodotto delle copie autentiche della sentenza che non comprendono la relazione dell’asserita notifica, e non consentono alla corte di verificare la tempestività del ricorso. In tali fattispecie trova applicazione il principio, enunciato dalle sezioni unite di questa corte, per il quale la previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relazione di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile (Cass. Sez. un. 16 aprile 2009 n. 9005).

Il ricorso è pertanto improcedibile. In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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