Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-12-2011, n. 30230

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.G.E.I. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi poi illustrati da memoria, cui ha resistito l’intimato, avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Bologna aveva confermato la decisione di primo grado, che a sua volta aveva dichiarato a lei addebitabile la separazione dal coniuge P.L.M., e conseguentemente rigettato la domanda diretta ad ottenere l’assegno di mantenimento.

In particolare la G. denunciava:

1) violazione di legge, con riferimento alla mancata ammissione di prova testimoniale per genericità e perchè implicante formulazione di giudizi, statuizione che sarebbe errata per l’omessa pronuncia relativamente all’interrogatorio formale del P. e perchè, trattandosi di prova afferente lo stretto ambito familiare, non avrebbe potuto essere più specifica;

2) vizio di motivazione relativamente al giudizio di inescusabilità dell’abbandono del tetto coniugale, rispetto al quale la Corte a torto non avrebbe tenuto debito conto delle circostanze obiettivamente emerse, deponenti nel senso della non particolare gravita delle condizioni di salute del marito e, viceversa, della gravita delle proprie condizioni, connotate da un forte stato depressivo;

3) violazione di legge, sotto il duplice aspetto che il rigetto della domanda di riconoscimento dell’assegno di mantenimento avrebbe dovuto essere limitato alla parte eccedente l’importo di Euro 1.600,00 – che il P. si era dichiarato disponibile a corrispondere a tale titolo nella fase presidenziale -e che l’esito negativo dell’istanza aveva determinato l’insorgere di uno stato di assoluto bisogno.

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. all’epoca vigente, che imponeva la formulazione del quesito di diritto all’esito dell’illustrazione di ciascun motivo, essendo stato predisposto per i tre motivi un unico quesito, che per di più risulta sganciato dalle censure cui accede e non risulta essere ad esse pertinente.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *