Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell’atto al difensore, restituendo gli atti al P.M. ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, chiedendone l’annullamento per abnormità, attesa l’insussistenza della nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c), dichiarata in base all’errato presupposto dell’omessa notifica al difensore, notifica che invece era stata regolarmente notificata al difensore d’ufficio quale all’epoca risultante, e dell’indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.
Il ricorso è inammissibile.
E’ stato, infatti, ribadito dalle Sezione Unite di questa Corte, con la sentenza n.25957 del 2009 che l’abnormità di un atto può assumere due diversi aspetti, uno di carattere strutturale, conseguente alla non corrispondenza dell’atto al sistema normativo dovuta a difetti che lo rendono non inquadrabile negli schemi del diritto processuale, ed uno di natura funzionale, allorchè, pur corrispondendo in astratto allo schema processuale, l’atto è emesso al di fuori dalle ipotesi e dai casi previsti e consentiti sì da determinare una stasi irreversibile del processo. In entrambi i casi l’efficienza della procedura non può essere ripristinata senza l’immediata rimozione del provvedimento abnorme, che ne giustifica la ricorribilità diretta per cassazione. In particolare è stato ribadito che,in tali casi, il ricorso alla Corte di legittimità è ammissibile solo quando l’incompatibilità funzionale abbia determinato una stasi nel processo,non eliminabile che attraverso un atto di adempimento del P.M. che possa essere censurato per nullità nel corso successivo del procedimento. Sicchè tale situazione diventa, per il P.M., motivo dell’ammissibilità del ricorso per Cassazione.
Altrimenti si ha un provvedimento illegittimo e pertanto impugnabile nei limiti e con gli ordinari rimedi previsti dall’ordinamento.
Nel caso in esame, si rileva che l’ordinanza dichiarativa della nullità della richiesta di rinvio a giudizio costituisce esercizio di un potere che l’ordinamento processuale assegna anche al giudice dell’udienza preliminare ai sensi dell’art. 416 c.p.p., comma 1 e che non si è determina una stasi insuperabile nel procedimento perchè il P.M. può legittimamente reiterare la richiesta.
Sicchè l’atto impugnato è sicuramente illegittimo ma non riveste carattere di abnormità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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