Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
In un procedimento di modifica delle condizioni di separazione, la Corte d’Appello di Bologna, con provvedimento del 3 novembre 2008, accoglieva il reclamo proposto da C.R. nei confronti di O.A., avverso il provvedimento del Tribunale di Parma del 21 giugno 2008, in punto assegno di mantenimento.
Ricorre per cassazione la O..
Resiste con controricorso il C., che pure deposita memoria per l’udienza.
Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza dei quesiti, relativi a violazioni di legge, nonchè delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
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