Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-12-2011, n. 30148 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che la corte d’appello di Venezia – adita da R.G. allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al TAR Lazio nel dicembre 1994 e definito nel 2009 con decreto di perenzione – con il decreto impugnato, fissata la ragionevole durata del giudizio in anni tre, ritenuto violato il relativo termine per anni 11 e mesi 2, ha liquidato, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale la somma di Euro 4.470,00, oltre interessi legali dalla data del decreto, in considerazione della posta in gioco e del carattere "collettivo" del ricorso, con compensazione delle spese del giudizio in ragione della metà;

che contro il decreto parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo con il quale denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto lamentando l’esiguità dell’indennizzo liquidato (Euro 400,00 per anno) e l’inidoneità, ai fini della riduzione, della natura collettiva del giudizio presupposto;

che L’Amministrazione intimata non ha svolto difese;

che parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio;

che il ricorso è fondato alla luce del principio per il quale la proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul "gruppo", come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite (Cass. n. 27610 del 2008) e non consente, in carenza di ulteriori argomenti, un irragionevole discostamento dal parametro della Corte EDU;

che la Corte, cassato il decreto impugnato, può procedere ex art. 384 c.p.c., alla decisione nel merito liquidando l’indennizzo nella misura di Euro 7.000,00, secondo la più recente giurisprudenza di questa Sezione e i criteri di determinazione del danno desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 20 aprile 2010 e del 6 aprile 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi di durata ultradecennale e tenuto conto della durata complessiva del giudizio presupposto di circa 14 anni;

che le spese processuali, nella misura precisata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 7.000,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; per il presente giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; dispone che le spese siano distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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