Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-12-2011, n. 30143 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che la corte d’appello di Roma – adita da D.G.E., in proprio e nella qualità di tutrice di D.G.M.G. allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al giudice del lavoro in data 14.6.1994 e definito in data 24.11.2004 in appello – con il decreto impugnato, fissata la ragionevole durata del giudizio in anni 5, ritenuto violato il relativo termine per anni 4, ha liquidato, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale la somma di Euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla data del decreto, condannando l’Amministrazione convenuta alle spese del giudizio; che per la cassazione di questo decreto parte attrice proposto ricorso, affidato a 2 motivi; non ha svolto attività difensiva l’Amministrazione intimata.

Motivi della decisione

che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio; che con i motivi parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto lamentando a) l’omessa attribuzione del c.d. bonus, b) l’esiguità dell’indennizzo e c) l’omesso computo dell’intera durata del giudizio presupposto;

che le censure sono infondate perchè a1) è escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie consentano di riconoscere una somma ulteriore arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e asseritamente dovuta in considerazione dell’oggetto della controversia (Sez. 1, Sentenza n. 9411 del 21/04/2006);

a2) la somma liquidata non si discosta irragionevolmente da quella che questa Corte liquida ex art. 384 c.p.c. in casi analoghi (cfr.

Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009);

a3) la Corte europea – nei precedenti Martinetti e Cavazzuti c. Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5 giugno 2007 e Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009 – ha osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla Legge Italiana n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che il citato metodo di calcolo previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, non è in sè decisivo, purchè i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi simili (Sez. 1, Ordinanza n. 478 del 11/01/2011); che il ricorso va pertanto rigettato;

che nulla va disposto in ordine alle spese per l’assenza di attività difensiva dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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