Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-07-2011) 09-09-2011, n. 33462

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.A., ricorre, a mezzo del suo difensore, in cassazione avverso l’ordinanza, in data 11.04.2011, del Tribunale di Catania – sezione riesame – di conferma dell’ordinanza custodiale in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale dello stesso capoluogo il 25.03.2011 in ordine al delitto di evasione dagli arresti domiciliari a lui applicati per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Si denuncia vizio di motivazione adducendosi che il Tribunale del riesame altro non fa che ripetere in maniera assai succinta, l’esposizione dei fatti già assunta dal GIP, ricalcando per relationem le motivazioni già esposte.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, ex art. 606 c.p.p., comma 3, perchè proposto per motivi manifestamente infondati e, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), perchè i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata, essendosi fatto ricorso a formule di stile.

Contrariamente a quanto evidenziato dal ricorrente nel caso di specie la Corte d’Appello nel riportarsi all’impianto motivazionale della ordinanza cautelare impugnata, ha analizzato, sia pure sinteticamente, le doglianze rappresentate dal ricorrente non solo con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi ma anche alle ritenute esigenze cautelari.

E il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. ex plurimis Cass. 5, 21 aprile 1999, Macis, RV 213812; Cass. 6, 1 dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, RV 197180;

Cass. 4, 1 aprile 2004, Distante, RV 228586).

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

La Corte dispone inoltre che copia di presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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