Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-04-2011) 09-09-2011, n. 33499 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 7.10.2010 il Tribunale di Milano, costituito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento emesso il 22.9.2010 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con il quale applicava la misura cautelare della custodia in carcere a M.A., in ordine al reato di concorso in usura aggravata anche ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, così riqualificata l’originaria contestazione del reato di cui all’art. 110, 648-bis cod. pen..

Premetteva il tribunale che al M. era già stata applicata pochi mesi prima la misura cautelare custodiate, confermata in sede di riesame, in ordine alla partecipazione al sodalizio mafioso facente capo alla famiglia V. ed in relazione al reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinques e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 essendo emerso che lo stesso, architetto impegnato nel campo immobiliare, aveva contribuito al rafforzamento economico del sodalizio. Nell’ambito del predetto procedimento a numerosi coindagati del M. erano stati contestati reati di usura aggravata, attività alla quale era stabilmente dedito il sodalizio mafioso dei V.. All’esito delle ulteriori indagini e dell’esame delle persone offese erano emersi elementi nuovi e più precisi in ordine al carattere usurario dei prestiti operati dagli associati ed alle modalità dell’esecuzione del patto usurario, come per la vicenda di cui era stato vittima il S. che aveva ricevuto danaro dai V. e, quindi, era stato indotto dal M. e da C.R. a dare in garanzia un immobile di proprietà della madre, stipulando un preliminare di vendita in favore della società Anamel Immobiliare s.r.l. di cui l’indagato era socio unitamente a V.F. ed al C..

Ad avviso del tribunale, a carico del M., intraneo al sodalizio mafioso, sussistevano gravi indizi in ordine al concorso nel reato di usura aggravata in danno del S., nonchè, in ordine all’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

Riteneva, pertanto, il tribunale del tutto infondate le argomentazioni difensive volte a sostenere che il S. non era credibile, trattandosi di soggetto pregiudicato, ed che il reato neppure poteva dirsi perfezionato, atteso che il contratto preliminare aveva ad oggetto un bene di proprietà della madre del S..

Infine, il tribunale rigettava la richiesta della difesa di procedere all’ascolto della registrazione della conversazione del 21.1.2009 n. 2820 al fine di verificare che il contenuto della stessa presentava difformità rispetto al testo riassuntivo del cd. brogliaccio.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il M., tramite il difensore di fiducia.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., con riferimento al reato di usura.

In tutte le conversazioni intercettate in cui il S. si riferisce alla vicenda del proprio debito non fa alcun riferimento al M. che, pertanto, deve ritenersi del tutto estraneo alla creazione del rapporto di prestito-debito.

Frutto di travisamento dei fatti e di mere supposizioni è la valutazione operata dal tribunale in ordine alla funzione che avrebbe avuto il contratto preliminare di vendita sottoscritto dalla vittima, che, peraltro, non era stato acquisito agli atti; pertanto, restava indimostrato. Il corrispettivo indicato della futura vendita, così come puramente assertiva restava la tesi del reale valore di gran lunga superiore del bene.

La circostanza che il preliminare avesse ad oggetto un immobile di proprietà della madre del S. rendeva del tutto inidoneo tale contratto ad assolvere la funzione di garanzia per l’obbligazione usuraria.

Illogica e contraddittoria è ad avviso del ricorrente la motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi sotto il profilo della consapevolezza dell’indagato di partecipare ad una pattuizione usuraria. Sotto tale profilo vi sarebbe contraddizione tra l’affermazione del S. di aver reso edotti i presenti al momento del preliminare della circostanza che l’immobile era di proprietà della madre ed il fatto che nella conversazione del 21.1.2009 tale circostanza viene riferita dal C. al M..

Afferma, quindi che il contenuto integrale della telefonata intercettata, che costituisce la vera fonte di prova, sconfessa le dichiarazioni del S. e si pone in contrasto con le deduzioni accusatorie.

2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 309 cod. proc. pen., avuto riguardo al mancato esame da parte del tribunale della registrazione della conversazione del 26.1.2009 (rectius 21.1.2009) prodotta dalla difesa.

2.3. Con memoria difensiva, in data 7.4.2011, il ricorrente ha prodotto, a conforto delle censure mosse con il ricorso: stralcio del verbale delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal coindagato V.F.; copia del preliminare di vendita dell’immobile del S. del 26.10.2007; trascrizione dell’intercettazione telefonica del 21.1.2009.

Motivi della decisione

Deve rilevarsi, In primo luogo, che la memoria difensiva e gli atti allegati che ne costituiscono l’oggetto non hanno riguardo a documenti (fatto salvo il preliminare di vendita), bensì, ad atti nuovi entrati nel procedimento successivamente alla decisione del tribunale del riesame oggetto del ricorso in esame, come del resto afferma nella stessa memoria. La facoltà di enunciare "motivi nuovi" in sede di legittimità ai sensi dell’art. 311 c.p.p., comma 4 deve esercitarsi nei limiti della situazione di fatto presa in esame dal giudice a quo, essendo diversa la nozione di "motivi nuovi" da quella di "fatti nuovi", che non possono mai essere dedotti per la prima volta in cassazione (Sez. 6, n. 2797, 04/07/1995, Lo Castro, rv.

202639).

Pertanto, è preclusa la introduzione e valutazione in sede di ricorso di detti atti che potranno formare oggetto di istanza ex art. 299 cod. proc. pen. e di eventuale successivo appello ai sensi dell’art. 310 codice di rito.

Fatta tale premessa, il motivo di ricorso relativo all’omesso esame da parte del tribunale della registrazione della conversazione prodotta dalla difesa non è fondato, atteso che – tenuto conto anche della natura propria del giudizio di riesame, come evidenziato anche nell’ordinanza impugnata – è onere della difesa prospettare al tribunale del riesame in maniera specifica eventuali difformità del testo e la loro rilevanza, ponendo il giudice in condizione di valutarne la rilevanza, cosa che non è accaduta nella specie.

Invero, la conversazione oggetto della contestazione rappresenta solo uno dei plurimi elementi posti a fondamento del quadro indiziario ed il ricorrente non ha dato conto della decisività della stessa e della lamentate difformità tra la registrazione ed il testo del cd. brogliaccio che certamente non appare ictu oculi.

Nel provvedimento impugnato la gravita degli indizi di colpevolezza viene desunta da una pluralità di elementi di fatto: dalle conversazioni intercettate nelle quali il S. esplicita la vicenda con diversi interlocutori ed, in specie, indica che gli iniziali 110.000 Euro erano diventati dopo un anno e mezzo 190.000, nonchè, la circostanza che era stato aggredito e percosso dal V. alla presenza del C.; dalla conferma a quanto emerso dalle intercettazioni tratta dalle dichiarazioni del S. e del teste D.F.. Inoltre, ulteriori circostanze di fatto confortavano le dichiarazioni di questi ultimi: in ordine al preliminare di vendita dell’immobile risultava che lo stesso era stato stipulato alla presenza del V., del C. e del M.; che quest’ultimo lo aveva redatto; che il prezzo era di 110.000 Euro e che nello stesso giorno erano stati consegnati, in presenza dell’indagato, al S. degli assegni circolari allo stesso intestati del valore corrispondente che era stato costretto a girare ed a restituire.

Lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato, quindi, su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravita, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di M.A. in ordine ai fatti contestati.

La motivazione dell’ordinanza Impugnata supera, pertanto, il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 codice di rito per l’emissione del provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’Intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito; così che è preclusa in questa sede una rilettura o una valutazione alternativa in senso più favorevole alle tesi prospettate dal ricorrente in parte non ancorate alle emergenze processuali.

In conclusione, risultando infondato, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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