Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-07-2011) 12-09-2011, n. 33809

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 10 dicembre 2010 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, rigettava l’istanza proposta, a mente dell’art. 309 c.p.p., da C.R.G. avverso la misura cautelare in carcere in suo danno disposta dal GIP del medesimo Tribunale, il precedente 9 novembre, in relazione al reato di detenzione illegale delle armi utilizzate per l’omicidio di D.B., in particolare un fucile, una calibro 45 ed una calibro 7,65, con l’aggravante di aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. e comunque per agevolare il clan mafioso operante in Altamura.

1.2 A sostegno della decisione il Tribunale, confermando analoga valutazione del giudice di prime cure, richiamava gli esiti di intercettazioni ambientali, le dichiarazioni rese da A. B., collaboratore di giustizia, gli esiti dell’ispezione cadaverica di D.B. e gli accertamenti di P.G. effettuati sui luoghi ove è stato consumato l’omicidio per cui è causa, esiti processuali che consentivano al tribunale di ricostruire fatti e vicende di causa come da seguente sintesi.

Il 6 settembre 2010, in seguito a ricerche avviate per la sua denunciata scomparsa da parte della moglie, nelle campagne dell’agro di Altamura i CC. rinvenivano il cadavere di D.B., esponente di spicco della malavita murgiana. Sul luogo del delitto gli inquirenti trovavano 34 bossoli, di cui 27 cal. 7.65, 5 cal. 45 e 2 cartucce cal. 12; due proiettili di pistola revolver venivano altresì estratti dal cadavere del D. in sede di esame autoptico.

Il grave fatto di sangue veniva immediatamente collocato dagli inquirenti nel contesto di altri gravi episodi delittuosi verificatisi nel territorio altamurano dal 2006, episodi che avevano coinvolto la stessa vittima dell’omicidio, la sua famiglia, il clan dei Palermiti ed altri esponenti della malavita locale, tra cui L.G., inquisito perchè appartenete ad una associazione di stampo mafioso dedita al traffico di stupefacenti.

Per iniziativa degli inquirenti venivano pertanto sottoposti ad intercettazione ambientale e telefonica il figlio di L. G., M. e tale P.F., intercettazioni telefoniche che consentivano immediatamente di accertare la fuga in una località del leccese dei due immediatamente dopo l’omicidio del D. per timore di ritorsioni, località tenuta nascosta anche ai parenti più stretti, ma dove i due venivano raggiunti dalle rispettive fidanzate e da A.B.. Qui gli inquirenti promuovevano ed eseguivano importanti intercettazioni ambientali captando i conversari del L., del P. e dell’ A., in seguito ai quali si procedeva all’arresto dei tre. Subito dopo l’ A. dichiarava di voler collaborare con la giustizia, provvedendo a descrivere le varie fasi dell’omicidio D., come apprese nel corso del soggiorno leccese dal L. e dal P. ed accusando l’attuale ricorrente di aver nascosto presso il suo deposito di gomme automobilistiche due delle armi utilizzate per l’omicidio, un fucile ed una mitraglietta che il collaborante aveva potuto vedere, avvolte in un pantalone e chiuse con dello scotch.

Sulla base delle accuse del collaboratore di giustizia, ritenute spontanee ed intrinsecamente attendibili, oltre che adeguatamente riscontrate dalle intercettazioni ambientali eseguite presso il rifugio leccese di coloro che sono stati accusati dell’esecuzione materiale dell’omicidio, il GIP emetteva l’ordinanza cautelare per cui è causa, invano impugnata davanti al tribunale del riesame.

2. Ricorre per l’annullamento dell’impugnata ordinanza l’indagato, assistito dal difensore di fiducia, il quale denuncia violazione dell’art. 273 c.p.p., comma 1-bis e art. 292 c.p.p., lett. c-bis, inosservanza dell’art. 125 c.p.p., comma 3 e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e circa la ricorrenza nella fattispecie dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.

Denuncia in particolare la difesa ricorrente che:

– a carico dell’indagato il Tribunale ha valorizzato soprattutto le dichiarazioni rese da A.B., indagato in procedimento connesso, senza però indicare alcun riscontro individualizzante;

– l’interpretazione data dai giudicanti di alcuni passi delle intercettazioni ambientali (partitamene indicate in ricorso) eseguite nel rifugio leccese presso cui erano riparati il P. ed il L., passi riferibili all’indagato, hanno significato equivoco e non indicano con precisione la condotta contestatagli;

– mai i due conversanti fanno riferimento all’indagato come detentore delle armi, anzi dalle frasi dette può desumersi che le armi erano detenute dai conversanti ("u pomp"- riferito al fucile a pompa – lo tenevamo noi");

– i due inoltre temono che C. abbia detto qualcosa al fratello della vittima, condotta questa che contrasta con la detenzione da parte sua delle armi utilizzate per l’omicidio;

– il Tribunale ha ignorate le argomentazioni difensive volte a dimostrare l’assenza di indizi di colpevolezza a carico dell’indagato;

– l’ A. ha dichiarato che l’indagato ha custodito solo due armi, mentre nel capo di imputazione gli viene rimproverato di averne detenute tre e nell’omicidio ne sono state utilizzate quattro;

– il Tribunale ha omesso di considerare le argomentazioni difensive in ordine alla contraddittorietà delle dichiarazioni del collaborante quanto al tempo in cui si decise l’omicidio e quello in cui insorse la necessità di procurarsi le armi;

– da dette dichiarazioni si deduce che l’omicidio era programmato da tempo e che la decisione ultima fu presa poco prima dell’esecuzione, di guisa che non si comprende la logicità di una detenzione della armi protrattasi per mesi e per di più in locali non già del C., semplice dipendente dei proprietari del deposito ove le armi stesse sarebbero state custodite;

– nulla ha detto il tribunale su tale decisiva circostanza;

– la collaborazione dell’ A. non è stata affatto spontanea ed è lo stesso collaborante che lo dice allorchè dichiara che ha accettato le proposte che gli erano state fatte in tal senso;

– non solo; l’ A. pur trovato nel rifugio leccese con L. e P., non risulta incriminato dell’omicidio, ma di un reato connesso (arrt. 73 e 74, L. stup.) nonostante sia stato intercettato allorchè pronuncia la frase "a noi sta pure l’omicidio";

– tutto ciò esclude la spontaneità delle dichiarazioni;

– quanto poi all’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, il Tribunale utilizza le espressioni contenute nelle disposizioni normative richiamate senza dar conto della loro sostanza;

– l’aggravante in parola, astrattamente compresibile per l’omicidio, non è invece ipotizzabile per la sola detenzione di armi;

– il tribunale inoltre evoca non meglio specificati sodalizi, indicando infine, come sodalizio destinatario dell’agevolazione posta in essere dall’indagato, il sodalizio D., vittima della condotta medesima.

3. Nelle more del presente giudizio il GIP del Tribunale di Bari, in data 3 giugno 2011, ha provveduto alla revoca dell’ordinanza cautelare impugnata, di guisa che l’impugnazione come innanzi proposta ha perso ogni interesse processuale concreto.

4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *