Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-07-2011) 12-09-2011, n. 33798

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 309 cod. proc. pen., dalla richiesta di riesame proposta dall’indagato I.A., classe ’50, ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che in data 9 giugno 2010 aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione di stampo mafioso, con il ruolo di reggente della cosca Buda-Imerti di Fiumara di Muro (capo D), e di turbativa d’asta e di estorsioni, commesse nel 2005 nel 2007 (capo Q).

1.1. In relazione al reato associativo, si richiamavano (tra le altre) le conversazioni intercettate (del 4 dicembre 2006, del 2 ottobre 2007, del 15 dicembre 2006, del 18 maggio 2007, del 9 giugno 2007, del giorno 11 marzo 2007 (nella quale si riferiva di un incontro del ricorrente con B.P., proprio al fine di regolare gli equilibri mafiosi dell’area).

Con specifico riferimento al ruolo di I.A. nell’associazione per delinquere s’osservava quindi che assumevano particolare rilievo le conversazioni del 18 novembre 2005, alle ore 19.11 e alle ore 18.35; del 4 dicembre 2006 alle ore 9.57; del 6 febbraio 2007, alle ore 16.35; del 18 maggio 2007, alle ore 15.25; la circostanza che il ricorrente aveva preso parte il 27 gennaio 2000 e il 29 maggio 2006 a veri e propri summit mafiosi con esponenti della cosca; le conversazioni riferite alle ingerenze nelle aste che interessavano B.D., dalle quali risultava che questo si impegnava a consegnare e aveva consegnato denaro in contanti a Bu.Pa. e al ricorrente in cambio del loro intervento per l’allontanamento di altri concorrenti.

In relazione ai reati al capo Q), riepilogati i dati relativi alle due aste, l’ultima delle quali si concludeva con l’aggiudicazione al B. dei cinque appartamenti già a lui assegnati nella precedente e quindi retrocessi per il mancato pagamento del saldo nei termini, si evidenziavano le conversazioni intrattenute da e con B.D. il 23 maggio 2007 con Br.Gr., il 9 giugno 2007, il 19 giugno 2007 tra Bu.Pa. e B., dalla quale emergeva l’interessamento, anche economico, di I. A. nell’affare, del 22, 28 e 29 giugno 2007, del 15 settembre 2007. 2. Ha proposto ricorso l’indagato personalmente chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.

2.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione, con ruolo dirigenziale, all’associazione camorristica descritta nel capo D).

Deduce, in linea generale, che nessuno dei dialoghi intercettati consentiva (a) di individuare la persona chiamata " N." nel ricorrente nè (b) di ritenere che i conversanti stessero inequivocabilmente discutendo di vicende di natura illecita e che il ricorrente era coinvolto, con il ruolo attribuitogli, nell’associazione di stampo mafioso.

In particolare, era quindi anzitutto priva di base probatoria l’attribuzione di tale ruolo a far data dall’arresto di I. A. cl. (OMISSIS), ovverosia dal 1993, le conversazioni intercettate partendo esclusivamente dall’anno 2005; poichè non vi era traccia di una precedente adesione del ricorrente al sodalizio come mero partecipe, era inoltre manifestamente illogica la presunzione che fosse entrato direttamente a dirigere lo stesso; il richiamo a precedente condanne per associazione mafiosa ed estorsione era quindi evidentemente frutto di chiaro errore percettivo, giacchè il ricorrente era assolutamente incensurato e lo stesso Tribunale aveva riconosciuto che era stato assolto con formula ampiamente liberatoria nei processi (OMISSIS), intentati a suo carico.

Quanto alle conversazioni richiamate: quella del 4 dicembre 2006 non portava elementi concludenti a carico del ricorrente, anzitutto perchè non era indicata la ragione per la quale il " N." sarebbe stato da identificare con lui, quindi perchè nel corso di detta conversazione venivano operate critiche al comportamento tenuto da Nino che non svelavano in alcun modo una sua cointeressenza al sodalizio mafioso, e, anzi, militavano in senso opposto; la conversazione del 2 ottobre 2007 si riferiva al locale di ‘ndrangheta "chiuso in buon ordine", anche in questo caso, perciò, il discorso era addirittura in contrasto con l’ipotesi di una perdurante attività dell’organismo delittuoso e del coordinamento e direzione attribuita al ricorrente; la conversazione 15 dicembre 2006 lasciava trapelare la sola esistenza di una "raccomandazione" fatta dal ricorrente per questioni burocratiche, evocando rapporti amicali; la conversazione 18 maggio 2007 si riferiva ancora una volta ad un " N." non meglio identificato, nonchè alla circostanza, del tutto priva di significato, che quel N. si fosse accompagnato ad una persona piuttosto che ad un’altra in occasione di un funerale, e al comportamento tenuto nei confronti di C.A., che solo lo sforzo di immaginazione, carente di elementi fattuali, del Tribunale era riuscito a ricondurre a un contesto di contrasti per il ruolo di leadership all’interno del sodalizio; la conversazione 18 maggio del 1007 si riferiva ad un terzo che avrebbe dovuto, secondo gli auspici dei conversanti, assume un ruolo di direzione del sodalizio, ma non era in alcun modo spiegato perchè si era ritenuto che si stesse parlando del ricorrente; si riferiva ad un’autostrada che solo congetturalmente era stata ritenuta collegata ad un’azione intimidatoria; si riferiva ad una vicenda di un autolavaggio e a tale " N.", senza che fosse possibile comprendere perchè se ne inferiva la conduzione di un sodalizio mafioso.

2.2. Con il secondo motivo si svolgono analoghe censure in ordine all’affermata intraneità del ricorrente al sodalizio mafioso.

Il Tribunale aveva richiamato in modo assolutamente lapidario le conversazioni dalle quali si era tratta la dimostrazione della intraneità del ricorrente al sodalizio, senza neppure indicare il contenuto di detti colloqui; aveva fatto riferimento alla partecipazione a due summit mafiosi, senza spiegare in forza di quali elementi era stato possibile affermare che si trattava effettivamente di incontri di natura illecita; aveva illogicamente fatto riferimento alla conversazione del 18 novembre 2005, nella quale si parlava di un antecedente guerra di mafia nella quale il ricorrente sarebbe stato "sotto il letto", che aveva proprio per tale contenuto, valenza opposta a quella attribuitagli; aveva richiamato il 2 ottobre 2007, nel corso della quale si sarebbe discusso di cariche di ‘ndrangheta nel comprensorio Fiumara, ma dalla quale non emergeva alcun riferimento al ricorrente; aveva inoltre valorizzato le altre conversazioni, legati all’ulteriore contestazione mossa al ricorrente, ma sarà la sostanza limitato a trasporre acriticamente il materiale indiziario senza spiegarne la valenza effettiva e arbitrariamente sovrapponendo i rapporti economici intrattenuti dal ricorrente con B.D. con eventuali attività di condizionamento dell’asta alla quale l’interessato, attraverso il presunto, ma ancora indimostrato, ruolo di capo del locale di ‘ndrangheta del ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo denunzia violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati continuati di turbata libertà negli incanti e di estorsione (capo Q).

Si deduce a in particolare: che i giudici del riesame avevano pedissequamente trasposto gli elementi evidenziati dalla polizia giudiziaria, ma da essi non emergeva una concreta attività di condizionamento dei concorrenti ad opera del ricorrente; non riguardava lo specifico fatto in esame il riferimento agli aspetti, di carattere marginale, concernenti i rapporti economici intrattenuti con il B.; le conversazioni intercettate riportate nell’ordinanza impugnata potevano tutt’al più dimostrare la sussistenza di un comune interesse economico, ma non la partecipazione del ricorrente al condizionamento dell’asta. Dalle stesse conversazioni riportate, per altro, emergeva che alla domanda del B. sul fatto che il ricorrente sarebbe stato presente all’aggiudicazione il B. aveva decisamente negato che ciò sarebbe avvenuto; emergeva inoltre che i rapporti di quello con il ricorrente si erano interrotti in epoca precedente rispetto all’aggiudicazione; tali aspetti erano stati puntualmente evidenziati nella memoria difensiva, ma il Tribunale aveva omesso di rispondere.

L’assunto conclusivo del provvedimento impugnato dimostrava infine la totale congetturalità e illogicità del ragionamento seguito (si diceva che l’indagato avrebbe approfittato dello stato di soggezione in cui si svolgevano le aste istigando il B. e la cosca a fare piazza pulita di possibili aspiranti acquirenti); così da un lato facendosi riferimento ad un concorso non materiale ma piuttosto psicologico; dall’altro omettendosi ogni dimostrazione sia in ordine alla conoscenza di concorrenti in genere di quelli allontanati in particolare, e addirittura della data di svolgimento e delle altre modalità dell’asta (come testualmente emergeva dai colloqui intercettati citati dal provvedimento), sia in ordine alla effettiva realizzazione di una condotta di incitamento ovvero di intimidazione.

Dalla mera intenzione di avvicinare i soggetti presuntivamente intenzionati a presentarsi come concorrenti, F. e B., si era dedotto, con ragionamento inferenziale assolutalmente carente, che l’avvicinamento stato realizzato e nessuna considerazione era stata rivolta invece a plausibili spiegazioni alternative, quali quella che i due soggetti citati si fossero volontariamente astenuti dal partecipare all’asta.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare nel complesso infondato, molte censure risultando addirittura al limite dell’ammissibilità. 2. Nella motivazione del provvedimento impugnato si afferma che gravi indizi della perdurante esistenza e attività del sodalizio mafioso e del ruolo apicale in esso tenuto da I.A., cl. (OMISSIS), emergevano dal contenuto di numerosissime conversazioni, intrattenute in parte tra terzi e in parte con o alla presenza del ricorrente.

E si richiamano, tra le altre, le conversazioni intercettate:

– il 18 novembre 2005, alle ore 19.11, ritenuta particolarmente significativa perchè in essa si rinnovavano le lagnanze dei fratelli Bu. verso il ricorrente, alla cui base era sempre la rivendicazione della sua mancata esposizione durante la guerra di mafia, e alle ore 18.35;

– il 4 dicembre 2006, tra terzi, nella quale si criticava ancora il comportamento e il carisma criminale di " N.", che era sicuramente da identificare, in base al complessivo contesto, alle altre conversazioni aventi il medesimo contenuto e ai riferimenti fatti, nel ricorrente;

– il 15 dicembre 2006, nel corso della quale B. raccontava di una persona che era riuscito ad ottenere il pagamento di alcuni lavori grazie all’intercessione di Bu.Pa. e di I. A.;

– il giorno 11 marzo 2007, nella quale si riferiva di un incontro del ricorrente con B.P., al fine di regolare gli equilibri mafiosi dell’area;

– il 18 maggio 2007, tra Bu.Pa. e C.A., nel corso della quale gli interlocutori commentavano negativamente sia l’atteggiamento mantenuto dal ricorrente nei confronti del secondo, zio del primo e secondo i giudici del merito ampiamente inserito, anche lui, nel locale tessuto mafioso, sia lo scarso controllo territoriale esercitato dal ricorrente, citandosi gli episodi di un camion impegnato in lavori autostradali al quale non era stato chiesto il pagamento di tangente, e l’apertura di un lavaggio automatico, per il quale si era reso necessario l’intervento di P.D. perchè " N." non aveva provveduto a imporre i pagamenti; evocandosi nel complesso la figura di I. A. come lo "zio N." che non si dava abbastanza da fare;

– il 9 giugno 2007, nella quale, riprendendosi un discorso già fatto anche il 13 marzo 2007, si faceva riferimento alla recente scarcerazione di B.P.; si parlava di richieste estorsive effettuate a suo nome (confermate dall’imprenditore citato, che in sede di esame testimoniale aveva riferito di aver trovato l’effige di una "mano nera", tradizionale forma d’intimidazione simbolica in uso alla ‘ndrangheta); si diceva espressamente che " I.N. è sempre buono";

– il 2 ottobre 2007, nel corso della quale Bu.Pa. parlava dell’organizzazione della cosca e delle affiliazioni, aggiungendo che, in quel momento, il "locale" di ‘ndrangheta di Fiumara era stato chiuso "in buon ordine", e mostrava quindi interesse alle acquisizione di lavori comunali, cui faceva da riscontro il contenuto, vertente su la concessione di lavori, di una conversazione intercorsa il 15 marzo 2007 tra B.D. e G. B.I..

Si ricorda quindi che confermavano la individuazione e il ruolo del ricorrente, la circostanza che aveva preso parte il 27 gennaio 2000 e il 29 maggio 2006 a veri e propri summit mafiosi con esponenti della cosca e il contenuto delle conversazioni riferite alle ingerenze nelle aste che interessavano B.D., dalle quali risultava che questo si impegnava a consegnare e aveva consegnato denaro in contanti a Bu.Pa. e al ricorrente in cambio del loro intervento per l’allontanamento di altri concorrenti.

In relazione a tali fatti, si evidenziano quindi in particolare, e tra l’altro, le conversazioni intrattenute da e con B. D.:

– il 23 maggio 2007, nella quale si parlava dello svolgimento senza pubblicità di precedenti aste e della necessità invece, mutate le prassi, di mantenere le future, a Villa, "sotto controllo";

– il 9 giugno 2007, concernente tale F.D., intenzionato a partecipare all’asta, che il B. intendeva dissuadere;

– il 19 giugno 2007, tra Bu.Pa. e B., dalla quale emergevano l’interessamento, anche economico, nell’acquisizione degli immobili, con P., di I.A., nei cui confronti il B. s’era impegnato a versare denaro in contante; la volontà di limitare l’affare alla "gente del locale di Villa"; la promessa di un "intervento", la mattina della gara, su eventuali altri concorrenti; gli inviti dissuasivi già rivolti a tale Be.Pa. e al F.;

– il 22.6.2007, allorquando era stato osservato dagli investigatori l’arrivo presso l’abitazione del B. di Bu.Pa. e I.A., dalla quale emergeva che l’incontro era stato organizzato per chiarire i termini del guadagno da assegnare a I., Bu. e P. in anticipo rispetto alla vendita degli appartamenti; che B. spiegava (ad I.A.) l’affare, l’aiuto chiesto al Bu., i termini dei problemi da lui incontrati e risolti, anche grazie all’intervento di tale avvocato Castellani, per la liberazione dalle ipoteche e per i finanziamenti;

che I. affermava di avere appena visionato la zona e che il valore era inestimabile; che, allorchè Bu. lo invitava a fare al B. la sua proposta, I. diceva che intendeva venirgli incontro, e scriveva qualcosa; che B. assicurava la sua puntualità, ringraziava e ribadiva che entro il 15 avrebbero avuto il denaro);

– il 28 giugno 2007, da cui emergeva che B. aveva versato al Bu. una prima parte del compenso pattuito, sul quale pareva avere avuto uno "sconto", riservando al giorno successivo il residuo;

– il 29 giugno 2007, tra Bu. e B., dalle quali emergeva che il compenso era stato effettivamente versato, il B. mostrandosi compiaciuto della sua puntualità;

– il 15 settembre 2007, tra B. e Bu., nella quale si evidenziava la necessità di avere l’indirizzo dell’avvocato Barbaro, che si era presentato alla gara del 3 luglio e rinviata, per dissuaderlo dal tornare (nonostante A.C. avesse assicurato che era stato già messo tutto a posto) e dalla quale risultava che B. aveva consegnato al Bu. altro denaro, e i due parlavano anche di altri lavori.

3. A fronte della motivazione del Tribunale, largamente esaustiva seppure per alcuni aspetti disorganica per l’eccesso di puntigliosità ricostruttiva, le doglianze sono per lo più generiche (ipotetiche, aspecifiche o che non tengono conto delle risposte già date) e ripetitive di censure squisitamente di merito, pretendendo di sottoporre a questa Corte una dissonante lettura degli elementi evidenziati, per altro inopinatamente frazionandoli: con il risultato di perdere di vista il valore aggiunto – debitamente segnalato dal provvedimento impugnato – che deriva dal coordinamento dei colloqui intercettati anche in punto di sicura identificazione del ricorrente nel " N." o "zio N." più volte nominato.

Può solo aggiungersi, in particolare, che:

– le censure sulla identificazione del ricorrente nel " N." nominato, e alcune volte (nei colloqui citati a proposito del capo Q) presente nelle conversazioni, sono del tutto generiche e non tengono conto dei rapporti emergenti nelle e tra le vari conversazioni – di parentela, affari, comunanza di contenuti – segnalati dai giudici di merito; nè dicono a quale altro e diverso soggetto della famiglia potrebbero egualmente attribuirsi tutti i citati confluenti riferimenti;

– la doglianza con la quale si sostiene, da un lato, che non v’era prova di partecipazione antecedente al 2005 e, dall’altro, che non poteva presumersi che il ricorrente fosse entrato a far parte del sodalizio direttamente come capo, è intrinsecamente contraddittoria:

proprio l’evidente ruolo apicale a far data quantomeno dall’inizio del 2005 di I.N. cl. (OMISSIS), segnalato dal Tribunale sulla base di ampi stralci delle numerose conversazioni su tale argomento, plausibilmente risultando considerato come gravemente indiziario di una sua risalente affiliazione;

– la doglianza con la quale si assume, più specificamente, che nulla consentiva di far risalire la partecipazione con ruolo apicale ad epoca successiva e prossima l’arresto dell’omonimo I.A., cl. (OMISSIS), detto " n.f.", può invece, allo stato, considerarsi infondata, nonostante l’ondivaga motivazione sul punto del provvedimento impugnato ciò che soprattutto rileva è la circostanza che molte delle conversazioni riportate si riferivano appunto, o raccontavano, storie criminali pregresse del gruppo e del I.N. successore di " N.F.", identificato con il ricorrente; nè può dimenticarsi che la fluidità della contestazione connaturata alla fase delle indagini rende evidente il senso di mera approssimazione delle indicazioni temporali riportate in motivazione;

– le osservazioni sulle incongruità dei riferimenti ai precedenti penali specifici del ricorrente (in tesi inesistenti), non sono rilevanti, giacchè detti precedenti non incidono nel discorso sulla gravita indiziaria, ma vengono in considerazione in tema di esigenze cautelari: punto non oggetto di specifica censura;

– i tentativi di confutare il significato attribuito alle singole conversazioni impingono completamente il merito; sono generici perchè, come detto, omettono di considerare i segnalati collegamenti esplicativi tra le conversazioni; e sono palesemente infondati laddove non considerano che solo a un sodale è rimproverabile la scarsa partecipazione, o la codardia, e solo a un capo un carente "impegno" e lo scarso polso nel comandare;

– generiche sono pure le deduzioni sulla non comprovata natura mafiosa dei summit cui asseritamente avrebbe partecipato il ricorrente; e si riferiscono per altro a dato per nulla considerato come decisivo;

– non fondate per un verso, generiche e di merito per l’altro, sono infine le deduzioni relative al capo Q): le osservazioni sulla possibile lettura in termini affatto leciti dell’interessamento nell’affare delle aste dell’ I. sono ipotetiche e non tengono conto degli specifici argomenti spesi nel provvedimento impugnato a proposito della evidente esistenza di una pesante incidenza di condizionamenti esterni sulle aste e della richiesta di aiuto rivolta dal B. al gruppo Buda – Imerti per mantenere sotto controllo la partecipazioni alle gare del 2007, largamente corroborati dai colloqui riportati e dal logico collegamento che tra di essi è stato tracciato dai giudici del merito, evidenziando tra l’altro il tenore obiettivamente significativo e non specificamente confutato dell’intercettazione in occasione dell’incontro tra B., Bu. e il ricorrente in data 22 giugno 2007 e dell’inequivoco comportamento tenuto, nell’occasione, dell’ I.; mentre nessuna doglianza è rivolta alla contestazione relativa ai fatti pregressi.

4. In conclusione, il ricorso va nell’insieme rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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