Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La Corte di Appello di Trieste, con la sentenza Indicata in epigrafe, in parziale riforma di quella emessa dal GUP presso il Tribunale di Tolmezzo in data 3 luglio 2007, impugnata da C. M., dato atto della intervenuta rinuncia dell’imputato e del suo difensore a tutti i motivi di appello diversi da quello relativo al trattamento sanzionatorio, riduceva ad anni uno di reclusione la pena inflitta al suddetto, siccome colpevole del reato di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il C., personalmente, deducendone l’illegittimità per violazione di legge, sostanzialmente riproponendo le medesime prospettazioni difensive svolte nei motivi di appello: insussistenza del reato contestato, in quanto al momento della sua asserita commissione (20 luglio 2005), esso ricorrente non era sottoposto a misura di prevenzione, trovandosi In regime di espiazione di pena definitiva, in quanto sottoposto a libertà controllata, ed essendo la misura di prevenzione, per legge, incompatibile con l’espiazione pena.
Motivi della decisione
1. La proposta impugnazione è inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, perchè basata su motivi manifestamente infondati.
Al riguardo occorre considerare, Infatti, che avendo l’appellante rinunciato a tutti i motivi di gravame proposti, salvo quello relativo all’entità della pena, i giudici di appello, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non erano tenuti a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause previste dall’art. 129 c.p.p., In quanto a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati – che nello specifico, come già precisato, riguardavano soltanto la misura della pena.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, al pagamento delle spese processuali, ed al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
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