Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-01-2012, n. 151 Trasferimento di azienda

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 27 febbraio 2007, la Corte d’Appello di Messina respingeva il gravame svolto da R.S. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell’Azienda siciliana trasporti s.p.a. e del fallimento STAT per ottenere, quale ex dipendente della STAT, il passaggio alle dipendenze della AST s.p.a. alla quale era stato trasferito l’intero complesso aziendale della STAT s.r.l..

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

il primo giudice aveva respinto la domanda in base all’assunto dell’inesistenza, nella specie, di un’ipotesi di trasferimento d’azienda idoneo ad attivare la procedura di cui all’art. 2112 c.c. e all’affermata inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la STAT;

– la STAT era stata posta in liquidazione e successivamente dichiarata fallita, senza alcun acquisto di beni, appartenuti alla società, da parte dell’AST, e dopo il breve periodo di assegnazione, eccezionale e temporanea, delle linee all’AST, l’Assessorato regionale aveva revocato la concessione procedendo all’avviamento della procedura per l’individuazione di un nuovo concessionario, affidando all’AST le nuove concessioni delle autolinee oggetto di revoca alla società in liquidazione;

– pur superato l’orientamento che limitava l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. al trasferimento attuato in forza di un atto negoziale, in caso di successive concessioni di appalto di servizio di trasporto pubblico, il trasferimento di azienda era configurabile solo in presenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese mentre, nella specie, non erano stati trasferiti elementi materiali significativi, non risultando a chi appartenessero i mezzi da utilizzare per il trasporto e gli impianti necessari per la gestione del servizio, anzi dopo che la STAT era stata posta in liquidazione e in seguito dichiarata fallita, non era emerso alcun acquisto di beni, appartenuti alla società, da parte dell’AST;

l’obbligo di assunzione del personale in servizio presso la STAT derivava non da un obbligo di legge a seguito in trasferimento d’azienda, ma dalle modalità dell’offerta formulata dalla stessa AST, con l’acquisita disponibilità di utilizzare il personale, in servizio presso la STAT, ai fini dell’aggiudicazione della concessione di autolinee, all’esito della procedura disposta, dall’assessorato regionale, dopo la revoca della concessione alla STAT e dopo l’assegnazione temporanea, ed eccezionale, delle autolinee all’AST;

– l’assunzione dei lavoratori individuati dal Commissario ad acta, nominato dall’Assessorato regionale, derivava, pertanto, esclusivamente dall’impegno assunto dall’assegnataria delle concessioni, l’AST, non necessario ove fossero ricorsi i presupposti per ritenere sussistente un trasferimento d’azienda ed applicabile il R.D. n. 149 del 1931, art. 26;

– infine, il R. non poteva vantare alcun diritto perchè non ricompreso nella lista dei lavoratori da assumere predisposta dal commissario ad acta e perchè era pacifico che non fosse in servizio dipendente alla data del 6 giugno 1997, a prescindere dalla cause che avevano determinato la sospensione del suo rapporto di lavoro.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, R. S. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

L’Azienda siciliana trasporti spa ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato fondato su un unico motivo.

E’ rimasta intimata la curatela del fallimento STAT. Il ricorrente e la AST hanno depositato memorie, ex art. 378 c.p.c., la società con costituzione di nuovo difensore.

Motivi della decisione

4. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perchè proposti avverso la medesima sentenza.

5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5). Il ricorrente censura la sentenza gravata per aver ritenuto, in caso di successive concessioni di appalto di servizio di trasporto pubblico, configurabile il trasferimento di azienda solo in presenza della cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese, adottando una nozione di trasferimento d’azienda non riferibile alla giurisprudenza di legittimità. Si duole del contraddittorio ragionamento del giudicante per aver ritenuto la cessione dell’intero complesso aziendale non implicare, altresì, trasferimento degli elementi materiali significativi e per non aver considerato la materialità del trasferimento d’azienda insita nel complesso aziendale oggetto della vicenda successoria tra STAT e AST. Assume, inoltre, che la liquidazione e il successivo fallimento della STAT non avrebbero dovuto condurre all’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c., sul presupposto che la continuazione dei rapporti di lavoro sia configurabile anche in caso di insolvenza che renda necessaria la prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto. Il motivo si conclude con la formulazione di plurimi quesiti di diritto.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 149 del 1931, art. 26 e la contraddittorietà della motivazione per aver giustificato la mancata applicazione della citata disposizione con l’insussistenza del trasferimento d’azienda, indi, ammettendo il rinvio alla predetta disposizione nella delibera assessoriale del 1997, per aver attribuito alla disposizione la ratto appena negata. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se può essere negata l’applicazione della citata disposizione del R.D. n. 149 dopo aver accertato la cessione dell’intero complesso aziendale.

7. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. in relazione all’art. 2112 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio, si duole della negazione dell’applicabilità della garanzia, ex art. 2112 c.c., anche con riferimento alla circostanza che il lavoratore non fosse nelle liste dei lavoratori da assumere poichè, a prescindere dalle cause che avevano determinato la sospensione del rapporto di lavoro, egli non era in servizio alla data indicata. Per il ricorrente la corte sarebbe incorsa in contraddizione per aver ritenuto rilevante, ai fini probatori, la lista dei lavoratori da assumere predisposta dall’AST e il libro matricola della STAT, acquisito sin dal primo grado agli atti e per aver desunto il fatto da provare – l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato – ricorrendo ad una presunzione semplice piuttosto che alla prova diretta (il libro matricola STAT). Si duole, inoltre, per aver ritenuto incompatibile la sospensione del rapporto con la tutela apprestata dall’art. 2112 c.c. non rilevando che l’esistenza del rapporto risultava per tabulas e che le controparti non si erano gravate dell’onere probatorio dell’insussistenza del rapporto. In definitiva assume il ricorrente che la corte di merito avrebbe dovuto ritenere che, sospeso il rapporto di lavoro per il ruolo di amministratore rivestito dal R. e venuto meno tale ostacolo con la messa in liquidazione della STAT, il rapporto avrebbe dovuto essere ritenuto sussistente e produttivo di effetti. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

8. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, proposto per mero tuziorismo essendo l’AST risultata interamente vincitrice, l’azienda ripropone l’eccezione di inesistenza del rapporto di lavoro subordinato sotto il profilo dell’incompatibilità tra la posizione personale del R., titolare del 90 per cento delle quote sociali e amministratore unico e quella di dipendente della società, attesa l’inconfigurabilità di qualsiasi rapporto di lavoro.

9. Ritiene il Collegio manifestamente infondato il primo motivo del ricorso principale in quanto pretende di rimettere, inammissibilmente, in discussione le congrue, ragionevoli argomentazioni della Corte territoriale a sostegno dell’accertamento in fatto in ordine alla cessione degli elementi materiale e del complesso aziendale tra le due società. 10. Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie.

11. Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr, ex plurims, Cass., nn. 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 12467/2003; 16063/2003; 3163/2002).

12. Al contempo va considerato che, affinchè la motivazione adottata da giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice, individuando le fonti del proprio convincimento e scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, ex plurimis, Cass. 12121/2004).

13. Nel caso all’esame, come già premesso, la sentenza impugnata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo e coerente con le emergenze istruttorie acquisite.

14. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento.

15. Invero, con motivazione corretta ed immune da censure, la corte territoriale, conformandosi alla costante giurisprudenza di questa Corte (v., ex multis, Cass. 8460/2011, Cass. 21278/2010), ha escluso l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. alla stregua del criterio della mancata cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese, la STAT posta in liquidazione e successivamente dichiarata fallita, e la AST, e ha ritenuto, conseguentemente, l’obbligo di assunzione del personale in servizio presso la STAT promanare, nella vicenda in esame, non da fonte legale, ma dalle modalità dell’offerta formulata dalla AST e trasfuse nel decreto assessoriale di affidamento della concessione di autolinee n. 82 del 18 marzo 1998. 16. La disponibilità all’assunzione, da parte di tutti i concorrenti partecipanti alla gara per l’aggiudicazione delle concessioni, del personale già in servizio presso la STAT alla data del 6 giugno 1997, individuati dal Commissario ad acta nominato dall’assessorato regionale, ha così relegato l’intera vicenda in un modulo procedimentale tipizzato costituito dall’impegno all’assunzione, da parte dell’aggiudicatario, dei lavoratori in servizio, presso la STAT, alla data indicata, impegno all’evidenza superfluo ove fossero ricorsi i presupposti per l’applicabilità del R.D. n. 148 del 1931 e con condizione ostativa per il ricorrente, non in servizio presso la STAT alla data del 6 giugno 1997. 17. Gli altri motivi di impugnazione del ricorso principale e la censura sollevata con il ricorso incidentale sono assorbiti dal rigetto dei primi due motivi del ricorso principale, perchè la ratio decidendi contestata, ed ora confermata, è sufficiente a giustificare pienamente la decisione adottata.

18. Il ricorso principale deve, quindi, essere rigettato e il ricorso incidentale va dichiarato assorbito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Nulla spese nei confronti della parte che non ha svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’AST s.p.a., liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali. Nulla spese in favore della parte rimasta intimata.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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