Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
2- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione dalla corte d’appello della stessa città, avverso la sentenza del Gup dello stesso tribunale, del 15 novembre 2007, emessa ex art. 425, con la quale è stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti di S.D. per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (per avere coltivato, prodotto, o comunque detenuto per la vendita, 5 piantine di Marijuana, rinvenute nell’abitazione dello stesso unitamente ad un sistema di coltivazione e di irrigazione, ad un bilancino di precisione, ad un rotolo di pellicola trasparente, a nove bustine trasparenti, ad un coltello e ad una pipa) perchè il fatto non sussiste.
Richiamato il concetto di coltivazione domestica quale inteso da alcune pronunce di questa Corte e rilevata l’esigenza, in presenza di tale tipo di coltivazione, di verificare se la droga ricavata dalle piante fosse o meno destinata all’esclusivo uso personale, il Gup ha osservato come nel caso di specie tale limitato uso fosse evidente;
donde la declaratoria di insussistenza del fatto.
Il PM ha impugnato, dunque, tale decisione ed ha rilevato, da un lato, che l’indirizzo giurisprudenziale richiamato dal Gup è del tutto minoritario rispetto a quello che ritiene irrilevante, ai fini della sussistenza del reato contestato, l’uso personale della coltivazione; dall’altro, che il giudice non ha tenuto alcun conto del rinvenimento, nella disponibilità dell’imputato, oltre che delle piantine, di materiale destinato al taglio ed al confezionamento della droga (un bilancino di precisione, un rotolo di pellicola trasparente, nove bustine pure trasparenti, un coltello), la cui presenza è ritenuta dallo stesso ricorrente significativa della destinazione anche allo spaccio dello stupefacente ricavato dalla coltivazione.
2- Il ricorso è fondato.
Come ha più volte affermato questa Corte, la sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p., ha natura prevalentemente processuale, non di merito; essa non è diretta ad accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, ma ha essenzialmente lo scopo di evitare che giungano alla fase del giudizio vicende in relazione alle quali emerga l’evidente infondatezza dell’accusa, allorchè vi sia in atti la prova dell’innocenza dell’imputato, ovvero l’insufficienza o la contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti, che depongano per un giudizio prognostico negativo circa la loro idoneità a sostenere l’accusa in giudizio.
Il giudice dell’udienza preliminare è, in altri termini, chiamato a formulare una diagnosi di sostenibilità dell’accusa, alla stregua del materiale probatorio raccolto, con specifico riferimento alla tesi che il PM chiede di sostenere in dibattimento; ove detta tesi si presenti insostenibile, in ragione dell’evidente infondatezza della stessa, ovvero per l’insufficienza o contraddittorietà delle fonti di prova e per la loro inidoneità a subire concreti sviluppi nella sede dibattimentale, legittimamente il giudice emette sentenza di proscioglimento dell’imputato.
Orbene, a tali principi non si è attenuto, nel caso di specie, il giudice del merito.
Egli, invero, non ha considerato che il tema della rilevanza penale della coltivazione di piante da cui possono estrarsi sostanze stupefacenti era, già al tempo della decisione impugnata, oggetto di due diversi orientamenti giurisprudenziali, ad uno dei quali, quello minoritario, si è richiamato lo stesso giudice, senza tener conto dell’opposto orientamento (che considerava penalmente rilevante qualsiasi tipo di coltivazione di tali piante, anche quando la droga prodotta dovesse essere destinata all’esclusivo uso personale).
Diversità di orientamento che, di per sè, avrebbe già dovuto indurre il giudicante ad escludere qualsiasi giudizio di evidente infondatezza dell’accusa e di insostenibilità della stessa nella fase dibattimentale, e dunque a lasciare al giudice del dibattimento il compito di valutare le condotte contestate e la loro rilevanza penale.
V’è da dire, d’altra parte, che nelle more del procedimento il richiamato contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza del f) 24.4.08, evocata la sentenza n. 360/95 della Corte Costituzionale (che aveva rilevato come la figura criminosa in oggetto fosse costruita come reato di pericolo presunto ed aveva evidenziato l’illiceità penale della coltivazione, pur se univocamente destinata all’uso personale), ha affermato che: "Costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale" (Cass. SU n. 28605/08 rv.
239920). Decisione che ancor più ribadisce la fondatezza della censura dedotta.
Coglie nel segno anche l’ulteriore doglianza, con la quale il PM ricorrente segnala che il Gup ha del tutto ignorato il rinvenimento del materiale sopra descritto, dallo stesso ritenuto destinato al taglio ed al confezionamento della droga. La presenza di tale materiale, in realtà, andava certamente considerata dal giudicante ai fini della verifica della sostenibilità della tesi del consumo personale e della opportunità che, anche sotto tale specifico profilo, fosse necessario procedere alla verifica dibattimentale della fondatezza dell’accusa.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.