Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 6 febbraio 2006, la Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame svolto da B.C. e F. M. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta, nei confronti del Ministero della giustizia, per il riconoscimento dell’attività lavorativa svolta durante la detenzione in carcere, oltre accessori a titolo di adeguamento della mercede al trattamento economico previsto dai contratti collettivi o quantomeno all’art. 36 Cost..
2. La Corte territoriale puntualizzava che:
– la domanda di adeguamento del trattamento economico risultava formulata in termini generici, tali da non consentire alcuna verifica dell’adeguatezza del lavoro svolto rispetto alla quantità e qualità;
– i lavoratori non avevano assolto l’onere di dimostrare l’oggetto su cui il giudice doveva verificare l’adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost.;
– in particolare, non erano stati dedotti i parametri retributivi a base dell’adeguatezza del trattamento economico, il contenuto delle mansioni svolte, la qualifica spettante, nè erano stati prodotti i contratti collettivi di riferimento che potessero fornire i livelli tabellari minimi da prendere in considerazione;
– l’atto di gravame recava solo un generico richiamo al diritto soggettivo del detenuto, sancito da Corte Cost. 1087/1988, ad impugnare l’atto determinativo della mercede, ma non deduceva elementi di fatto necessari per valutare l’equità della retribuzione;
– quanto alla dedotta insufficienza della prova documentalmente offerta dal Ministero a sostegno dell’avvenuta corresponsione della tredicesima, l’ammontare della mercede risultava stabilita con circolare ministeriale e delibera della Commissione che ne prevedeva l’erogazione mensile dei ratei di tredicesima mensilità;
– dalle tabelle delle mercedi prodotte in atti risultavano i prospetti degli elementi retributivi, per singole categorie, in vigore dal 1993, con indicazione, tra le componenti della retribuzione, delle quote di tredicesima mensilità;
– la dedotta mancata corresponsione della tredicesima non era sorretta da alcuna deduzione o contestazione in merito alle modalità di calcolo previste dalla commissione;
– non risultava dedotto che l’amministrazione penitenziaria non si fosse conformata agli importi stabiliti in tabella, che precisavano i diversi titoli della remunerazione complessiva;
– infondati risultavano anche i rilievi sulla non validità del patto di conglobamento delle voci retributive, posto che il regime di erogazione della retribuzione trovava titolo in un provvedimento a carattere generale;
– quanto all’inadeguatezza dei compensi per il mancato aggiornamento delle retribuzioni, si trattava di deduzioni non incidenti sulle pretese relative al periodo precedente e inammissibili in quanto implicanti mutamento della causa petendi.
3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, B. C. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Il Ministero non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 416 e 116 c.p.c., si duole che la corte di merito abbia invertito l’onere della prova incombente, invece, a carico della parte che eccepisce di aver assolto il diritto mensilmente, e che abbia ritenuto non dedotto che l’Amministrazione non si sia uniformata alla circolare, nè contestate le modalità di calcolo previste dalla commissione.
5. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 1997, art. 2, lett. a), della direttiva 91/533/CEE del 10.10.1991, dell’ art. 116 c.p.c..
6. Con il terzo motivo è dedotta carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione per aver la corte di merito ritenuto il medesimo atto, le tabelle generiche allegate alla circolare, rilevante per quanto in esso previsto ed in altro passaggio dell’iter motivazionale, non sufficiente per statuire sulla domanda.
7. I motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione logica, non sono meritevoli di accoglimento.
8. Va, innanzitutto, premesso che il comportamento processuale delle parti, nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore, può costituire, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile, nel giudizio di cassazione, solo sotto il profilo della logicità della motivazione e non per il diverso profilo della violazione di legge, come dedotto, invece, con il secondo motivo di doglianza (Cfr. Cass. 26 giugno 2007 n. 14748).
9. Passando alla disamina degli altri profili di doglianze, osserva la Corte che poichè l’interesse ad impugnare la sentenza della corte di merito con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso, correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto, indicando, in maniera adeguata, la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice a quo, asseritamente erronea, specificando ed indicando, nel ricorso, i documenti fondanti la pretesa azionata, valutati dalla corte di merito per pervenire ad una decisione di rigetto (fra gli altri, l’estratto contributivo INPS contenente la mercede denunciata come corrisposta dagli istituti penitenziaria la circolare ministeriale esplicativa del contenuto della mercede; l’estratto mercede rilasciato dagli istituti penitenziari ove B. aveva prestato attività lavorativa).
10. Nella specie, il ricorso non offre tale indicazione, affinchè il giudice di legittimità possa saggiare la decisività delle censure opposte alle conclusioni tratte dalla corte territoriale, analiticamente richiamate nell’istorico di lite, con riferimento all’ammontare della tredicesima e al rispetto dei diritti inderogabili del lavoratore. Peraltro, non va sottaciuto che, come riferisce lo stesso ricorrente nel ricorso per cassazione, il giudice del gravame, ex art. 437 c.p.c., aveva invitato il lavoratore a fornire documentazione attestante le modalità di pagamento, mediante produzione dell’estratto mercede rilasciato dagli istituti penitenziari ove aveva prestato attività lavorativa e che tale documentazione, in considerazione dell’inottemperanza del lavoratore, è rimasta non acquisita al giudizio.
11. Il ricorso va, pertanto, rigettato senza pronuncia sulle spese, stante l’assenza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.
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