T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 30-09-2011, n. 4591 Prove d’esame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Parte ricorrente ha partecipato al Concorso per n.62 posti di operatore di vigilanza, area funzionale B, posizione economica B2, indetto con P.C.D. 30.7.2004, pubblicato in G.U., IV serie speciale, 66 del 20.8.2004.

Ha superato la prova preselettiva.

Ha sostenuto la prova scritta consistente in una serie di domande a risposta multipla.

Le veniva comunicato, con la nota prot. n. 14465 del 6.5.2005, il mancato superamento della prova scritta ed, in particolare, il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto per l’ammissione alla prova orale.

Acquisiva i documenti relativi alla prova scritta che evidenziavano l’ottenimento di un punteggio pari a di 20.700 corrispondenti a 35 risposte esatte, 1 risposta multipla, 14 risposte errate.

Proponeva, quindi, ricorso avverso il giudizio di non ammissione alle prove orali del concorso in questione, nonché avverso gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali la nota prot. n. 14465 del 6.5.2005 ed il foglio di istruzione peri candidati nella parte in cui con la dizione "nessuna altra modalità di risposta sarà considerata corretta" si sia impedito ai candidati la correzione delle risposte.

Chiedeva l’annullamento degli atti gravati, previa adozione di misura cautelare.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

L’adito T.A.R., con ordinanza n. 2173/2005, "considerato che al danno prospettato può essere posto rimedio confermando l’ammissione con riserva della ricorrente al concorso in oggetto, disposta con decreto presidenziale n. 2016 del 5/7/2005", accoglieva "la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato".

Parte ricorrente veniva, quindi, ammessa con riserva all’orale che superava con l’attribuzione di un punteggio finale di 42,570.

Successivamente la ricorrente presentava ricorso per motivi aggiunti nei confronti del Decreto del Capo Dipartimento del 5.10.2005 di approvazione della graduatoria di merito del Concorso in questione, nella parte in cui le aveva attribuito il punteggio di 42,570, nonché degli atti preordinati, connessi e consequenziali,

L’adito T.A.R., con ordinanza n. 208/2011, ordinava l’integrazione del contraddittorio anche a mezzo di pubblici proclami.

Parte ricorrente provvedeva all’integrazione del contradditorio.

Motivi della decisione

1) Il ricorso principale è fondato.

Nell’unico articolato motivo di ricorso parte ricorrente lamentava l’errata attribuzione del punteggio ottenuto nella prova scritta del concorso, deducendo l’errata valutazione delle risposte date ai quesiti n.23 e n. 41.

La prova scritta consisteva in una serie di domande a risposta multipla.

I candidati dovevano rispondere mediante annerimento della casella corrispondente alla risposta ritenuta esatta.

Il foglio risposte era predisposto per poter essere corretto da un lettore ottico.

2) Parte ricorrente lamentava che la risposta n. 23 fosse stata considerata come risposta multipla (considerata in senso negativo con l’attribuzione del punteggio – 0,02).

In realtà la candidata dopo aver posto un leggero segno sulla casella corrispondente alla risposta C aveva cercato di rimediare annerendo completamente la risposta B di modo che risultasse chiaro che la risposta ritenuta corretta fosse quest’ultima.

Parte ricorrente ammetteva che nel "foglio istruzioni per i candidati" distribuito prima della prova era espressamente indicato che "Il candidato deve contrassegnare la casella relativa alla risposta che riterrà esatta annerendola completamente. Nessuna altra risposta sarà considerata corretta. Le risposte multiple, cioè più risposte alla stessa domanda, saranno considerate come risposte errate".

Deduceva, in punto di diritto, che doveva considerarsi come corretta la risposta B (e non come risposta multipla), considerata l’evidente correzione apportata dalla candidata, e come fosse illegittima una modalità di svolgimento della prova concorsuale che avesse impedito ogni tipo di correzione, nel corso della prova, delle risposte sbagliate.

La censura di rivela fondata.

Dall’esame del foglio risposte della candidata si evince chiaramente come la stessa abbia annerito completamente la casella B della risposta 23, dopo aver apposto solo un punto sulla casella C.

La casella è stata annerita con le stesse modalità con cui sono state annerite tutte le caselle di risposta degli altri quesiti, mentre sulla casella C è apposto solo un punto.

E’ evidente come la candidata abbia cercato di correggere, nel corso della prova, la risposta inizialmente data e che desiderasse esprimere la sua preferenza per la risposta B che, pertanto, dovrebbe considerarsi come essere stata espressa.

Le modalità di svolgimento della prova (risposte multiple mediante annerimento di caselle su un foglio per correzione a lettura ottica), difatti, non le avevano consentito un appropriato sistema di correzione in corso di prova, che non era stato previsto, risultando al vigente al contrario la regola dell’immodificabilità durante la prova della risposta data, evidenziato nel foglio istruzioni distribuito ai candidati, che non prevedeva possibilità di apportare correzioni.

Né può dedursi la legittimità della scelta dell’Amministrazione, desumibile dal suindicato foglio istruzioni, di impedire ai candidati di correggere in alcun modo la risposta resa.

Il Collegio, difatti, concorda con quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui non è ammissibile ipotizzare che, nelle prove selettive, possa essere legittimamente esclusa la possibilità di rivedere, entro l’arco di tempo loro concesso per l’espletamento della prova, le risposte inizialmente date, non potendo essere negato il diritto del candidato di avere un ripensamento (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 24 gennaio 2008, n. 387; T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV, Quater, n. 476/2005).

La censura relativa alla risposta del quesito 23 merita quindi accoglimento.

2) Una seconda censura riguardava il quesito n. 41 così formulato: "la permanenza in casa è…: a) una misura cautelare non detentiva; b) il tempo a disposizione del minore per stare in famiglia; c) una misura cautelare detentiva.

La candidata aveva scelto la risposta di cui alla lettera c) mentre la Commissione aveva indicato come risposta corretta quella della lettera a).

La ricorrente contestava l’erroneità della risposta indicata dalla Commissione come esatta indicando che la risposta esatta risulta essere quella da Lei indicata ovverosia "una misura cautelare detentiva" e che, in ogni caso, in considerazione di orientamenti dottrinari contrastanti, al quesito formulato non poteva darsi una risposta univoca, con la conseguenza che la risposta non poteva essere considerata errata.

Citava in proposito una serie di riferimenti manualistici e dottrinari a supporto delle sue affermazioni sulla valenza detentiva della misura cautelare minorile della permanenza in casa.

Anche tale motivo è fondato nel profilo relativo nella parte in cui censura la non univocità della risposta.

I quesiti da porre nell’ambito di prove con il criterio delle risposte multiple predefinite devono essere connotati dall’assoluta univocità della risposta indicata come esatta, senza che sia possibile fare riferimento ad argomenti o quesiti in cui riscontri un’attività interpretativa con margini di opinabilità.

Nel caso di specie, la misura cautelare per i minorenni della permanenza in casa è prevista dall’art. 21 del D.P.R. n.448/1988.

Quest’ultimo articolo, seppure per quanto indicato nel comma 4 (" il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare ai soli fini del computo della durata massima della misura") sembra indicare per la natura non cautelare della indicata misura, non fornisce però univoche indicazioni in tal senso lasciando comunque aperti margini interpretativi.

Allo stesso modo, pur essendovi indubbi elementi rilevati in dottrina che farebbero apparire preferibile la classificazione della permanenza in casa quale misura cautelare non detentiva (come ad esempio la circostanza che non apparirebbe configurabile il reato di evasione), si ravvisano però degli spazi di incertezza interpretativa, in quanto detto istituto viene spesso accomunato alla detenzione in carcere o agli arresti domiciliari.

Né può certo essere considerata dirimente la definizione di misura cautelare non detentiva riportata nel Vademecum Operativo per le Comunità del Privato Sociale pubblicato sul sito web del Ministero della Giustizia richiamata dall’Amministrazione nella nota depositata il 6.7.2010.

Data, quindi, la non univocità del quesito, la risposta della ricorrente non doveva essere considerata come errata.

3) Quanto al ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto il diritto, nel caso di accoglimento del ricorso principale, di vedersi attribuito un punteggio superiore a quello finale di 42,570, conseguito a seguito del superamento, con il punteggio di 21,25, della prova orale, alla quale era stata ammessa con riserva con provvedimento cautelare del presente T.A.R..

In particolare, parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità degli atti impugnati per motivi aggiunti nella parte in cui non hanno previsto alcuna integrazione o correzione nel caso di esito positivo del giudizio principale pendente.

Il ricorso per motivi aggiunti merito accoglimento nei termini che seguono.

Parte ricorrente ha in conformità con i principi generali degli effetti retroattivi dell’annullamento, diritto a trarre dall’accoglimento del ricorso principale ogni conseguenza in ordine alla riconsiderazione del punteggio ottenuto alla luce di quanto indicato nella pronuncia di accoglimento e, per converso, l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere in tal senso.

Non è però possibile procedere in questa sede alla quantificazione del punteggio ulteriore eventualmente dovuto.

In primo luogo perché parte ricorrente non ha espressamente richiesto tale quantificazione, né ha indicato il punteggio ulteriore a cui eventualmente ritenga di aver diritto rispetto agli attribuiti 42,570 punti, non indicando nemmeno come sono state considerate le risposte controverse nel calcolo di quest’ultimo punteggio finale.

In secondo luogo in quanto l’Amministrazione, nonostante ben tre ordinanze istruttorie, non ha specificato, per singole voci, come ha determinato il punteggio finale attribuito alla ricorrente, nè se e, nel caso, in quale modo, ha considerato le risposte oggetto di contestazione in sede di tale determinazione.

4) Il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti vanno quindi accolti, per le ragioni e nei termini suindicati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie per le ragioni e nei termini di cui in parte motiva.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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