LEGGE 22 aprile 2014, n. 65 Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie…

…inerenti alle elezioni da svolgere nell’anno 2014.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di
rappresentanza di genere, e relative norme transitorie

1. Nelle prime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia successive alla data di entrata in vigore della presente
legge, nel caso di tre preferenze espresse, ai sensi dell’articolo
14, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, queste devono
riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della
terza preferenza.
2. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 12, ottavo comma, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «All’atto della presentazione, in ciascuna lista i
candidati dello stesso sesso non possono eccedere la meta’, con
arrotondamento all’unita’. Nell’ordine di lista, i primi due
candidati devono essere di sesso diverso»;
b) all’articolo 13, primo comma, dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: «Verifica che nelle liste dei candidati sia
rispettato quanto prescritto dall’articolo 12, ottavo comma, secondo
periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei
candidati appartenenti al genere piu’ rappresentato, procedendo
dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della
medesima disposizione. Qualora la lista, all’esito della
cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di
candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. Verifica
altresi’ che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto
prescritto dall’articolo 12, ottavo comma, terzo periodo. In caso
contrario, modifica di conseguenza l’ordine di lista, collocando dopo
il primo candidato quello successivo di sesso diverso»;
c) all’articolo 14, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«L’elettore puo’ esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di
piu’ preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso
diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza».
3. Le modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui al
comma 2, si applicano per le elezioni dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia successive a quelle di cui al comma 1.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 22 aprile 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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