DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 69 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE…

…nonche’ del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2010, ed in particolare
l’articolo 1;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ed in particolare l’articolo 14;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare gli articoli 65 e 72;
Visto il regolamento (CE) n. 547/2011 della Commissione dell’8
giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le
prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’articolo 119;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della
salute e, in particolare, l’articolo 8, comma 3;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformita’ alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione
della direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei
prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, e successive
modificazioni;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli
articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di recepimento
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2011, n. 186, recante
la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio
delle sostanze e delle miscele, come modificato dal regolamento (CE)
n. 790/2009 della Commissione, nonche’ dal regolamento (UE) n.
944/2013 della Commissione;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, recante
disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 689/2008 sull’esportazione ed importazione di
sostanze chimiche pericolose, come modificato dal regolamento (UE) n.
649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante
attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 17 gennaio 2014;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 aprile 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute,
delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e
dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto prevede la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.
1107/2009, di seguito denominato «regolamento», che disciplina
l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, abroga le
direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, attribuisce, in
particolare all’articolo 72, agli Stati membri il compito di dettare
le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del regolamento
stesso e di prendere i provvedimenti necessari per la loro
applicazione e definisce, all’articolo 65, paragrafo 1, le
prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari,
nonche’ del regolamento (CE) n. 547/2011.
2. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento, paragrafi 2 e 3, il
presente decreto si applica anche alle sostanze attive, agli antidoti
agronomici, ai sinergizzanti, ai coformulanti e ai coadiuvanti. Ai
fini del presente decreto il termine «prodotto fitosanitario» si
riferisce al prodotto destinato all’impiego in ambito agricolo,
contenente o costituito da sostanze attive, antidoti agronomici,
sinergizzanti, o coadiuvanti.

Art. 2

Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari, derivanti dall’articolo 28 e dall’articolo
52, paragrafo 1, del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle deroghe
di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento, chiunque
fabbrica, immagazzina, immette sul mercato o impiega un prodotto
fitosanitario privo dell’autorizzazione prescritta dal regolamento,
e’ soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000
euro. Se il fatto e’ di particolare tenuita’ rispetto all’interesse
tutelato, all’esiguita’ del danno o del pericolo che ne e’ derivato,
nonche’ alla sua occasionalita’, alla personalita’ dell’agente ed
alle sue condizioni economiche, lo stesso e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul
mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo del permesso al
commercio parallelo prescritto dal regolamento, e’ soggetto alla
sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e’
di particolare tenuita’ rispetto all’interesse tutelato,
all’esiguita’ del danno o del pericolo che ne e’ derivato, nonche’
alla sua occasionalita’, alla personalita’ dell’agente ed alle sue
condizioni economiche, lo stesso e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel
territorio nazionale, immette sul mercato o impiega un prodotto
fitosanitario pur munito di autorizzazione o di permesso al commercio
parallelo, la cui composizione chimica e’ differente rispetto a
quella autorizzata dall’autorita’ competente, e’ soggetto alla
sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e’
di particolare tenuita’ rispetto all’interesse tutelato,
all’esiguita’ del danno o del pericolo che ne e’ derivato, nonche’
alla sua occasionalita’, alla personalita’ dell’agente ed alle sue
condizioni economiche, lo stesso e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in libera
pratica nel territorio dell’Unione europea prodotti fitosanitari in
violazione degli obblighi indicati nel presente articolo, e’ soggetto
alla sanzione amministrativa di cui al comma 1.

Art. 3

Violazione degli obblighi contenuti nell’autorizzazione dei prodotti
fitosanitari, derivanti dall’articolo 31, dall’articolo 36,
paragrafi 2 e 3, dall’articolo 44, dagli articoli 51, 52, 55 e 65 e
dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 547/2011

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
dell’autorizzazione o del permesso, il quale non rispetta le
prescrizioni concernenti l’immissione sul mercato contenute
nell’autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, anche per
effetto di provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 44 del
regolamento, e’ soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro
a 150.000 euro. Se il fatto e’ di particolare tenuita’ rispetto
all’interesse tutelato, all’esiguita’ del danno o del pericolo che ne
e’ derivato, nonche’ alla sua occasionalita’, alla personalita’
dell’agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso e’ soggetto
alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
dell’autorizzazione o del permesso o il responsabile
dell’etichettatura, il quale non appone in modo indelebile e
inequivoco sull’etichetta del prodotto fitosanitario le informazioni
contenute nell’autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo,
o appone informazioni differenti rispetto a quelle autorizzate, e
comunque non conformi ai requisiti di cui all’allegato I, II e III
del regolamento (CE) n. 547/2011, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e’ di
particolare tenuita’ rispetto all’interesse tutelato, all’esiguita’
del danno o del pericolo che ne e’ derivato, nonche’ alla sua
occasionalita’, alla personalita’ dell’agente ed alle sue condizioni
economiche, lo stesso e’ soggetto alla sanzione amministrativa da
2.000 euro a 20.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, fatta salva l’applicazione
dell’articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
chiunque non rispetta le prescrizioni e le indicazioni contenute
nell’autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, nonche’ le
prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta, e’ soggetto
alla sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro. Se il
fatto e’ di particolare tenuita’ rispetto all’interesse tutelato,
all’esiguita’ del danno o del pericolo che ne e’ derivato, nonche’
alla sua occasionalita’, alla personalita’ dell’agente ed alle sue
condizioni economiche, lo stesso e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.

Art. 4

Violazione degli obblighi in materia di classificazione e modifica
dell’etichettatura dei prodotti fitosanitari, derivanti
dall’articolo 31, paragrafo 2, secondo capoverso del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
dell’autorizzazione o del permesso al commercio parallelo il quale, a
seguito di modifiche della classificazione e dell’etichettatura del
prodotto fitosanitario disposte dall’Autorita’ competente, non
provvede ad adeguare la classificazione o ad aggiornare l’etichetta
conformemente alla direttiva 1999/45/CE, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora il titolare
dell’autorizzazione o del permesso al commercio parallelo, a seguito
delle modifiche di cui al comma 1, adegua la classificazione o
aggiorna l’etichetta con ritardo ingiustificato, e’ soggetto alla
sanzione amministrativa da 1.500 euro a 4.500 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di cui ai commi 1
e 2, qualora le modifiche della classificazione e l’aggiornamento
dell’etichetta disposte dall’Autorita’ competente siano peggiorative
rispetto a quelle precedentemente autorizzate, e’ comminata la
sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
dell’autorizzazione o del permesso al commercio parallelo, a seguito
di modifiche di cui al comma 3, adegua la classificazione o aggiorna
l’etichetta con ritardo ingiustificato, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro.

Art. 5

Violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo
smaltimento delle scorte, derivanti dall’articolo 46, secondo
capoverso, del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il
periodo di tolleranza puo’ essere concesso solo per motivi non
connessi alla protezione della salute umana, animale o dell’ambiente,
chiunque vende, distribuisce, smaltisce, immagazzina le scorte
esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e
le modalita’ definite dall’Autorita’ competente, e’ soggetto alla
sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il
periodo di tolleranza puo’ essere concesso solo per motivi non
connessi alla protezione della salute umana, animale o dell’ambiente,
chiunque impiega le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari
interessati, violando i termini e le modalita’ definite
dall’Autorita’ competente, e’ soggetto alla sanzione amministrativa
da 1.000 euro a 10.000 euro.

Art. 6

Violazione degli obblighi in materia di informazione sugli effetti
potenzialmente nocivi o inaccettabili, inefficacia, resistenza, ed
effetti inattesi, derivanti dall’articolo 56, paragrafi 1, 2 e 4
del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro, il titolare di
un’autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario il quale
omette di notificare immediatamente al Ministero della salute,
secondo le specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 56 del
regolamento, qualsiasi informazione nuova sugli effetti
potenzialmente nocivi o inaccettabili concernenti tale prodotto, la
sostanza attiva, i relativi metaboliti, un antidoto agronomico, un
sinergizzante o un coformulante contenuti nel prodotto medesimo,
sulla base della quale si possa ritenere che il prodotto
fitosanitario non soddisfi piu’ i criteri di cui, rispettivamente,
all’articolo 29 e all’articolo 4 del regolamento.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro, il titolare di
un’autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario il quale
omette di notificare immediatamente al Ministero della salute,
secondo le specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 56 del
regolamento, le informazioni sulle decisioni o valutazioni in merito
agli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili, emanate dalle
organizzazioni internazionali o dagli organismi pubblici che
autorizzano i prodotti fitosanitari o le sostanze attive nei Paesi
terzi.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di
un’autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario il quale
effettua le notifiche di cui ai commi 1 e 2, non rispettando le
specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 56 del
regolamento, o con ingiustificato ritardo, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di
un’autorizzazione o di un permesso al commercio parallelo relativo ad
un prodotto fitosanitario, il quale, al di fuori delle ipotesi di cui
al comma 1, omette di comunicare annualmente al Ministero della
salute, qualsiasi informazione di cui disponga circa la mancanza
dell’efficacia prevista e qualsiasi effetto inatteso su vegetali,
prodotti vegetali o sull’ambiente, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.

Art. 7

Violazione di obblighi generali in materia di duplicazione di test,
derivanti dall’articolo 61 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatto salvo il disposto
di cui all’articolo 8, comma 3, chiunque omette di consultare le
informazioni di cui all’articolo 57 del regolamento, prima di
effettuare qualsiasi test o studio finalizzato all’autorizzazione di
un prodotto fitosanitario, onde verificare presso il Ministero della
salute se e a chi sia gia’ stata concessa un’autorizzazione per un
prodotto fitosanitario contenente la stessa sostanza attiva o lo
stesso antidoto agronomico o sinergizzante o per un coadiuvante, e’
soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.

Art. 8

Violazione di obblighi in materia di test e studi su animali
vertebrati, derivanti dall’ articolo 62, paragrafi 1, 2 e 4, del
regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua
sperimentazione su animali vertebrati ai fini del presente
regolamento, ove siano disponibili altri metodi, e’ soggetto alla
sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque duplica test e
studi su animali vertebrati o avvia i medesimi laddove avrebbe potuto
utilizzare i metodi convenzionali di cui all’allegato II della
direttiva 1999/45/CE, e’ soggetto alla sanzione amministrativa da
40.000 euro a 150.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, prima di
eseguire test e studi su animali vertebrati ai fini del presente
regolamento, omette di verificare presso il Ministero della salute
che tali test e studi non siano stati eseguiti o avviati, e’ soggetto
alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il richiedente
l’autorizzazione il quale omette di informare il Ministero della
salute che non e’ stato raggiunto l’accordo sulla condivisione delle
relazioni dei test e degli studi su animali vertebrati, con il
titolare delle autorizzazioni pertinenti di prodotti fitosanitari
contenenti la stessa sostanza attiva, lo stesso antidoto agronomico o
lo stesso sinergizzante, o con il titolare di coadiuvanti, e’
soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.

Art. 9

Violazione degli obblighi in materia di imballaggio e presentazione,
derivanti dall’articolo 64 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
dell’autorizzazione e del permesso al commercio parallelo o il
responsabile dell’imballaggio finale di prodotti fitosanitari e
coadiuvanti accessibili al pubblico che possono essere confusi con
alimenti, bevande o mangimi, il quale effettua l’imballaggio o la
presentazione in modo tale da indurre in errore, e’ soggetto alla
sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
dell’autorizzazione o del permesso al commercio parallelo di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti accessibili al pubblico, che possono
essere confusi con alimenti, bevande o mangimi, il quale non aggiunge
sostanze atte a scoraggiarne o impedirne l’ingestione e’ soggetto
alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.

Art. 10

Violazione degli obblighi in materia di pubblicita’ dei prodotti
fitosanitari, derivanti dall’articolo 66 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, con qualunque
mezzo pubblicizza prodotti fitosanitari non autorizzati e’ soggetto
alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Qualora
la pubblicita’ venga effettuata con il mezzo telematico e’ altresi’
disposto l’oscuramento del sito, fino alla rimozione della
pubblicita’ di prodotti non autorizzati, formalmente comunicata al
Ministero della salute.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizza
prodotti fitosanitari con messaggio privo della frase di cautela
«Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso
leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto» e’
soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui la frase
di cautela e’ presente ma non facilmente leggibile e chiaramente
distinguibile rispetto al messaggio pubblicitario complessivo, e’
comminata la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque include nel
messaggio pubblicitario per prodotti fitosanitari, informazioni sotto
forma testuale o grafica potenzialmente fuorvianti per quanto
riguarda i possibili rischi per la salute umana o degli animali o per
l’ambiente, e’ soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a
50.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque include nel
messaggio pubblicitario per prodotti fitosanitari non a basso
rischio, la frase «Autorizzato come prodotto fitosanitario a basso
rischio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009» e’ soggetto
alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
dell’autorizzazione o del permesso al commercio parallelo o il
responsabile dell’etichetta finale il quale riporta nell’etichetta di
un prodotto fitosanitario non a basso rischio la frase «Autorizzato
come prodotto fitosanitario a basso rischio conformemente al
regolamento (CE) n. 1107/2009» e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione
dell’articolo 66, paragrafo 4, del regolamento, include nel messaggio
pubblicitario affermazioni tecnicamente non giustificabili e’
soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizza
prodotti fitosanitari con messaggi che contengono rappresentazioni
visive di pratiche potenzialmente pericolose, quali la miscelazione o
l’uso senza adeguati indumenti protettivi, l’impiego del prodotto
vicino ad alimenti o da parte di bambini o nelle loro vicinanze, e’
soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizza o
diffonde materiale promozionale per prodotti fitosanitari, senza aver
richiamato l’attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo
appropriati che figurano nell’etichetta e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.

Art. 11

Violazione degli obblighi in materia di registrazione dei dati,
derivanti dall’articolo 67 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i fabbricanti, i
fornitori, i distributori, gli importatori e gli esportatori di
prodotti fitosanitari i quali omettono la tenuta del registro
contenente i dati prescritti dall’articolo 67 del regolamento, per
almeno cinque anni dalla data dell’ultima annotazione, ovvero,
qualora richiesti non mettono a disposizione del Ministero della
salute le informazioni ivi contenute, sono soggetti alla sanzione
amministrativa da 3.000 euro a 10.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, i fabbricanti di prodotti
fitosanitari i quali, ove richiesti dal Ministero della salute, non
realizzano un monitoraggio successivo all’autorizzazione ovvero non
comunicano alla medesima autorita’ i risultati di tale monitoraggio,
sono soggetti alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000
euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, i titolari di
autorizzazioni o di permessi al commercio parallelo i quali, ove
richiesti omettono di fornire al Ministero della salute tutti i dati
concernenti il volume delle vendite di prodotti fitosanitari, sono
soggetti alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.

Art. 12

Sanzioni amministrative accessorie e divieto di pagamento della
sanzione in misura ridotta

1. In caso di violazione delle disposizioni sanzionate all’articolo
2, commi 1, 2 e 3, all’articolo 3, commi 1, 2 e 3, fatti salvi i casi
di particolare tenuita’ del fatto, all’articolo 4, commi 3 e 4,
all’articolo 6, commi 1 e 2, all’articolo 8, commi 1 e 2,
all’articolo 9, all’articolo 10, commi 1 e 2, in aggiunta alla
sanzione amministrativa pecuniaria e’ disposta la revoca del
provvedimento che consente lo svolgimento dell’attivita’ che ha dato
causa all’illecito.
2. In caso di reiterazione della medesima violazione o di piu’
violazioni delle disposizioni sanzionate all’articolo 4, commi 1 e 2,
all’articolo 5, all’articolo 6, commi 3 e 4, all’articolo 7,
all’articolo 8, commi 3 e 4, all’articolo 10, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8
e 9, all’articolo 11, in aggiunta alla sanzione amministrativa
pecuniaria e’ disposta la sospensione per un periodo da uno a sei
mesi del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attivita’ che
ha dato causa all’illecito.
3. Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al comma
2, qualora successivamente all’emissione del provvedimento di
sospensione sia commessa un’ulteriore violazione, e’ disposta la
revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attivita’
che ha dato causa all’illecito.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, non e’ ammesso il pagamento
della sanzione in misura ridotta.

Art. 13

Pubblicazione del provvedimento che applica le sanzioni

1. Quando e’ applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a 7.500 euro l’autorita’ amministrativa con
l’ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel
caso previsto dall’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
puo’ disporre, tenuto conto della natura e della gravita’ del fatto,
la pubblicazione di un estratto del provvedimento contenente la
sintetica indicazione dell’illecito commesso, del suo autore e della
sanzione in concreto applicata su almeno due quotidiani, di cui uno a
diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, e la comunicazione
di tale pubblicazione al Ministero della salute.
2. La pubblicazione deve essere eseguita, decorso il termine per
l’opposizione all’ordinanza ingiunzione di cui al comma 1, in seguito
al passaggio in giudicato, a norma dell’articolo 324 del codice di
procedura civile, dell’ordinanza o della sentenza emessa a norma
dell’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
3. Il provvedimento che accerta la violazione e’ comunicato
dall’Autorita’ procedente al Ministero della salute il quale,
annualmente, provvedera’ alla pubblicazione sul portale istituzionale
di tutti i provvedimenti sanzionatori emanati in applicazione del
presente decreto.
4. La pubblicazione del provvedimento e’ eseguita con le modalita’
previste dall’articolo 36 del codice penale, in quanto applicabile.

Art. 14

Autorita’ competenti per l’irrogazione delle sanzioni

1. In applicazione dell’articolo 17, comma terzo, della legge 24
novembre 1981, n. 689, il rapporto relativo all’accertamento delle
violazioni sanzionate dal presente decreto e’ presentato
all’autorita’ amministrativa competente ai sensi delle norme
regionali.
2. L’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui
all’articolo 2, all’articolo 3, all’articolo 4, all’articolo 5,
all’articolo 9, all’articolo 10, comma 6, all’articolo 11, comma 1,
limitatamente all’omessa tenuta del registro e’ di competenza, delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni
di cui all’articolo 6, all’articolo 7, all’articolo 8, all’articolo
10, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all’articolo 11, comma 1,
limitatamente all’omessa trasmissione delle informazioni contenute
nel registro di cui all’articolo 67 del regolamento, comma 2 e comma
3, del presente decreto, e’ di competenza del Ministero della salute
per il tramite della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione.
4. Restano salve le competenze attribuite dalla legislazione
vigente all’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari, del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 15

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194

1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 23, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Sanzioni amministrative commesse da chi utilizza
prodotti fitosanitari). – 1. Gli utilizzatori che non rispettano
l’obbligo, di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), di conservare
correttamente i prodotti fitosanitari in conformita’ a tutte le
indicazioni e le prescrizioni riportate nell’etichetta, sono soggetti
al pagamento della sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.500
euro.»;
b) l’articolo 26, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Sanzioni amministrative conseguenti alla violazione
delle disposizioni in materia di etichettatura). – 1. I titolari
delle autorizzazioni e dei permessi al commercio parallelo che non
ottemperano all’obbligo di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b),
di indicare la data dell’autorizzazione e il responsabile della
distribuzione del prodotto, ove non coincida con il titolare
dell’autorizzazione o del permesso, sono soggetti al pagamento della
sanzione amministrativa da 250 euro a 2.500 euro.»;
c) l’articolo 27, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Sanzioni amministrative conseguenti all’inosservanza
degli obblighi di informazione). – 1. I contravventori alle
disposizioni di cui all’articolo 22, comma 5, sono soggetti al
pagamento della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.»;
d) gli articoli 24, comma 1, 25, commi 1 e 2, e 28 sono abrogati.

Art. 16

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.

Art. 17

Disposizioni finali

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente decreto legislativo e’ aggiornata ogni due anni, con
applicazione dell’incremento pari all’indice nazionale dei prezzi al
consumo per l’intera collettivita’, rilevato dall’ISTAT nel biennio
precedente, mediante decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute.
2. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni
amministrative di spettanza statale, per le violazioni, previste dal
presente decreto, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano
nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 18

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita’ di cui al
presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 17 aprile 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Lorenzin, Ministro della salute

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Galletti, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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