Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 5 luglio 2006, la Corte d’Appello di Genova respingeva il gravame svolto da P.M. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di accertamento dell’insussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la s.r.l.
CATEMA SISTEMI e dell’indebito pensionistico, con condanna dell’INPS alla restituzione delle somme trattenute.
2. La Corte territoriale puntualizzava che:
– P., titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza 1.1.1993, nel periodo compreso tra il 28.5.1992 e il 31.12.1995 era stato membro del consiglio di amministrazione della CATEMA SISTEMI s.r.l., in seguito fallita, e l’INPS, sul presupposto che tale rapporto fosse da qualificarsi di lavoro subordinato, con conseguente indebita percezione della somma di L. 44 milioni nel periodo 1.1.1993- 31.12.1995 sul trattamento pensionistico in godimento, procedeva al recupero mediante trattenuta sui ratei mensili, assumendo l’incumulabilità tra pensione di anzianità e retribuzione;
– il primo giudice riteneva che P., assunto dalla società nel 1992, era entrato a far parte del consiglio di amministrazione senza riconoscimento di alcun compenso, e solo dopo il pensionamento, come da verbale del consiglio di amministrazione, gli veniva assegnato il compito di responsabile tecnico della società, con compenso in misura prossima alla precedente retribuzione, con continuità di compiti tra le mansioni svolte prima e dopo il pensionamento;
statuiva, inoltre, che la società aveva presentato domanda di condono, a seguito di accertamento ispettivo, senza riserva alcuna.
3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva quanto segue:
– la natura subordinata del rapporto intercorso tra P. e la società nel periodo successivo al pensionamento, per essere stato il compenso fissato, solo dopo il pensionamento, in misura prossima alla precedente retribuzione, per la sovrapponibilità tra le mansioni svolte prima e dopo il pensionamento, per l’essenzialità della prestazione in seno alle attività aziendali;
– non assolto l’onere di dimostrare l’assolvimento di atti di gestione in qualità di consigliere;
– accertati tutti gli elementi della subordinazione, sotto la direzione e supervisione dell’amministratore unico con conseguente limitazione dell’autonomia e inserimento stabile nell’organizzazione aziendale.
4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, P. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. L’INPS ha resistito con controricorso, eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
5. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la CATEMA SISTEMI s.r.l., si duole che la corte di merito, omettendo di esaminare le caratteristiche dell’attività svolta quali emerse dall’istruttoria onde sussumerle nel tipo del lavoro subordinato o autonomo, sia approdata alla conclusione, nel senso della subordinazione, sulla base del mero riconoscimento che l’attività svolta dal P. non costituisse esplicazione della carica di membro del consiglio di amministrazione e, dunque, non poteva che ritenersi subordinata.
6. Il motivo di censura è meritevole di accoglimento.
7. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (cfr, ex plurimis, Cass. 23455/2009).
8. Inoltre, l’esistenza del vincolo di subordinazione va valutata, dal giudice di merito, avuto riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione, fermo restando che, ove l’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiati – come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario predeterminato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa nell’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale – che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (v., ex multis, Cass.1238/2011, Cass. 9256/2009).
9. Nella specie, la decisione impugnata non si sottrae alle censure di cui è stata fatta segno, non risultando adeguatamente e logicamente motivata la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il Giudice del merito ad includere il rapporto controverso nello schema contrattuale del lavoro subordinato.
10. Invero, come dato ampiamente atto nello storico di lite che qui si richiama, la motivazione dei Giudici del gravame si fonda su un iter logico censurabile volto ad approdare al riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso tra P. e la società muovendo, innanzitutto, dal rilievo negativo che le attività esplicate non costituissero esplicazione di adempimenti peculiari di un consigliare di amministrazione, omettendo di valutare, ed esaminare, le risultanze istruttorie, in ordine ai contenuti e modalità della peculiare attività espletata dal P. dopo il pensionamento, prima di sussumerle, logicamente, nella forma autonoma o subordinata dell’attività lavorativa esplicata.
11. La valorizzazione, da parte della corte territoriale, di elementi ritenuti acquisiti, in aggiunta al rilievo del mancato assolvimento dell’onere probatorio incentrato sull’assolvimento di atti di gestione in qualità di consigliere, ma in effetti non decisivi e determinanti, quali l’omogeneità del compenso e la sovrapponibilità delle mansioni svolte prima e dopo il pensionamento, l’essenzialità della prestazione in seno alle attività aziendali, si è risolta nella trascurata disamina delle caratteristiche dell’attività concretamente svolta dal P. per ritenere accertati tutti gli elementi della subordinazione.
12. Ed ancora, la pregnanza attribuita a circostanze quali la mancata percezione di un compenso da parte di altri consiglieri di amministrazione o la non adeguata valorizzazione, anzi l’irrilevanza annessa ad elementi significativi quali il margine di libertà nella gestione della presenza e degli orali di lavoro, privano la motivazione di adeguatezza, sufficienza e logicità. 13. Infine, in tema di onere probatorio, va considerato che nel giudizio proposto, come nella specie, dal pensionato per l’accertamento negativo del rapporto di lavoro subordinato e per la restituzione delle somme indebitamente trattenute dall’INPS sulla pensione in godimento, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto, id est la sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione, è a esclusivo carico dell’Istituto di previdenza.
14. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata. Per essere necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va rimessa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ad altro giudice, che si designa nella medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della controversia alla stregua di quanto sinora detto.
15. Al Giudice del rinvio si rimette anche la disciplina delle spese del presente processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.