Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto che M.G. ha proposto ricorso per cassazione nelle forme penali avverso l’ordinanza in data 8 gennaio 2007 del Tribunale di Latina, con cui è stata rigettata l’opposizione dal medesimo proposta, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), avverso il decreto di liquidazione, per l’importo di Euro 7.712,74, del compenso per la custodia giudiziaria di beni mobili nell’ambito di un procedimento penale a carico di D.S.B.;
che a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 19372 del 2010, la parte ricorrente è stata rimessa in termini per proporre ricorso nelle forme del rito civile ;
che in esecuzione di detta ordinanza, il M. ha notificato ricorso per cassazione agli intimati indicati in epigrafe, nessuno dei quali ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;
che non si ravvisano ragioni di opportunità per sospendere il presente giudizio in attesa della decisione, rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria della 1 Sezione civile 1 aprile 2011, n. 12621, sulla legittimazione passiva nei procedimenti di opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, atteso che nella specie il ricorso è di pronta soluzione per una questione assorbente e preliminare;
che invero il ricorso è stato notificato il 12 novembre 2010 all’Avvocatura generale dello Stato a mani di impiegata incarica e avviato alla notifica il 13 novembre 2010 a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., a D.S.B.;
che tuttavia il ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione al De Simone a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c.;
che in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2008, n. 627);
che poichè dal testo del provvedimento impugnato non risulta che il Ministero dell’economia e delle finanze sia stato parte del giudizio di opposizione, essendo stato evocato per la prima volta in sede di giudizio di cassazione, non vale a mantenere in vita il ricorso il fatto che la notifica all’Avvocatura generale sia andata a buon fine;
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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