Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con nota prot. n. 28889 del 6.8.2009 l’Assessore al Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Sondrio segnalava alla ricorrente che, come previsto dall’art. 30 L.r. n. 26/83, cinque componenti dei comitati di gestione dei comprensori alpini dovevano essere designati dalle associazioni venatorie provinciali presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio "in proporzione ai rispettivi associati ammessi". Conseguentemente "tenuto conto dell’appartenenza associativa dei cacciatori iscritti", nella detta nota è stato elaborato un quadro contenente "l’equa ripartizione" dei rappresentanti delle associazioni venatorie provinciali. Il detto quadro, riportato a pagina 2 della nota, indicava, per ogni associazione, il numero assoluto degli iscritti, il numero dei rappresentanti assegnati espresso in percentuale sul totale degli stessi, ed il numero dei rappresentanti concretamente spettanti a ciascuna. In particolare, per quanto concerne la ricorrente, nel comprensorio di Morbegno, a fronte di 155 iscritti, venivano assegnati 1,39% rappresentanti, arrotondati a 1; l’associazione controinteressata "Caccia e cinofilia", avente 29 iscritti, aveva una quota percentuale di rappresentanti pari a 0,26%, arrotondati a 1. La nota concludeva invitando le associazioni a voler designare entro il 7.9.2009 i propri rappresentanti, secondo le indicazioni contenute nello stesso schema.
Con nota in data 30.9.2009 la ricorrente effettuava le dette designazioni.
Con il decreto n. 67 del 19.11.2009, impugnato con il presente ricorso, il Presidente della Provincia nominava i componenti del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di Caccia di Morbegno. In rappresentanza della ricorrente veniva nominato il sig. Oliviero Barbetta, per la controinteressata il sig. Fausto De Bianchi.
Motivi della decisione
Può prescindersi dallo scrutinio del merito del presente ricorso, dovendosi accogliere l’eccezione preliminare di inammissibilità dello stesso sollevata dalla difesa della Provincia.
Secondo parte resistente il decreto impugnato sarebbe esecutivo ed attuativo delle disposizioni contenute nella citata nota prot. n. 28889 del 6.8.2009, che non è mai stata impugnata, né nei termini di decadenza, né in occasione della proposizione del ricorso.
Onde paralizzare l’eccezione la ricorrente afferma la natura endoprocedimentale della detta nota, trattandosi di una mera esternazione di intenti. Inoltre, l’organo deputato per legge all’emanazione del decreto di nomina, ex art. 30 c. 7 L.R. n. 26/93, sarebbe il Presidente della Provincia, laddove la nota de quo è sottoscritta da un assessore, "sfornito di una ben che minima attribuzione in relazione all’istruttoria procedimentale, semmai demandabile al competente dirigente".
L’eccezione è fondata.
Il citato articolo 30, per quanto qui rileva, stabilisce che i comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia sono composti, tra l’altro, da cinque rappresentanti, designati dalle associazioni venatorie provinciali presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio.
La concreta individuazione dei detti rappresentanti è configurata dalla L.R. come una fattispecie a formazione progressiva; in un primo momento è necessario accertare il numero di rappresentanti spettanti ad ogni associazione, ad opera della Provincia, e ciò "in proporzione ai rispettivi associati ammessi" (c. 7 lett. c); successivamente si devono individuare le persone fisiche, da parte delle singole associazioni, ed infine, sulla base di quanto disposto in precedenza, vi è la nomina, da parte del Presidente della Provincia, dei designati.
Nella fattispecie de quo il predetto iter è stato puntualmente seguito e rispettato; con la nota prot. n. 28889 del 6.8.2009 la Provincia ha individuato il numero di rappresentanti da assegnare ad ogni associazione, con nota in data 30.9.2009 la ricorrente ha designato i propri rappresentanti, con il decreto n. 67 del 19.11.2009 il Presidente della Provincia ha effettuato la loro nomina.
Non può essere dunque condivisa la deduzione formulata dalla ricorrente, secondo cui la detta nota prot. n. 28889 del 6.8.2009 non avrebbe carattere lesivo.
Infatti, in data 28.8.2009, l’associazione ricorrente ha espressamente contestato il numero dei rappresentanti come individuati nella citata nota prot. n. 28889 del 6.8.2009, ritenendo che alla stessa ne spettassero 2, mentre la controinteressata "Caccia e cinofilia" non avrebbe avuto diritto ad alcun rappresentante, concludendo con l’invito a "rivedere correttamente le assegnazioni dei rappresentanti da nominare", espressamente riservandosi ogni azione "nel caso in cui i dati non siano riveduti". Come richiesto dalla ricorrente, la predetta richiesta di revisione del 28.8.2009 è stata puntualmente riscontrata dalla Provincia, con lettera 10.9.2009 prot. n. 32170, nella quale tuttavia la stessa ha ribadito la correttezza della ripartizione dei rappresentanti tra le associazioni, già effettuata in data 6.8.2009, concludendo espressamente con l’invito ad attenersi a quanto indicato nella stessa, e quindi "a comunicare a questa amministrazione un solo nominativo da nominare nel comprensori di Morbegno". Nonostante la ricorrente avesse pertanto apprezzato il contenuto lesivo dei predetti atti, puntualmente contestati nella nota del 28.8.2009 con argomenti identici a quelli che formano oggetto di ricorso, e nonostante avesse manifestato l’intenzione di impugnarli "nel caso in cui i dati non siano riveduti", né la nota prot. n. 28889 del 6.8.2009, né la successiva di conferma prot. n. 32170 del 10.9.2009, sono state mai impugnate, e ciò neppure in occasione della proposizione del ricorso. Quest’ultimo è invece stato avanzato solo nei confronti del decreto del Presidente della Provincia di Sondrio n. 67/2009, espressamente "nella parte in cui è nominato quale componente del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di Caccia di Morbegno il signor De Bianchi Fausto". Il decreto impugnato cita invece espressamente le dette note del 6.8.2009 e del 10.9.2009, le quali pertanto, anche in caso di accoglimento del ricorso, rimarrebbero valide ed efficaci a tutti gli effetti, in quanto non contestate. L’accoglimento del gravame non apporterebbe alcuna utilità alla ricorrente, la quale otterrebbe solo l’annullamento della nomina della persona fisica, rimanendo tuttavia fermo ed intangibile il numero dei rappresentanti assegnati alla stessa ed alla controinteressata dalle citate note provinciali, rimaste inoppugnate. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente tali note non costituiscono mere "dichiarazioni di intenti", essendo gli atti che hanno determinato la concreta ed attuale lesione, che non è infatti derivata dalla nomina di una certa persona fisica, quanto invece dalla decisione di assegnare alla ricorrente un solo rappresentante.
La fattispecie de quo è identica a quella che si riscontra abitualmente nelle procedure ristrette di evidenza pubblica, in cui a fronte di una domanda di partecipazione formulata per una pluralità di lotti, l’inoltro di un invito ad alcuni soltanto di questi, configurando un provvedimento di esclusione parziale, deve inevitabilmente essere immediatamente contestato, trattandosi di un arresto procedimentale autonomamente lesivo, nonostante sia seguito da un provvedimento di aggiudicazione definitiva, anche se eventualmente emesso a vantaggio della stessa partecipante parzialmente esclusa. Analogamente, nella fattispecie per cui è causa, la Provincia resistente ha invitato in più occasioni la ricorrente ad individuare un solo rappresentante, in luogo dei due richiesti, il che avrebbe dovuto essere contestato in sede giurisdizionale, come anticipato a suo tempo dalla stessa ricorrente, a prescindere dalla sopravvenienza del successivo provvedimento presidenziale, inevitabilmente conforme agli atti pregressi rimasti inoppugnati.
Non ha infine alcun rilievo l’ulteriore argomento sollevato dalla ricorrente, relativo alla presunta incompetenza dell’Assessore all’adozione dei detti atti del 6.8.2009 e del 10.9.2009.
Come già sopra evidenziato, la normativa articola in più momenti cronologicamente distinti il procedimento de quo; l’individuazione del numero dei rappresentanti da assegnare a ciascuna associazione, la designazione, e la loro nomina. A fronte di tali atti, solo rispetto alla nomina la L.R. n. 26/93 individua un determinato organo (Presidente), nulla invece disponendo in ordine a quello preposto alla determinazione del numero dei rappresentanti.
In ogni caso, anche volendo ritenere, come sostenuto dalla ricorrente, che le dette note del 6.8.2009 e del 10.9.2009 siano state adottate da un organo incompetente, ciò le renderebbe semplicemente affette da un ulteriore vizio, senza tuttavia in alcun modo modificarne la portata lesiva, ed il conseguente onere di impugnazione, quantomeno, in occasione della proposizione del ricorso.
Anche in questo caso è utile rifarsi alle procedure di evidenza pubblica, ove abitualmente gli organi preposti all’esclusione e all’aggiudicazione sono differenti, fermo restando che un’eventuale incompetenza dei primi non modificherebbe la portata lesiva dei relativi atti, che dovrebbero in ogni caso essere tempestivamente impugnati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia -Sezione I
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
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