Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-01-2012, n. 436 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.- Con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta dalle parti ricorrenti nella qualità di eredi di F.S..

Il giudizio presupposto di cui è dedotta l’irragionevole durata è stato instaurato da F.S. (deceduto il (OMISSIS), senza che gli eredi intervenissero nel processo) dinanzi alla Corte dei conti – Sez. Giur. F.V.G. – il 22.1.1998 ed è stato definito con sentenza del 6.2.2007. La Corte di appello, fissata la ragionevole durata del giudizio presupposto in anni due per un grado, ha liquidato per il ritardo di 6 anni e 3 mesi (ossia fino al decesso di F.S.) la somma di Euro 3.750,00, da ripartire proquota, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale, tenuto conto della "posta in gioco" (di scarsa consistenza per l’inesistenza del diritto azionato). Contro il detto decreto parti attrici hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Amministrazione intimata non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria nei termini di cui all’art. 378 c.p.c..

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- I ricorrenti formulano due motivi (violazione di legge e vizio di motivazione), lamentando che la Corte di merito si sia discostata irragionevolmente dai criteri CEDU nella liquidazione dell’indennizzo senza valutare correttamente la posta in gioco, costituita dall’aumento del trattamento di quiescenza per un pensionato.

3.- Il ricorso è fondato perchè la Corte di merito si è discostata dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni, orientamento che, nella specie, avrebbe condotto ad una liquidazione dell’indennizzo in misura pari ad Euro: 5.499,00, per 6 anni e 3 mesi di irragionevole ritardo in favore dei ricorrenti, nella qualità spiegata, pro-quota. Per converso non è giuridicamente rilevante, ai fini dell’attribuzione di una somma apprezzabilmente inferiore rispetto a detto standard minimo, il solo riferimento alla modestia della posta in gioco (cfr., per fattispecie analoghe alla presente, Sez. 1, Ordinanza n. 6911 del 2010 e Sez. 1, Ordinanza n. 14463 del 2010). In relazione alle censure accolte, cassato il decreto, ben può procedersi alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Pertanto, il Ministero resistente deve essere condannato al pagamento in favore dei ricorrenti, pro- quota, della somma di Euro 5.330,00 (stante l’espressa limitazione a tale somma della richiesta contenuta nel ricorso), oltre interessi legali dalla domanda nonchè al rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti, pro quota, la somma di Euro 5.330,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 534,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e per il giudizio di legittimità in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Spese distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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