Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-05-2011) 14-09-2011, n. 34074Sentenza di non luogo a procedere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14/7/2010 il G.U.P. del Tribunale di Chieti, in sede di udienza preliminare, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Co.Ca., perchè il fatto non sussiste, per il delitto di cui all’art. 589 c.p. per omicidio colposo in danno di P.L.. All’imputata era stato fatto carico di non avere rispettato uno stop, impegnando un incrocio senza dare la precedenza ad una moto che sopraggiungeva, così determinando lo scontro tra i veicoli ed il decesso del conducente del motoveicolo (in (OMISSIS)). Osservava il G.U.P. che dalle indagini svolte era emerso che la Costa si era fermata allo stop per poi riprendere la marcia quando la motocicletta era lontana circa 80 mt. Solo la imprevedibile alta velocità del motoveicolo, circa 130 km/h aveva determinato il sinistro, in quanto era piombata sull’auto la cui conducente aveva confidato di poter in sicurezza effettuare la svolta.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore delle parti civili, lamentando:

2.1. la violazione di legge per avere il GUP effettuato valutazioni sul merito dell’accusa andando oltre i limiti dei poteri conferitigli della mera valutazione processuale del fondamento dell’azione penale;

2.2. la manifesta illogicità della motivazione, laddove la sentenza basava il proscioglimento sulla mera dichiarazione dell’imputata di essersi fermata allo stop che non aveva trovato alcun riscontro probatorio. Peraltro l’unico dato certo era che l’imputata aveva avvistato o quantomeno aveva la possibilità di avvistare la moto e, nonostante ciò, aveva impegnato l’incrocio.

2.3. la erronea applicazione della legge penale, laddove il GUP aveva fatto riferimento al principio di affidamento, laddove l’alta velocità di una moto su una strada rettilinea non era una circostanza imprevedibile, nè la Costa poteva essere conoscenza dei limiti di velocità siti a distanza dall’incrocio.

Con memoria del 18/4/2011 il difensore dell’imputata ha chiesto dichiarasi la inammissibilità dei ricorsi, non avendo la persona danneggiata, costituita parte civile, legittimazione a proporre impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

3.1. In ordine alla eccezione di natura processuale formulata dal difensore dell’imputata, va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno statuito che la parte civile, se persona offesa dal reato, è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminare e che tale impugnazione è proposta esclusivamente agli effetti penali (Cass. Sez. u, sentenza n. 25695 dei 29/05/2008 cc. (dep. 24/06/2008), D’Eramo, Rv. 239701). Infatti, l’esercizio di tale potere è posto a tutela dell’interesse di tali soggetti alla repressione del fatto criminoso nella più accentuata tutela, riconosciuta anche dalle fonti internazionali, della posizione del titolare del bene leso dal reato rispetto al mero danneggiato, e potendo il legislatore conferire lo stimolo all’esercizio dell’azione penale anche a soggetti diversi dal pubblico ministero purchè l’obbligo di tale esercizio resti comunque fermo in capo a quest’ultimo ai sensi dell’art. 112 Cost..

Nel caso di specie, le parti civili costituite, essendo prossimi congiunti della persona offesa deceduta, sono legittimate ad esercitare i poteri conferiti a quest’ultima, ai sensi dell’art. 90 c.p.p., comma 3. Per quanto detto va dichiarata la infondatezza della censura di natura processuale formulata dalla difesa dell’imputato.

3.2. Quanto ai formulati motivi di ricorso, va osservato che il G.U.P. ha fatto malgoverno del principio di affidamento in tema di reati colposi ed in particolare in materia di circolazione stradale.

Invero questa Corte ha, con consolidato orientamento, statuito un principio opposto a quello sostenuto in sentenza dal giudice di merito. In un caso analogo a quello per cui si procede, si è affermato che "In tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell’impegnare un crocevia deve usare la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall’obbligo di rallentare in prossimità dell’incrocio, giacchè l’eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di per sè non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente" (Cass. sez. 4, Sentenza n. 33385 del 08/07/2008 Ud. (dep. 12/08/2008), Ianniello, Rv. 240899;

vedi anche : Cass. Sez. 4, Sentenza n. 13265 del 28/06/1990 Ud. (dep. 10/10/1990), Torcolacci, Rv. 185486; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6116 del 02/02/1989 Ud. (dep. 21/04/1989), Bandini, Rv. 181115).

Ciò premesso, in ordine alla delimitazione dei poteri del G.U.P. nella fase decisionale dell’udienza preliminare, va ricordato che la previsione di cui all’art. 425 c.p.p., comma 3, (per la quale il G.U.P. deve emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori) è qualificata dall’ultima parte del suddetto comma 3 che impone tale decisione soltanto ove i predetti elementi siano comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio. Ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale probatorio raccolto – e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato – può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere.

In breve, quando le fonti di prova non sono univoche e si prestano a soluzioni alternative e aperte che solo in dibattimento possono trovare soluzione, è inibito al giudice dell’udienza preliminare emettere la sentenza di proscioglimento.

Nel caso oggetto di giudizio, tenuto conto dell’erronea applicazione da parte del giudice di merito del principio di affidamento in materia di circolazione stradale e della oggettiva circostanza che la Costa non ha concesso la precedenza al veicolo che sopraggiungeva, non può dirsi che il dibattimento si profilava come inutile, quantomeno in una prospettiva accertamento di un concorso di colpa tra l’imputata e la vittima.

Alla luce di quanto detto, si impone l’annullamento con rinvio della sentenze, con trasmissione degli atti al Tribunale cui appartiene il G.U.P. che ha emesso la sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Chieti in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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