T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 30-09-2011, n. 7646

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Considerato, in esito alla verificazione disposta dal T.a.r., che il soggetto verificatore, alla luce delle risultanze della visita specialistica, previa esecuzione di esame strumentale ecocardiografico, ritiene di doversi esprimere nel senso di una non compatibilità con l’idoneità;

Considerato che ne risulta l’infondatezza della censura che, nel ricorso, sostiene il contrario;

Considerato che anche la censura la quale rileva che il ricorrente è vigile del fuoco discontinuo, e pertanto è stato riconosciuto idoneo al servizio, va respinta perché la prestazione di quel servizio non esclude di per sé la causa di inidoneità riscontrata;

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, ivi comprese quelle del compenso spettante al soggetto verificatore, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile;

Ritenuto, nello specifico:

– che le spese di giudizio da parte vittoriosa possano liquidarsi in Euro 1500,00;

– che per la liquidazione delle spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore il Collegio possa delegare il proprio Relatore, il quale disporrà ai sensi dell’articolo 66, comma 4, del codice del processo amministrativo su istanza, specificamente documentata, del soggetto verificatore (cui la presente sentenza verrà comunicata a cura della Segreteria) e relativa a tutti i suoi membri.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, e dispone in proposito quanto indicato in motivazione.

Incarica la Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *