Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la corte di appello di Brescia ha disposto la consegna di H.A. alla Repubblica Ungherese, che lo aveva richiesto, in forza di MAE del 31 marzo 2001, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dalla Questura Generale di Pest, quale indagato per il delitto di appropriazione indebita di 23 pallets contenenti merci del valore di 100.000.000 di fiorini nel (OMISSIS).
2. Ricorre il consegnando e deduce nullità della sentenza per omessa sottoscrizione da parte di un giudice del provvedimento restrittivo, essendo invece stato spiccato mandato di arresto da un ufficiale di polizia. La procedura ungherese contrasterebbe con la L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3 non avendo il provvedimento di polizia avuto alcuna convalida da parte della autorità giudiziaria e non essendo certo sufficiente la menzione all’interno del MAE. Eccepisce, con il secondo motivo, che la consegna non poteva comunque essere autorizzata, in assenza della indicazione di un termine massimo di custodia cautelare, non previsto dalla legislazione dello stato richiedente.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è da rigettare.
2. E’ infondato il primo motivo di gravame, con cui si deduce la violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 1, comma 3, secondo cui il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso deve essere sottoscritto da un giudice; infatti, premesso che esula dalla competenza di 4i questa corte il controllo sul sistema giudiziario adottato dal paese richiedente, essendo rilevante unicamente che siano soddisfatte dal profilo sostanziale le garanzie fondamentali riconosciute dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo, fra le quali rientra quello ora indicata, è da rilevare, come nel caso in esame, non sia verificata la denunciata offesa.
3. Dalla lettura degli atti allegata al Mae e dallo stesso Mae risulta infatti che la ordinanza restrittiva, che interessa l’ H., è stata sollecitata dall’organo di polizia, ma è stata emessa dalla competente autorità giudiziaria, ossia da un giudice provinciale del Tribunale di Pest e tanto basta ad escludere il difetto di partecipazione dell’autorità giudiziaria. Infatti, il mandato in atti, a prescindere dalla iniziativa della polizia, che ha rappresentato i presupposti di fatto per la ravvisabitità del reato, la partecipazione dell’incolpato e le esigenze di disporne la cattura, è da riferire all’organo giudiziario, che ha fatto propria la richiesta e la ha ritualmente presentata all’autorità italiana, competente per la consegna.
4. Tanto basta ad integrare il requisito previsto dalla normativa italiana di recepimento della disciplina sul mandato di arresto.
5. Del pari infondato è il motivo di gravame, con cui si eccepisce il difetto nella legislazione ungherese della previsione di un termine massimo di carcerazione o/e di sistemi di controllo della carcerazione preventiva, ai fini del rifiuto alla consegna.
6. Come osservato dalla Corte distrettuale, innanzitutto l’eccezione è stata proposta in modo generico, profilandosi dal difensore una mera allegazione di dubbio sulla inesistenza o non operatività di termini e controlli; tale genericità non è stata sopperita in questa fase, posto che il ricorrente, innanzi questa corte, ha reiterato la doglianza, senza curarsi di documentare quanto asserito sulla adozione da parte dello Stato Ungherese di disposizioni, sia di ordine costituzionale, che processual-penalistiche che escludano per l’incolpato, sottoposto a misura cautelare, la possibilità di ricorrere avverso la misura restrittiva, ovvero impegnino la autorità giudiziaria a periodici controlli della stessa, in termini di durata, ovvero in automatico ne prevedano la caducazione in relazione al tempo trascorso.
7. Viceversa, è acquisito che la legislazione ungherese preveda che la carcerazione ante judicium non può eccedere i tre anni, ossia un sistema di compatibile con il dettato della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e della cui violazione il ricorrente si duole.
8. E’ da rammentare, poi, che in tema di mandato di arresto europeo, è onere della persona della quale è chiesta la consegna, che intenda dedurre la sussistenza della condizione ostativa prevista dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. e) allegare la documentazione che smentisca la esistenza nella legislazione dello Stato di emissione di istituti, anche diversi da quelli previsti dalla legge italiana, che possano garantire i diritti fondamentali della persona imposti dall’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Sez. 6, Ordinanza n. 7915 del 03/03/2006 Cc. (dep. 07/03/2006 ) Rv. 233705); è pertanto da ribadire che la parte avrebbe dovuto attivarsi in tal senso e non limitarsi ad asserzioni non documentate e meramente discorsive.
9. Il ricorrente, stante il rigetto del ricorso, è da condannare al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà gli adempimenti previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 22.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22.
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